This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31978R0310
Council Regulation (EEC) No 310/78 of 14 February 1978 amending Regulation (EEC) No 878/77 as regards the exchange rates to be applied for tomato concentrates and isoglucose
Regolamento (CEE) n. 310/78 del Consiglio, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l' isoglucosio
Regolamento (CEE) n. 310/78 del Consiglio, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l' isoglucosio
GU L 46 del 17.2.1978, p. 1–2
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1983
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31977R0878 | modifica | articolo 2.5 | 17/02/1978 | |
Modifies | 31977R0878 | modifica | articolo 2.6 | 17/02/1978 |
Regolamento (CEE) n. 310/78 del Consiglio, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l' isoglucosio
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1978 pag. 0001 - 0002
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0099
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 310/78 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1978 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l ' isoglucosio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , vista la proposta della Commissione , considerando che in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 179/78 ( 4 ) , un nuovo tasso rappresentativo si applica in Italia , per i pomodori pelati , a decorrere dal 1 * febbraio 1978 ; che tuttavia per i concentrati di pomodori , per i quali esiste una campagna , il nuovo tasso deve essere applicato soltanto a decorrere dall ' inizio di quest ' ultima e cioè dal 1 * luglio 1978 ; considerando che il diverso trattamento di prodotti dello stesso settore ostacola la corretta gestione del mercato dei medesimi ; che , per evitare tale inconveniente , è opportuno applicare il nuovo tasso per i concentrati di pomodori a decorrere da una data quanto più vicina possibile a quella presa in considerazione per i pomodori pelati ; considerando che per quanto riguarda il prezzo minimo da rispettare all ' importazione è opportuno evitare che questa misura si applichi ad operazioni per le quali sono già stati chiesti titoli d ' importazione prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento ; considerando che il settore dell ' isoglucosio è strettamente connesso con il settore dello zucchero ; che per il settore dell ' isoglucosio non esiste tuttavia una campagna di commercializzazione ; che , tenuto conto dell ' attuale versione dell ' articolo 2 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , la mancanza di una campagna avrà come conseguenza che il nuovo tasso rappresentativo della sterlina inglese non verrà applicato ai due settori summenzionati a partire dalla stessa data ; che occorre evitare una tale differenziazione ; considerando che il comitato monetario verrà consultato e che , vista l ' urgenza , occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento n . 129 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 5 , lettere d ) ed e ) , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo : " d ) con riserva di quanto disposto alle lettere e ) e f ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno dell ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 178/78 ; e ) dal 20 febbraio 1978 per i concentrati di pomodori ; f ) dalla data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 178/78 per _ i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari , delle carni bovine e delle carni suine , nonché dello zucchero ; _ l ' aiuto complementare di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 ( 5 ) ; _ tutti gli altri casi non suindicati " . Articolo 2 Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo : " 6 . Il tasso rappresentativo per la sterlina inglese , fissato con il regolamento ( CEE ) n . 179/78 , si applica a decorrere : a ) dal 1 * luglio 1978 per il settore dell ' isoglucosio ; b ) dal 1 * agosto 1978 per i settori delle uova , del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ; c ) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino ; altre date possono essere tuttavia previste per le operazioni di distillazione ; d ) dal 1 * gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca ; e ) con riserva di quanto disposto alla lettera f ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 179/78 ; f ) dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1978/1979 per i settori delle carni bovine nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dalla data applicabile a quest ' ultimo settore per il settore dell carni suine e negli altri casi non suindicati " . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia , per quanto riguarda il prezzo minimo all ' importazione fissato per i concentrati di pomodori , il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni realizzate sulla scorta di un titolo d ' importazione chiesto a decorrere dal 20 febbraio 1978 ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , d ' esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 7 ) . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 14 febbraio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente P . DALSAGER ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 . ( 4 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1978 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 7 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 .