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Document 31978R0571
Commission Regulation (EEC) No 571/78 of 21 March 1978 on the system of import and export licences for beef and veal and repealing Regulation (EEC) No 585/77
Regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978, concernente il regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 585/77
Regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978, concernente il regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 585/77
GU L 78 del 22.3.1978, p. 10–16
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1980; abrogato da 31980R2377
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31977R0585 | 01/04/1978 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31978R1027 | complemento | articolo 3 | 22/05/1978 | |
Modified by | 31978R1146 | deroga | articolo 11.1 | 01/07/1978 | |
Modified by | 31978R1559 | complemento | articolo 3 | 10/07/1978 | |
Modified by | 31979R0535 | sospensione parziale | articolo 11.1 | 22/03/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | sostituzione | articolo 10.1B | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | abrogazione | allegato | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | sostituzione | articolo 11.1B | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | sostituzione | articolo 11.1D | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | modifica | articolo 11.2 | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | modifica | articolo 11.8 | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | sostituzione | articolo 11.9 | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | modifica | articolo 11.10 | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1137 | abrogazione | articolo 12 | 01/07/1979 | |
Completed by | 31979R2649 | aggiunta | articolo 3.6 | 01/12/1979 | |
Completed by | 31979R2649 | aggiunta | articolo 4.5 | 01/12/1979 | |
Derogated in | 31979R2973 | deroga | articolo 3.1 | 01/01/1980 | |
Derogated in | 31979R2973 | deroga | articolo 4.3 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R2974 | sostituzione | articolo 13 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R2974 | modifica | articolo 11.5 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R2974 | modifica | articolo 11.1 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R2974 | sostituzione | articolo 2 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R2974 | aggiunta | articolo 6BIS | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R2974 | sostituzione | articolo 6 | 01/01/1980 | |
Derogated in | 31979R2975 | deroga | articolo 11.9 | 31/03/1980 | |
Modified by | 31980R0301 | sostituzione | articolo 3.2 | 12/02/1980 | |
Modified by | 31980R0301 | aggiunta | articolo 2BIS | 12/02/1980 | |
Modified by | 31980R0301 | aggiunta | articolo 13BIS | 12/02/1980 | |
Modified by | 31980R0301 | sostituzione | articolo 5.1 | 12/02/1980 | |
Modified by | 31980R0485 | sostituzione | articolo 7 | 01/03/1980 | |
Derogated in | 31980R0915 | deroga | articolo 11 | 30/06/1980 | |
Repealed by | 31980R2377 |
Regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978, concernente il regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 585/77
Gazzetta ufficiale n. L 078 del 22/03/1978 pag. 0010 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0160
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 571/78 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 1978 concernente il regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 585/77 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 4 , lettera b ) , l ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera c ) , l ' articolo 15 paragrafo 2 , l ' articolo 16 , paragrafo 4 , l ' articolo 18 paragrafo 6 , e l ' articolo 25 , visto il regolamento ( CEE ) n . 706/76 del Consiglio , del 30 marzo 1976 , relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , originari degli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d ' oltremare ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3013/77 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 22 , considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti per i quali sono previsti dei prelievi è soggetta alla presentazione di un titolo d ' importazione ; che l ' esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di seguire l ' andamento futuro degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine che rivestano speciale importanza per l ' equilibrio di codesto mercato particolarmente sensibile ; che , ai fini di una migliore gestione del mercato è pertanto opportuno prevedere titoli d ' importazione anche per i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B IIII b ) 1 bb ) della tariffa doganale comune , nonché titoli di esportazione per tutti i prodotti per i quali siano rilasciati titoli d ' importazione ; considerando che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine ; che tali modalità costituiscono complementi o deroghe alle dispozioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 6 ) ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 706/76 ha stabilito fra l ' altro il regime generale per l ' importazione , in esenzione da dazi doganali , dei prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dagli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico o dai paesi e territori d ' oltremare ; che , in ordine all ' esenzione dai dazi doganali , le importazioni di alcuni di tali prodotti sono soggette a limitazioni quantitative annuali ; che , per garantire il controllo dei quantitativi che beneficiano di tale regime , occorre prevedere l ' iscrizione nel titolo d'importazione di menzion specifiche relative alla natura e all ' origine dei prodotti ; considerando che l ' applicazione dei regimi speciali all ' importazione di giovani bovini maschi , destinati all ' ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione richiede una stretta sorveglianza delle importazioni e un efficace controllo delle destinazioni ; che il rischio che la merce venga deviata dalla sua destinazione puo essere ridotto se il titolo d ' importazione viene utilizzato esclusivamente dal richiedente ; considerando che il rilascio di titoli d ' importazione , con sospensione totale del prelievo , per carni bovine congelate , puo , in conformità dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , essere subordinato alla presentazione di un contratto d ' acquisto di carni congelate detenute da un organismo d ' intervento ; che tale regime è stato istituito con regolamento ( CEE ) n . 2900/77 della Commissione , del 22 dicembre 1977 , recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento onde consentir l ' importazione , con sospensione totale del prelievo , di carni bovine congelate destinate alla trasformazione ( 7 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 148/78 ( 8 ) ; che nell ' ambito di tale regime non è necessario fissare un termine per il rilascio dei titoli ; considerando che il testo dell ' articolo 11 , paragrafo 9 , primo comma , e dell ' articolo 11 bis , paragrafo 5 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 585/77 della Commissione , del 18 marzo 1977 , relativo al regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2901/77 ( 10 ) , puo dar luogo a dubbi d ' interpretazione ; che occorre pertanto precisarne il significato ; considerando che il presente regolamento riproduce le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 585/77 ; che è pertanto opportuno abrogare detto regolamento ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 e dei prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b ) 1 bb ) della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo . Articolo 2 1 . Il titolo d ' importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 : a ) 90 giorni per i prodotti seguenti , originari e provenienti da paesi terzi non europei : _ carni congelate , _ prodotti della sottovoce 16.02 B III b ) 1 della tariffa doganale comune ; b ) 45 giorni per i prodotti originari e provenienti da paesi terzi non europei , diversi da quelli di cui alla lettera a ) ; c ) 30 giorni per i prodotti che non soddisfano alle condizioni di cui alle lettere a ) e b ) . 2 . Tuttavia , il titolo d ' importazione che dà diritto a uno dei regimi speciali di cui all ' articolo 13 o all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è valido 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo . 3 . Il titolo d ' importazione implicante fissazione anticipata del prelievo è valido 30 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . Articolo 3 1 . Il titolo di esportazione è valido 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell ' articol 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . 2 . Il titolo di esportazione implicante fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del suo rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 sino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio . Articolo 4 1 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli d ' importazione è di : a ) 5 UC per ogni animale vivo , b ) 3 UC 100 Kg peso netto per gli altri prodotti . 2 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli d ' importazione implicanti fissazione anticipata del preliev è di 8 UC/100 kg peso netto . 3 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è di : a ) 5 UC per ogni animale vivo , b ) 3 UC/100 kg peso netto per gli altri prodotti . 4 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione implicanti fissazione anticipata della restituzione è di : a ) 12 UC per ogni animale vivo , b ) 8 UC/100 kg peso netto per gli altri prodotti . Articolo 5 1 . Qualora per un prodotto la restituzione possa essere fissata in anticipo soltanto per determinate destinazioni , la domanda di titolo implicante fissazione anticipata della restiuzione e il titolo medesimo recano , nella casella 13 , la menzione della destinazione . Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione . 2 . Inoltre , se la possibilità di fissazione anticipata della restituzione per tutte o determinate destinazioni è limitata a prodotti designati da una parte di sottovoce della tariffa doganale comune , la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella 12 la designazione della parte di sottovoce della tariffa doganale comune , e il numero della tariffa comune indicato nella casella n . 8 viene preceduto dalla particella " ex " . Il titolo è valido soltanto per il prodotto cosi designato . 3 . Se la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni riguarda prodotti che possono rientrare in due diverse sottovoci tariffarie , il titolo è rilasciato per le due sottovoci in causa . Articolo 6 1 . La domanda di titolo d ' importazione per i prodotti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , diversi da quelli importati nell ' ambito dei regimi speciali di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , e il titolo medesimo recano nella casella 12 una delle menzioni seguenti , preceduta da un asterisco corrispondente a quelli che figurano nelle caselle 13 e 14 : " Paesi terzi non europei " , In tal caso , il titolo obbliga ad importare da detti paesi . 2 . La domanda di titolo d ' importazione di cui all ' articolo 16 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , implicante fissazione anticipata del prelievo , e il titolo medesimo recano , nelle caselle 13 e 14 , secondo il caso : _ una delle menzioni seguenti : " Argentina " , _ o la menzione : " Uruguay " . Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato . Articolo 7 1 . La domanda del titolo d ' importazione per i prodotti d importare in esenzione da dazi doganali , conformemente all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 706/76 , ed eventualmente in esenzione da prelievi , conformemente all ' articolo 19 di detto regolamento , nonché il titolo medesimo recano : a ) nella casella 12 , una delle menzioni seguenti : _ " Prodotto ACP / PTOM ( regolamento ( CEE ) n . 706/76 ) " , b ) nella casella 14 , la menzione dello Stato , paese o territorio d ' origine del prodotto . 2 . In tal caso , il titolo d ' importazione obbliga ad importare , nell ' ambito delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 706/76 , dallo Stato , paese o territorio in esso menzionato . Articolo 8 Per poter fruire del regime speciale all ' importazione di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 : a ) la domanda di titolo verte su un quantitativo che non puo essere inferiore a 50 capi ; b ) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano , nella casella 12 , una delle menzioni seguenti : " Giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso " , Tale menzione è completata : _ da una delle menzioni seguenti : " Peso per capo , fino a 300 Kg " , _ oppure , in caso di applicazione di un tasso di sospensione del prelievo stabilito separatamente per ciascuna delle categorie di animali di cui all ' articolo 13 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , da una delle menzioni seguenti , secondo il caso : " Peso per capo inferiore a 80 Kg " o " Peso per capo da 80 a meno di 220 Kg " o " Peso per capo da 220 a 300 Kg " , Il titolo è valido soltanto per i prodotti cosi designati ; c ) il titolo reca , nella casella 20 , una delle menzioni seguenti : " Prelievo ridotto del ... % . Titolo valido per ... ( quantitativo in cifre e in lettere ) animali " , La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo . Articolo 9 1 . Per poter fruire del regime speciale all ' importazione , di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 : a ) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato vertono su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne con osso e al massimo al 10 % del quantitativo fissato nel quadro del regime in causa , conformemente all ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 per il trimestre durante il quale la domanda o le domande vengono presentate ; 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata ; b ) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano , nella casella 12 , una delle menzioni seguenti : " Carni destinate alla fabbricazione di conserve _ regime a ) _ presso ... ( indicazione precisa dello stabilimento di fabbricazione ) " , c ) il titolo reca , nella casella 20 , una della menzioni seguenti : " Prelievo sospeso . Titolo valido per ... ( quantitativo in cifre e in lettere ) Kg " , 2 . Se l ' interessato ha presentato più domande di titoli per prodotti appartenenti a diverse sottovoci della tariffa doganale comune , e se la sospensione del prelievo è autorizzata soltanto per una frazione dei quantitativi cui si riferiscono le domande , egli puo chiedere , al più tardi due giorni lavorativi prima del rilascio effettivo dei titoli , che i quantitativi oggetto di sospensione del prelievo siano riportati su uno o più dei titoli richiesti , senza che possa essere superato per ogni titolo il quantitativo per il quale lo stesso è stato richiesto . Articolo 10 1 . Per poter fruire del regime speciale all ' importazione di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 : a ) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato vertono su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 tonnellate di carne con osso e al massimo al 10 % del quantitativo fissato nel quadro del regime in causa , conformemente all ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , per il trimestre durante il quale la domanda o le domande vengono presentate ; 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata ; b ) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano , nella casella 12 , una delle menzioni seguenti : " Carni destinate alla trasformazione _ regime b ) " , c ) il titolo reca , nella casella 20 , una delle menzioni seguenti : " Prelievo ridotto del ... % . Titolo valido per ... quantità in cifre e in lettere ) Kg " , La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo . 2 . Se l ' interessato ha presentato più domande di titoli per prodotti appartenenti a diverse sottovoci della tariffa doganale comune , e se la riduzione del prelievo è autorizzata soltanto per una frazione dei quantitativi cui si riferiscono le domande , egli puo chiedere , al più tardi due giorni lavorativi prima del rilascio effettivo dei titoli , che i quantitativi oggetto di riduzione del prelievo siano riportati su uno o più dei titoli richiesti senza che possa essere superato per ogni titolo il quantitativo per il quale lo stesso è stato richiesto . Articolo 11 1 . Le domande di titolo di cui agli articoli da 8 a 10 possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun trimestre . Esse sono ricevibili soltanto : a ) se il regime speciale che vi è indicato è applicato il giorno designato per il rilascio effettivo del titolo ; b ) se il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi un ' attività nel settore del bestiame e delle carni e , nei casi di cui agli articoli 9 e 10 , risulta iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro ; c ) se il richiedente dichiara per iscritto che nel trimestre in corso non ha presentato e s ' impegna a non presentare domande relative al medesimo regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda ; qualora un unico interessato presenti domande relative al medesimo regime speciale in due o più Stati membri , tutte le domande sono irricevibili ; d ) se , nel caso di cui all ' articolo 9 , il richiedente fornisce la prova , giudicata soddisfacente dalle aurorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la domanda , che la fabbricazione delle conserve nello stabilimento indicato nella domanda è stata approvata dal responsabile di tale stabilimento . 2 . Il diciottesimo giorno di ogni trimestre , gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto , prima delle ore 16 , l ' elenco dei richiedenti nonché i quantitativi di prodotti oggetto delle domande presentate nel periodo indicato al paragrafo 1 , specificando il regime d ' importazione e , se del caso , le categorie di peso vivo nonché , nel caso di cui all ' articolo 9 , gli stabilimenti indicati nelle domande . Se il giorno di cui al comma precedente non è lavorativo nello Stato membro interessato , la comunicazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo , prima delle ore 16 . 3 . Il rilascio dei titoli ha luogo il trentesimo giorno di ciascun trimestre . Se tale giorno non è lavorativo nello Stato membro nel quale le domande sono state presentate , i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo . 4 . I quantitativi richiesti possono venire ridotti . 5 . Per ciascuno dei regimi di cui agli articoli da 8 a 10 , tutte le domande emananti da uno stesso interessato sono considerate come una domanda unica . 6 . La cauzione è svincolata immediatamente , proporzionalmente alla quantità per la quale una domanda non è stata accolta . 7 . Se il quantitativo oggetto delle domande presentate nel periodo di cui al paragrafo 1 è inferiore al quantitativo stabilito per il trimestre considerato , puo essere deciso che le domande di titolo possono essere ripresentate nel corso di uno o più periodi determinati di detto trimestre . In tal caso sono fissate nuove date per la comunicazione di cui al paragrafo 2 e per il rilascio dei titoli . 8 . In deroga all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i diritti conferiti dai titoli d ' importazione di cui agli articoli da 8 a 10 non sono trasmissibili . 9 . All ' atto della presentazione delle domande di titoli di cui agli articoli da 8 a 10 , il richiedente s ' impegna per iscritto ad effettuare personalmente o a far effettuare sotto la propria responsabilità , nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica , secondo il caso : a ) le operazioni d ' ingrasso di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ; b ) le operazioni di trasformazione di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , di detto regolamento ; c ) le operazioni di trasformazione di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , di detto regolamento . Il richiedente s ' impegna inoltre per iscritto ad effettuare personalmente o a far effettuare sotto la propria responsabilità le operazioni di trasformazione di cui alla lettera b ) nello stabilimento menzionato nella domanda , conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera b ) . 10 . In ottemperanza al disposto del paragrafo 9 , primo comma , la domanda di titolo e il titolo stesso recano , nella casella 12 , una delle diciture seguenti : _ " titolo valido in ... ( Stato membro di rilascio ) " , Articolo 12 1 . Per poter fruire del regime speciale all ' importazione di cui all ' articolo 14 , paragrafo 3 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 : a ) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono essere corredate dell ' originale di un contratto d ' acquisto di carni bovine congelate detenute da un organismo d ' intervento , concluso a norma del regolamento ( CEE ) n . 2900/77 nel trimestre durante il quale la domanda o le domande vengono presentate , nonché della prova di avvenuto pagamento del prezzo d ' acquisto indicato nel contratto ; il nome del richiedente deve figurare sul contratto come nominativo dell ' acquirente ; b ) la domanda di titolo e il titolo medesimo vertono sui prodotti specificati in allegato , a concorrenza dei quantitativi determinati conformemente all ' allegato medesimo ; c ) la domanda di titolo e il titolo stesso recano le diciture indicate : _ all ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera b ) , o all ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) , a seconda della dicitura apposta nel contratto d ' acquisto conformemente all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2900/77 , e _ all ' articolo 11 , paragrafo 10 ; d ) il titolo reca una delle diciture indicate all ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera c ) . 2 . Le domande di titoli possono essere accolte soltanto : a ) se il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi un ' attività nel settore del bestiame e delle carni ed è iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro ; b ) se , nel caso di cui all ' articolo 9 , il richiedente fornisce la prova , giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la domanda , che la fabbricazione delle conserve nello stabilimento indicato nella domanda è stata approvata dal responsabile di tale stabilimento . 3 . Il contratto d ' acquisto di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , puo essere utilizzato in un solo Stato membro per la presentazione di una o più domande di titolo ; queste ultime possono essere presentate contemporaneamente o successivamente , entro i limiti del quantitativo che puo essere importato a norma del paragrafo 1 , lettera b ) . 4 . In deroga all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i diritti conferiti dai titoli d ' importazione non sono trasmissibili . 5 . All ' atto della presentazione delle domande di titolo , il richiedente s ' impegna per iscritto ad effettuar personalmente o a far effettuare sotto la propria responsabilità , nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo e in cui i prodotti saranno immessi in libera pratica , secondo il caso : a ) le operazioni di trasformazione di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ; b ) le operazioni di trasformazione di cui allo stesso articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento . Il richiedente s ' impegna inoltre per iscritto ad effettuare personalmente o a far effettuare sotto la propria responsabilità le operazioni di trasformazione di cui alla lettera a ) nello stabilimento menzionato nella domanda , conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera b ) . 6 . Il titolo è rilasciato al richiedente senza indugio . 7 . In seguito al rilascio del titolo d ' importazione , è indicato nell ' originale del contratto d ' acquisto il quantitativo di carne entro i limiti del quale il contratto stesso dà ancora diritto al rilascio di titoli . Se tale quantitativo risulta esaurito , l ' organismo emittente dei titoli depenna dall ' originale del contratto la dicitura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2900/77 . Articolo 13 In data 1 * , 11 e 21 di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di ogni prodotto per i quali , nel corso dei dieci giorni che precedono il giorno della comunicazione , sono stati rilasciati : a ) titoli d ' importazione , separatamente per ciascuna delle categorie di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) ; b ) titoli d ' importazione , separatamente per singolo Stato , paese o territorio d ' origine di cui all'articolo 7 , paragrafo 1 , lettera b ) ; c ) titoli d ' importazione implicanti fissazione anticipat del prelievo , separatamente per singolo paese d ' origine di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 ; d ) titoli di esportazione implicanti fissazione anticipata della restituzione , specificando , in caso di applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , la destinazion dei prodotti ; e ) altri titoli di esportazione . Articolo 14 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 585/77 è abrogato . 2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto riferimento al regolamento ( CEE ) n . 585/77 , o a taluni articoli di tale regolamento , detto riferimento deve considerarsi fatto al presente regolamento o agli articoli corrispondenti del presente regolamento . Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * aprile 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 21 marzo 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 85 del 31 . 3 . 1976 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 355 del 31 . 12 . 1977 , pag . 31 . ( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 . ( 7 ) GU n . L 338 del 28 . 12 . 1977 , pag . 6 . ( 8 ) GU n . L 22 del 27 . 1 . 1978 , pag . 18 . ( 9 ) GU n . L 75 del 23 . 3 . 1977 , pag . 5 . ( 10 ) GU n . L 338 del 28 . 12 . 1977 , pag . 9 . ALLEGATO Prodotti e quantitativi da importare su presentazione di un contratto d ' acquisto di carni bovine detenute da un organismo d ' intervento Numero * * Quantitativi , espressi in kg , che * Quantitativi , espressi in kg , che della * * possono essere importati per * possono essere importati per * Designazione delle merci tariffa * * ogni kg di carne congelata non * ogni kg di carne congelata doganale * * disossata acquistata presso un * disossata acquistata presso un comune * * organismo d ' intervento * organismo d ' intervento 1 * 2 * 3 * 4 ex 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi * nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , * refrigerate o congelate : * A . Carni : * II . della specie bovina : * b ) congelate : * 2 . Quarti anteriori e busti * 1,00 * 1,30 * 4 . altri : * bb ) Pezzi disossati : * 11 . Quarti anteriori , interi o tagliati al * massimo in cinque pezzi , ogni * quarto anteriore presentato in un * unico blocco di congelazione ; * quarti detti compensati , presentati * in due blocchi di congelazione , * contenenti , l ' uno , il quarto * anteriore intero o tagliato al * massimo in cinque pezzi e , l ' altro , * il quarto posteriore , escluso il * filetto , in un unico pezzo * 0,77 * 1,00 * 22 . Tagli di quarti anteriori e di * punta di petto detti " crop " , * " chuck and blade " e " brisket " * ( e ) * 0,77 * 1,00 * 33 . altri * 0,46 * 0,60 ( e ) L ' ammissione in questa sottovoce e subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee .