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Document 31978R1852

Regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che istituisce un' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera

GU L 211 del 1.8.1978, p. 30–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1852/oj

31978R1852

Regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che istituisce un' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 01/08/1978 pag. 0030 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 3 pag. 0003


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1852/78 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

che istituisce un ' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione d una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 2 ) , dispone all ' articolo 9 , paragrafo 2 , che per conseguire le finalità definite al paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere decise azioni comuni , sempreché si riferiscano agli obiettivi enunciati all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ; che tali azioni comuni possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , in appresso denominato " Fondo " , in virtù dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ;

considerando che la ristrutturazione della pesca costiera è indispensabile per uno sfruttamento razionale delle risorse disponibili e per un ' utilizzazione ottimale dei fattori di produzione , oltre che per garantire un equo tenore di vita alle popolazioni che traggono dalla pesca i loro mezzi di sussistenza ; che a tal fine la Commissione ha proposto al Consiglio un ' azione comune , a norma della quale la ristrutturazione del settore dovrà essere attuata nell ' ambito di programmi la cui realizzazione presuppone un ' analisi approfondita delle possibilità effettive di produzione nelle varie regioni comunitarie ; che codesta analisi non è ancora conclusa ; che la proposta relativa a tale azione comune ha ricevuto il parere favorevole del Parlamento europeo ;

considerando che , in attesa di conseguire una migliore conoscenza delle possibilità di produzione testé menzionate , è opportuno disporre che il Fondo contribuisca per il 1978 a finanziare i progetti d ' investimento intesi a sviluppare la pesca costiera nelle regioni in cui le possibilità di pesca lo consentano , ovvero l ' acquicoltura nelle regioni particolarmente adattate a tale attività ;

considerando che un intervento del Fondo sotto forma di contributo in conto capitale pari al 25 % al massimo dell ' investimento previsto rappresenta una partecipazione appropriata alla sua realizzazione ;

considerando che talune regioni della Comunità si trovano in una situazione sfavorevole a causa dei redditi agricoli e della sottoccupazione esistente all ' interno e all ' esterno dell ' agricoltura ; che in tali regioni occorr intensificare l ' azione di sviluppo strutturale nei settori in cui essa potrà più efficacemente migliorare la situazione in modo rapido e duraturo ;

considerando che , per ottenere dai beneficiari il pieno adempimento degli obblighi cui è subordinato l ' intervento del Fondo , è d ' uopo istituire un ' efficace procedura di controllo , nonché prevedere la possibilità di sospendere , ridurre o sopprimere l ' intervento ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni relative ai progetti

Articolo 1

1 . Il Fondo puo partecipare al finanziamento dei progetti d ' investimento intesi a sviluppare :

_ la pesca costiera nelle regioni in cui le possibilità di pesca lo consentano ;

_ l ' acquicoltura nelle regioni particolarmente adatte a tale attività .

2 . Il complesso delle misure contemplate dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento , per progetto si intende qualsiasi progetto d ' investimento avente per scopo

a ) la costruzione o l ' acquisto di pescherecci ;

b ) la costruzione , l ' attrezzatura o l ' ammodernamento d ' impianti d ' acquicoltura destinati all ' allevamento di pesci , crostacei o molluschi in acque salate e salmastre .

Articolo 3

1 . Affinché i progetti possano fruire della partecipazione finanziaria del Fondo , le attrezzature da essi previste devono rispondere alle condizioni tecniche sotto precisate :

a ) i pescherecci devono

_ avere una lunghezza , misurata fra perpendicolari , compresa tra 12 e 24 metri ( tra 40 e 80 piedi ) , o una stazza lorda compresa tra 25 e 130 tonnellate ;

b ) gli allevamenti devono :

_ essere adibiti alla riproduzione o alla crescita di pesci , crostacei o molluschi destinati a fini commerciali .

2 . Il limite minimo di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , puo essere ridotto a 6 metri di lunghezza ( 20 piedi ) o 10 tonnellate di stazza lorda per i pescherecci che praticano tipi di pesca diversi dalla rete a strascico o dal cianciolo , armati da persone che esercitano la pesca come attività principale .

Articolo 4

1 . I progetti devono offrire garanzie di redditività sufficienti e contribuire a far si che il miglioramento strutturale del settore in causa abbia effetti economici durevoli .

2 . Fruiranno in primo luogo del contributo del Fondo i progetti concernenti regioni nelle quali il necessario sviluppo delle strutture di produzione sia particolarmente difficile e rispondenti ad uno o più dei criteri seguenti :

_ contribuire a un orientamento razionale della produzione e ad un miglior approvvigionamento del mercato ;

_ migliorare le condizioni d ' occupazione nel settore della pesca costiera o in quello dell ' acquicoltura ;

_ migliorare le condizioni di lavoro e , in particolare , le condizioni di sicurezza dei lavoratori interessati ;

_ consentire la diversificazione delle attività di pesca , in particolare mediante l ' uso di vari metodi di pesca a seconda delle risorse disponibili nelle zone di pesca interessate .

Articolo 5

Lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione , per ogni progetto o gruppo di progetti , un documento di sintesi comprovante :

a ) per i pescherecci :

_ che un eventuale incremento della produzione è compatibile con le effettive possibilità di cattura ;

_ che il comandante del peschereccio interessato possiede un livello di formazione che gli consente di fare un uso ottimale delle attrezzature di bordo ;

b ) per l ' acquicoltura :

_ che gli investimenti progettati implicano il ricorso a tecniche di allevamento moderne e consentono lo sviluppo di nuove strutture di produzione nelle regioni interessate ;

_ che le specie indicate nei progetti sono già state allevate a fini commerciali .

Articolo 6

1 . Il contributo del Fondo consiste in una sovvenzione in conto capitale corrisposta in una o più soluzioni .

2 . Per ogni progetto , rispetto all ' investimento realizzato :

a ) la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà pari almeno al 50 % ;

b ) la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sarà pari almeno al 5 % ;

c ) la sovvenzione concessa dal Fondo sarà al massimo del 25 % .

3 . In deroga al paragrafo 2 , in Groenlandia , in Irlanda , in Irlanda del Nord e nel Mezzogiorno :

a ) la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà almeno del 25 % ;

b ) la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sarà almeno del 5 % ;

c ) la sovvenzione concessa dal Fondo sarà al massimo del 50 % .

Articolo 7

1 . La durata della presente azione comune è limitata al 31 dicembre 1978 .

2 . Il costo totale dell ' azione comune a carico del Fondo puo essere valutato a 5 milioni di UCE .

TITOLO II

Disposizioni generali e finanziarie

Articolo 8

1 . Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1 * dicembre 1978 . La Commissione deciderà al riguardo entro e non oltre il 31 marzo 1979 .

2 . Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate tramite lo Stato membro interessato ed aver ottenuto il parere favorevole di quest ' ultimo .

Articolo 9

1 . Il contributo del Fondo è deciso secondo la procedura di cui all ' articolo 12 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

2 . La decisione di contributo è notificata allo Stato membro interessato e ai beneficiari .

Articolo 10

1 . Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni su cui grava , in ultima istanza , l ' onere finanziario della realizzazione del progetto .

I versamenti in cui è rateizzato il contributo del Fondo sono effettuati per il tramite di organismi all ' uopo designati dallo Stato membro interessato .

2 . Per tutta la durata dell ' intervento del Fondo , l ' autorità o l ' organismo all ' uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione , su richiesta di quest ' ultima , tutti gli elementi giustificativi e tutti i documenti atti ad accertare l ' adempimento delle condizion finanziarie o d ' altro genere prescritte per ciascun progetto . La Commissione puo , all ' occorrenza , effettuare un controllo sul posto .

La Commissione , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , puo decidere , secondo la procedura prevista dall ' articolo 12 , di sospendere , ridurre o sopprimere il contributo del Fondo :

_ qualora un progetto non sia eseguito come previsto , oppure

_ in caso di mancato adempimento delle condizioni prescritte o di parte di esse ,

oppure

_ se il beneficiario , contrariamente alle informazioni contenute nella domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo , non inizia i lavori entro due anni dalla notifica della decisione stessa e se non ha fornito , entro tale termine , sufficienti garanzie per l ' esecuzione del progetto .

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario .

La Commissione procede al recupero delle somme il cui pagamento non era o non è giustificato .

Articolo 11

I dati che devono figurare nelle domande di contributo del Fondo di cui all ' articolo 8 , nonché la forma di presentazione dei progetti , sono decisi secondo la procedura di cui all ' articolo 12 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

Articolo 12

1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo , il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare . Il comitato esprime un parere in merito entro un termine che il presidente puo fissare in relazione all ' urgenza dei problemi in esame , pronunciandosi a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili . Tuttavia , ove queste non siano conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca , la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio ; in tal caso la Commissione puo differirne l ' applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , puo prendere misure diverse nel termine di un mese .

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 25 luglio 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . J . ROHR

( 1 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 86 .

( 2 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 .

( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

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