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Document 31978R1263

    Regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa l' importo di protezione da includere nel prezzo d' entrata del riso lavorato

    GU L 156 del 14.6.1978, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1263/oj

    31978R1263

    Regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa l' importo di protezione da includere nel prezzo d' entrata del riso lavorato

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 14/06/1978 pag. 0014 - 0014
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0114
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0114


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1263/78 DEL CONSIGLIO

    del 12 giugno 1978

    che fissa l ' importo di protezione da includere nel prezzo d ' entrata del riso lavorato

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1260/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , i prezzi d ' entrata del riso lavorato sono derivati dai prezzi d ' entrata del riso semigreggio , e comprendono inoltre un importo a titolo di protezione dell ' industria ; che è opportuno fissare detto importo a un livello che tenga conto della situazione dell ' industria comunitaria di trasformazione del riso , nonché dell ' andamento delle importazioni di riso lavorato ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' importo da includere nel prezzo d ' entrata del riso lavorato a titolo di protezione dell ' industria è fissato a 11,50 unità di conto per tonnellata .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso si applica dal 1 * settembre 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addi 12 giugno 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K . OLESEN

    ( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .

    ( 2 ) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale .

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