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Document 31978R1600

    Regolamento (CEE) n. 1600/78 della Commissione, del 7 luglio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1569/77 e (CEE) n. 1570/77 relativi all' intervento nel settore dei cereali

    GU L 186 del 8.7.1978, p. 42–43 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1987; abrog. impl. da 31987R2280

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1600/oj

    31978R1600

    Regolamento (CEE) n. 1600/78 della Commissione, del 7 luglio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1569/77 e (CEE) n. 1570/77 relativi all' intervento nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 186 del 08/07/1978 pag. 0042 - 0043
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0194
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0194


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1600/78 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 1978

    che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1569/77 e ( CEE ) n . 1570/77 relativi all ' intervento nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune de mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1569/77 della Commissione , dell ' 11 luglio 1977 , che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d ' intervento ( 3 ) , prevede , all ' articolo 2 , paragrafo 4 , che , in caso di circostanze climatiche particolarmente sfavorevoli , possono essere decise delle deroghe al paragrafo 2 dell ' articolo citato pe la campagna di commercializzazione ; che tuttavia queste disposizioni non possono applicarsi ai cereali raccolti prima del 1 * agosto della campagna successiva in condizioni climatiche diverse ;

    considerando che a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1569/77 , il prezzo che l ' organismo d ' intervento deve pagare al venditore è quell valido per il mese designato per la consegna ; che nel caso di un ' offerta fatta all ' organismo d ' intervento nel cors di mese di maggio , quest ' ultimo puo stabilire la consegna del cereale nel mese di giugno , mese per il quale il prezzo valido è il prezzo del mese di agosto della campagna in corso ; che occorre quindi prevedere delle disposizioni che consentano al venditore che deve consegnare il prodotto nel mese di giugno di riscuotere per la propria merce il prezzo valido per il mese di maggio ;

    considerando che l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1569/77 stabilisce il peso specifico minimo dell ' orzo in 63 chilogrammi / ettolitro ; che consente tuttavia agli organismi d ' intervento degli Stati membri di fissare questo peso specifico minimo per l ' orzo invernale a 59 chilogrammi / ettolitro che , tenuto conto delle necessità tecniche ed economiche del mercato comunitario , occorre prevedere la fissazione di detrazioni che riflettano maggiormente la differenza di prezzo praticata tra l ' orzo invernale di modesto peso specifico e l ' orzo di qualità corrente ; che occorre pertanto modificare in tale senso le detrazioni per l ' orzo fissate nella tabella II dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1570/77 della Commissione , dell ' 11 luglio 1977 , relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all ' intervento nel settore dei cereali ( 4 ) ;

    considerando che , in seguito alla fissazione dei prezzi da parte del Consiglio per la campagna 1978/1979 , occorre modificare la maggiorazione che puo essere concessa per la segala venduta per la panificazione , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1570/77 ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 1569/77 è modificato come segue :

    1 . L ' articolo 2 , paragrafo 4 , è completato dal seguente comma :

    " Esse si applicano unicamente i cereali offerti all ' intervento prima del 1 * giugno della campagna di commercializzazione in causa " .

    2 . All ' articolo 3 , paragrafo 3 , primo comma è aggiunta la seguente frase :

    " Tuttavia , quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo d ' intervento è inferiore al prezzo d ' intervento del mese in cui è stata fatta l ' offer si applica quest ' ultimo prezzo " .

    Articolo 2

    Il regolamento ( CEE ) n . 1570/77 è modificato come segue :

    1 . Nell ' articolo 6 , paragrafo 1 , la cifra " 3,11 " è sostituita dalla cifra " 4,50 " .

    2 . Le detrazioni applicabili al prezzo dell ' orzo stabilite nella tabella II dell ' allegato sono cosi modificate :

    Chilogrammi / ettolitro * ééé %

    meno di 63,0 _ 62,0 * 1

    meno di 62,0 _ 61,0 * 2

    meno di 61,0 _ 60,0 * 3

    meno di 60,0 _ 59,0 * 4

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso si applica a decorrere dal 1 * agosto 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 7 luglio 1978 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 281 del 1 * . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 174 del 14 . 7 . 1977 , pag . 15 .

    ( 4 ) GU n . L 174 del 14 . 7 . 1977 , pag . 18 .

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