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Document 31978R1518

Regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all' aiuto per i foraggi essiccati

GU L 178 del 1.7.1978, p. 78–78 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1993; abrogato da 31993R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1518/oj

31978R1518

Regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all' aiuto per i foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 01/07/1978 pag. 0078 - 0078
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0225
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0170


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1518/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

che definisce il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1117/78 del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 3 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 2 ) , per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune , le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale in vigore al momento della realizzazione dell ' operazione o di parte dell ' operazione ;

considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolament ( CEE ) n . 1134/68 si considera come momento di realizzazione dell ' operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi essiccati interviene al momento dell ' uscita dei foraggi dall ' impresa di trasformazione ; che è possibile stabilire la data esatta di uscita di una determinata partita ; che pertanto , ai fini dell ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione , è opportuno basarsi , al momento del calcolo dell ' importo dell ' aiuto in moneta nazionale , sul tasso di conversione in vigore alla data di uscita dall ' impresa ;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento ( CEE ) n . 698/75 della Commissione , del 17 marzo 1975 , che definisce il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi disidratati ( 3 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi essiccati si considera intervenuto alla data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall ' impresa di trasformazione .

Articolo 2

Il regolamento ( CEE ) n . 698/75 è abrogato .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 188 del 1 * . 8 . 1968 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 69 del 18 . 3 . 1975 , pag . 9 .

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