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Document 31978R1024
Commission Regulation (EEC) No 1024/78 of 19 May 1978 concerning measures to expand the market in Community milk products outside the Community
Regolamento (CEE) n. 1024/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all' esterno della Comunità
Regolamento (CEE) n. 1024/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all' esterno della Comunità
GU L 132 del 20.5.1978, p. 48–50
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31978R1024R(01) | ||||
Modified by | 31978R1804 | DATE articolo 3.2 | |||
Modified by | 31978R1804 | DATE articolo 1.2 | |||
Modified by | 31978R2234 | DATE articolo 3.2 |
Regolamento (CEE) n. 1024/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all' esterno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 20/05/1978 pag. 0048 - 0050
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0037
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1024/78 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 1978 relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all ' esterno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo ad un prelievo di corresponsabilità e alle misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , considerando che , a norma dell ' articolo 4 del regolament ( CEE ) n . 1079/77 , sono adottate misure volte ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari ; che nel programma annuale di tali misure , comunicato al Consiglio a norma del paragrafo 3 del predetto articolo , la Commissione , previa consultazione del comitato consultivo per il latte e i prodotti lattiero-caseari , ha comunicato che intendeva adottare , fra l ' altro , misure intese a sviluppare il mercato dei prodotti lattiero-caseari comunitari all ' estern della Comunità mediante la ricerca di nuovi mercati e di nuovi prodotti ; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione di tali misure ; considerando che è opportuno invitare gli enti , le imprese e gli istituti di ricerca che possiedono le qualifiche e l ' esperienza necessarie a presentare precise proposte a tal fine ; che occorre prevedere soltanto un finanziamento comunitario parziale delle spese occasionate dai lavori di ricerca ; considerando che devono essere previste modalità per quanto riguarda la durata delle azioni e il versamento dei fondi comunitari agli interessati le cui proposte sono accettate ; che è inoltre necessario che la Commissione sia informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento ; che , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , trattasi di misure che sono da considerarsi come facenti parte degli interventi ; che è necessario incaricare gli organismi d ' intervento di controllare l ' esecuzione delle proposte accettate e di effettuare i relativi pagamenti ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Alle condizioni previste dal presente regolamento si incoraggiano lavori di ricerca intesi ad ampliare i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari comunitari all ' esterno della Comunità . Tali lavori sono in particolare : a ) la ricerca di nuovi mercati o la possibilità di estendere i mercati esistenti per i prodotti lattiero-caseari , b ) la ricerca di prodotti nuovi o migliorati esportabili , c ) la ricerca di imballaggi nuovi o migliorati che facilitino il trasporto e la conservazione dei prodotti esportati , d ) l ' esame scientifico degli aspetti nutrizionali del consumo del latte e dei suoi costituenti nei diversi paesi terzi , e ) l ' esame delle possibilita di esportazione a breve , medio e lungo termine verso determinati paesi terzi o gruppi di paesi terzi che non sono importatori tradizionali di prodotti lattiero-caseari comunitari , tenuto conto _ della loro situazione economica , _ del loro fabbisogno di prodotti lattiero-caseari e di merci contenenti tali prodotti , _ del loro regime d ' importazione , _ della situazione concorrenziale di altri paesi fornitori . 2 . Le azioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate fino al 31 marzo 1979 , fatto salvo il disposto dell ' articolo 4 paragrafo 2 , secondo comma . Tuttavia , in casi eccezionali , puo essere convenuto un periodo più lungo conformemente all ' articolo 5 , paragrafo 1 , onde garantire la massima efficacia della misura in questione . Articolo 2 1 . I lavori di ricerca di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , sono proposti ed attuati da enti , imprese o istituti di ricerche e / o altri organizzazioni o istituti che : a ) possiedono le qualifiche e l ' esperienza necessarie , b ) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori . 2 . Il finanziamento comunitario è , secondo il caso , limitato alle seguenti percentuali delle spese occasionate dai relativi lavori : a ) 75 % se i lavori sono proposti ed attuati da un ' impresa privata o da un ente che rappresenta il settore lattiero in uno o più Stati membri ; b ) 90 % se i lavori sono proposti da un gruppo ad hoc che rappresenta il settore lattiero nella Comunità e costituito da enti o imprese che ne affidano l ' attuazione ad uno o più istituti di ricerca specializzati rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1 . Articolo 3 1 . Gli interessati definiti all ' articolo 2 , paragrafo 1 , sono invitati a trasmettere all ' autorità competente designata dal rispettivo Stato membro _ in appresso denominata " organismo d ' intervento " _ proposte precise relative alle azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 . 2 . Le proposte devono pervenire all ' organismo d ' intervento interessato anteriormente al 1 * agosto 1978 . 3 . Gli organismi d ' intervento precisano le altre modalità per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 4 . L ' organismo d ' intervento trasmette le proposte ricevute alla Commissione nei dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 . L ' organismo d ' intervento puo allegare a detti documenti le proprie eventuali osservazioni . Articolo 4 1 . Nella proposta devono essere indicati : a ) il nome e l ' indirizzo dell ' interessato ; b ) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte , con indicazione dei termini di esecuzione , dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente intervengono nell ' esecuzione ; c ) il prezzo offerto per tali azioni , espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l ' interessato , con indicazione sia della ripartizione dell ' importo fra le singole voci sia del relativo piano di finanziamento ; d ) le modalità secondo le quali dovrebbe essere pagato il contributo comunitario ( articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a ) o lettera b ) ) . 2 . Le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) e c ) , riguardano esclusivamente le azioni da attuare nel periodo menzionato all ' articolo 1 , paragrafo 2 . Tuttavia , un ' azione proposta puo rientrare in un complesso di azioni a condizione che l ' esecuzione di dette azioni non superi di massima la data del 31 marzo 1980 . In tal caso devono figurare nella proposta , a titolo indicativo , anche le precisazioni di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , per l ' insieme delle azioni . 3 . Una proposta è valida soltanto : a ) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all ' articolo 2 , paragrafo 1 ; b ) se è corredata di una dichiarazione con la quale l ' interessato si impegna a ottemperare alle disposizioni de presente regolamento e a quelle contenute nel disciplinare di cui all ' articolo 6 . Articolo 5 1 . Dopo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell ' articolo 31 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , la Commissione conclude i contratti per le azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , con gli interessati le cui proposte sono state accettate . Prima della conclusione di un contratto puo essere chiesto all ' interessato di fornire informazioni e / o precisazioni supplementari relative alle sua proposta . 2 . Ogni interessato è informato al più presto dall ' organismo d ' intervento del seguito riservato alla su proposta . Articolo 6 1 . In caso di accettazione di una proposta in conformità dell ' articolo 5 , la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall ' interessato 2 . Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 e a ) reca le indicazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , o vi fa riferimento e b ) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall ' applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo comma . 3 . La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all ' organismo d ' intervento , il quale vigila sull ' osservanza delle condizioni convenute . Articolo 7 1 . L ' organismo d ' intervento versa all ' interessato , secondo le indicazioni precisate nella proposta del medesimo : a ) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto , nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare , b ) o quattro acconti di uno stesso importo pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto , ad intervalli di due mesi ; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare . 2 . Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l ' organismo d ' intervento di una cauzione pari all ' importo dell ' acconto stesso , maggiorato del 10 % . 3 . Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell ' organismo d ' intervento sono subordinati all seguenti condizioni : a ) l ' organismo d ' intervento constata che l ' interessa ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel disciplinare ; b ) la relazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , è trasmessa alla Commissione e all ' organismo d ' intervento , il quale verifica le indicazioni in essa contenute ; c ) è presentata la prova che l ' interessato ha speso il proprio contributo per i fini previsti . 4 . Se le condizioni previste al paragrafo 3 non sono adempiute , le cauzioni rimangono acquisite . In tal caso , il relativo importo è detratto dalle spese del FEAOG , sezione garanzia , segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 . Articolo 8 1 . Ogni interessato incaricato di una delle azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , presenta alla Commissione e all ' organismo d ' intervento competente , anteriormente al 1 * giugno 1979 , una relazione sull ' impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell ' azione in causa . 2 . I risultati dei lavori previsti dal presente regolamento possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione concessa dalla Commissione . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 maggio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 .