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Document 31978R1518
Commission Regulation (EEC) No 1518/78 of 30 June 1978 defining the event in which aid for dried fodder becomes due and payable
Regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all' aiuto per i foraggi essiccati
Regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all' aiuto per i foraggi essiccati
GU L 178 del 1.7.1978, p. 78–78
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1993; abrogato da 31993R1069
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31975R0698 | abrogazione | 01/07/1978 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 31993R1069 |
Regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all' aiuto per i foraggi essiccati
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 01/07/1978 pag. 0078 - 0078
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0225
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0170
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1518/78 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1978 che definisce il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi essiccati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1117/78 del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 3 , considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 2 ) , per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune , le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale in vigore al momento della realizzazione dell ' operazione o di parte dell ' operazione ; considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolament ( CEE ) n . 1134/68 si considera come momento di realizzazione dell ' operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; considerando che il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi essiccati interviene al momento dell ' uscita dei foraggi dall ' impresa di trasformazione ; che è possibile stabilire la data esatta di uscita di una determinata partita ; che pertanto , ai fini dell ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione , è opportuno basarsi , al momento del calcolo dell ' importo dell ' aiuto in moneta nazionale , sul tasso di conversione in vigore alla data di uscita dall ' impresa ; considerando che è opportuno abrogare il regolamento ( CEE ) n . 698/75 della Commissione , del 17 marzo 1975 , che definisce il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi disidratati ( 3 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , il fatto generatore del diritto all ' aiuto per i foraggi essiccati si considera intervenuto alla data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall ' impresa di trasformazione . Articolo 2 Il regolamento ( CEE ) n . 698/75 è abrogato . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 188 del 1 * . 8 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 69 del 18 . 3 . 1975 , pag . 9 .