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Document 31978R1852
Council Regulation (EEC) No 1852/78 of 25 July 1978 on an interim common measure for restructuring the inshore fishing industry
Regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che istituisce un' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera
Regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che istituisce un' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera
GU L 211 del 1.8.1978, p. 30–33
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31979R0592 | sostituzione | articolo 6.3 | 30/03/1979 | |
Modified by | 31979R0592 | sostituzione | articolo 8.1 | 30/03/1979 | |
Modified by | 31979R0592 | sostituzione | articolo 7 | 30/03/1979 | |
Modified by | 31980R1713 | sostituzione | articolo 8.1 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | sostituzione | articolo 2.A | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | aggiunta | articolo 10.3 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | modifica | articolo 3.1 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | sostituzione | articolo 4.2 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | sostituzione | articolo 7 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31981R2992 | complemento | articolo 3.1 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | modifica | articolo 12.2 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | complemento | articolo 8.1 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | sostituzione | articolo 7.1 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | sostituzione | articolo 6.3 | 23/10/1981 |
Regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che istituisce un' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 01/08/1978 pag. 0030 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 3 pag. 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1852/78 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 che istituisce un ' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione d una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 2 ) , dispone all ' articolo 9 , paragrafo 2 , che per conseguire le finalità definite al paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere decise azioni comuni , sempreché si riferiscano agli obiettivi enunciati all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ; che tali azioni comuni possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , in appresso denominato " Fondo " , in virtù dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ; considerando che la ristrutturazione della pesca costiera è indispensabile per uno sfruttamento razionale delle risorse disponibili e per un ' utilizzazione ottimale dei fattori di produzione , oltre che per garantire un equo tenore di vita alle popolazioni che traggono dalla pesca i loro mezzi di sussistenza ; che a tal fine la Commissione ha proposto al Consiglio un ' azione comune , a norma della quale la ristrutturazione del settore dovrà essere attuata nell ' ambito di programmi la cui realizzazione presuppone un ' analisi approfondita delle possibilità effettive di produzione nelle varie regioni comunitarie ; che codesta analisi non è ancora conclusa ; che la proposta relativa a tale azione comune ha ricevuto il parere favorevole del Parlamento europeo ; considerando che , in attesa di conseguire una migliore conoscenza delle possibilità di produzione testé menzionate , è opportuno disporre che il Fondo contribuisca per il 1978 a finanziare i progetti d ' investimento intesi a sviluppare la pesca costiera nelle regioni in cui le possibilità di pesca lo consentano , ovvero l ' acquicoltura nelle regioni particolarmente adattate a tale attività ; considerando che un intervento del Fondo sotto forma di contributo in conto capitale pari al 25 % al massimo dell ' investimento previsto rappresenta una partecipazione appropriata alla sua realizzazione ; considerando che talune regioni della Comunità si trovano in una situazione sfavorevole a causa dei redditi agricoli e della sottoccupazione esistente all ' interno e all ' esterno dell ' agricoltura ; che in tali regioni occorr intensificare l ' azione di sviluppo strutturale nei settori in cui essa potrà più efficacemente migliorare la situazione in modo rapido e duraturo ; considerando che , per ottenere dai beneficiari il pieno adempimento degli obblighi cui è subordinato l ' intervento del Fondo , è d ' uopo istituire un ' efficace procedura di controllo , nonché prevedere la possibilità di sospendere , ridurre o sopprimere l ' intervento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO I Disposizioni relative ai progetti Articolo 1 1 . Il Fondo puo partecipare al finanziamento dei progetti d ' investimento intesi a sviluppare : _ la pesca costiera nelle regioni in cui le possibilità di pesca lo consentano ; _ l ' acquicoltura nelle regioni particolarmente adatte a tale attività . 2 . Il complesso delle misure contemplate dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento , per progetto si intende qualsiasi progetto d ' investimento avente per scopo a ) la costruzione o l ' acquisto di pescherecci ; b ) la costruzione , l ' attrezzatura o l ' ammodernamento d ' impianti d ' acquicoltura destinati all ' allevamento di pesci , crostacei o molluschi in acque salate e salmastre . Articolo 3 1 . Affinché i progetti possano fruire della partecipazione finanziaria del Fondo , le attrezzature da essi previste devono rispondere alle condizioni tecniche sotto precisate : a ) i pescherecci devono _ avere una lunghezza , misurata fra perpendicolari , compresa tra 12 e 24 metri ( tra 40 e 80 piedi ) , o una stazza lorda compresa tra 25 e 130 tonnellate ; b ) gli allevamenti devono : _ essere adibiti alla riproduzione o alla crescita di pesci , crostacei o molluschi destinati a fini commerciali . 2 . Il limite minimo di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , puo essere ridotto a 6 metri di lunghezza ( 20 piedi ) o 10 tonnellate di stazza lorda per i pescherecci che praticano tipi di pesca diversi dalla rete a strascico o dal cianciolo , armati da persone che esercitano la pesca come attività principale . Articolo 4 1 . I progetti devono offrire garanzie di redditività sufficienti e contribuire a far si che il miglioramento strutturale del settore in causa abbia effetti economici durevoli . 2 . Fruiranno in primo luogo del contributo del Fondo i progetti concernenti regioni nelle quali il necessario sviluppo delle strutture di produzione sia particolarmente difficile e rispondenti ad uno o più dei criteri seguenti : _ contribuire a un orientamento razionale della produzione e ad un miglior approvvigionamento del mercato ; _ migliorare le condizioni d ' occupazione nel settore della pesca costiera o in quello dell ' acquicoltura ; _ migliorare le condizioni di lavoro e , in particolare , le condizioni di sicurezza dei lavoratori interessati ; _ consentire la diversificazione delle attività di pesca , in particolare mediante l ' uso di vari metodi di pesca a seconda delle risorse disponibili nelle zone di pesca interessate . Articolo 5 Lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione , per ogni progetto o gruppo di progetti , un documento di sintesi comprovante : a ) per i pescherecci : _ che un eventuale incremento della produzione è compatibile con le effettive possibilità di cattura ; _ che il comandante del peschereccio interessato possiede un livello di formazione che gli consente di fare un uso ottimale delle attrezzature di bordo ; b ) per l ' acquicoltura : _ che gli investimenti progettati implicano il ricorso a tecniche di allevamento moderne e consentono lo sviluppo di nuove strutture di produzione nelle regioni interessate ; _ che le specie indicate nei progetti sono già state allevate a fini commerciali . Articolo 6 1 . Il contributo del Fondo consiste in una sovvenzione in conto capitale corrisposta in una o più soluzioni . 2 . Per ogni progetto , rispetto all ' investimento realizzato : a ) la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà pari almeno al 50 % ; b ) la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sarà pari almeno al 5 % ; c ) la sovvenzione concessa dal Fondo sarà al massimo del 25 % . 3 . In deroga al paragrafo 2 , in Groenlandia , in Irlanda , in Irlanda del Nord e nel Mezzogiorno : a ) la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà almeno del 25 % ; b ) la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sarà almeno del 5 % ; c ) la sovvenzione concessa dal Fondo sarà al massimo del 50 % . Articolo 7 1 . La durata della presente azione comune è limitata al 31 dicembre 1978 . 2 . Il costo totale dell ' azione comune a carico del Fondo puo essere valutato a 5 milioni di UCE . TITOLO II Disposizioni generali e finanziarie Articolo 8 1 . Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1 * dicembre 1978 . La Commissione deciderà al riguardo entro e non oltre il 31 marzo 1979 . 2 . Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate tramite lo Stato membro interessato ed aver ottenuto il parere favorevole di quest ' ultimo . Articolo 9 1 . Il contributo del Fondo è deciso secondo la procedura di cui all ' articolo 12 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari . 2 . La decisione di contributo è notificata allo Stato membro interessato e ai beneficiari . Articolo 10 1 . Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni su cui grava , in ultima istanza , l ' onere finanziario della realizzazione del progetto . I versamenti in cui è rateizzato il contributo del Fondo sono effettuati per il tramite di organismi all ' uopo designati dallo Stato membro interessato . 2 . Per tutta la durata dell ' intervento del Fondo , l ' autorità o l ' organismo all ' uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione , su richiesta di quest ' ultima , tutti gli elementi giustificativi e tutti i documenti atti ad accertare l ' adempimento delle condizion finanziarie o d ' altro genere prescritte per ciascun progetto . La Commissione puo , all ' occorrenza , effettuare un controllo sul posto . La Commissione , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , puo decidere , secondo la procedura prevista dall ' articolo 12 , di sospendere , ridurre o sopprimere il contributo del Fondo : _ qualora un progetto non sia eseguito come previsto , oppure _ in caso di mancato adempimento delle condizioni prescritte o di parte di esse , oppure _ se il beneficiario , contrariamente alle informazioni contenute nella domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo , non inizia i lavori entro due anni dalla notifica della decisione stessa e se non ha fornito , entro tale termine , sufficienti garanzie per l ' esecuzione del progetto . La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario . La Commissione procede al recupero delle somme il cui pagamento non era o non è giustificato . Articolo 11 I dati che devono figurare nelle domande di contributo del Fondo di cui all ' articolo 8 , nonché la forma di presentazione dei progetti , sono decisi secondo la procedura di cui all ' articolo 12 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari . Articolo 12 1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo , il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare . Il comitato esprime un parere in merito entro un termine che il presidente puo fissare in relazione all ' urgenza dei problemi in esame , pronunciandosi a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili . Tuttavia , ove queste non siano conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca , la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio ; in tal caso la Commissione puo differirne l ' applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , puo prendere misure diverse nel termine di un mese . Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 25 luglio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente H . J . ROHR ( 1 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 86 . ( 2 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 4 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .