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Document 31978D0711

    78/711/CECA: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1978, che autorizza un accordo di imprese siderurgiche italiane avente come oggetto un coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili (UCRO) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 238 del 30.8.1978, p. 28–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/711/oj

    31978D0711

    78/711/CECA: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1978, che autorizza un accordo di imprese siderurgiche italiane avente come oggetto un coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili (UCRO) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 238 del 30/08/1978 pag. 0028 - 0031


    ++++

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 1978

    che autorizza un accordo di imprese siderurgiche italiane avente come oggetto un coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili ( UCRO )

    ( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede )

    ( 78/711/CECA )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 65 ,

    vista la domanda presentata dalle imprese interessate , ricevuta il 26 giugno 1978 ,

    I

    considerando che il 26 giugno 1978 le imprese siderurgiche italiane , ai sensi dell ' articolo 80 del trattato , enumerate nell ' allegato accluso , e in appresso denominate " le imprese " , hanno sollecitato , conformemente all ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato CECA , l ' autorizzazione della Commissione per un accordo tra di loro concluso e avente come oggetto un coordinamento delle vendite , negli altri paesi della Comunità e nei paesi terzi , della propria produzione di tondi per cemento armato e di laminati mercantili , nonché l ' esecuzione , per conto dei firmatari , di lavori amministrativi e statistici ;

    considerando che , mediante tale accordo , le imprese interessate si propongono di fronteggiare la difficile situazione che attraversa attualmente il mercato dell ' acciaio della Comunità , nonché il mercato mondiale , segnatamente quello dei prodotti di massa quali i tondi per cemento armato e i laminati mercantili in acciaio ordinario ; che tale situazione è caratterizzata da un ' eccedenza di prodotti siderurgici che in questi ultimi anni ha determinato condizioni concorrenziali particolarmente difficili ed una notevole diminuzione dei prezzi e delle entrate che hanno resa necessaria , da parte della Commissione , la fissazione per i due prodotti in causa , che per la maggior parte delle imprese interessate rappresentano l ' unica produzione , di prezzi minimi a norma dell ' articolo 61 ( 1 ) , nonché di programmi previsionali a norma dell ' articolo 46 del trattato ; che le imprese interessate sostengono che il rispetto di tali misure rende difficile il mantenimento delle loro tradizionali correnti di scambi con acquirenti degli altri paesi della Comunità ; che l ' accordo presentato per autorizzazione ha come obiettivo essenziale quello di facilitare il mantenimento di tali relazioni commerciali , nell ' osservanza delle decision e raccomandazioni della Commissione ;

    considerando che l ' accordo sottoposto per l ' autorizzazione prevede in particolare quanto segue :

    Viene creato a Milano un Ufficio coordinamento e ripartizione ordini , UCRO , aperto su semplice richiesta a tutte le imprese italiane , ai sensi dell ' articolo 80 del trattato , che producono tondi per cemento armato e laminati mercantili .

    Compito di tale ufficio sarà di eseguire , per conto dei propri aderenti , lavori amministrativi e statistici nel quadro delle misure anticrisi emanate dalla Commissione e , se del caso , di cercare nuovi sbocchi negli altri paesi della Comunità ed in paesi terzi e di ripartire su una base equa i relativi ordini , senza peraltro che tale attività dell ' UCRO interferisca con le attività commerciali proprie di ognuno degli aderenti .

    In nessun caso , l ' UCRO sarà abilitato a comunicare ad un aderente informazioni di ordine commerciale su di un altro aderente .

    Verrà costituito un fascicolo per ogni aderente . Per ogni operazione commerciale esso comprenderà l ' insieme dei documenti seguenti :

    _ copia dell ' ordine o del documento pro forma per gli ordini telefonici ,

    _ copia della conferma del ricevimento dell ' ordine ,

    _ copia del certificato di conformità ,

    _ copia della distinta di spedizione ,

    _ copia della fattura ,

    _ copia del " benestare bancario " ,

    _ copia del documento bancario di " buon fine dell ' operazione " .

    La conferma di ricevimento dell ' ordine sarà vistata dell ' associazione e spedita al cliente . Il certificato di conformità istituito con decisione n . 3003/77/CECA della Commissione ( 2 ) sarà un documento con intestazione UCRO . Verrà redatto sotto il controllo dell ' associazione e unicamente rilasciato se le condizioni della vendita sono conformi alle decisioni della Commissione .

    Gli altri documenti del fascicolo saranno redatti sotto la responsabilità dell ' aderente nonché delle autorità bancarie italiane .

    Gli ordini accettati dall ' UCRO sono ripartiti tra gli aderenti in funzione delle loro disponibilità di vendita .

    Tale accordo è valido solo per la durata delle misure anticrisi adottate dalla Commissione ;

    II

    considerando che l ' accordo relativo alla creazione dell ' UCRO limita il gioco normale della concorrenza tra le imprese visto che queste ultime :

    _ ricercano in comune nuovi acquirenti sia nella Comunità che in paesi terzi ;

    _ concordano di ripartire gli ordini accettati tramite l ' UCRO ;

    _ realizzano una centralizzazione dei lavori amministrativi e statistici ;

    considerando che , pertanto , l ' accordo rientra nel divieto di massima enunciato dall ' articolo 65 , paragrafo 1 , del trattato ;

    considerando che , cio nondimeno , a norma dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato , possono essere autorizzati accordi di specializzazione , d ' acquisto o di vendita in comune , nonché accordi strettamente analoghi quanto alla loro natura e ai loro effetti , quando la Commissione riconosce che soddisfano a tutte le condizioni previste da tale articolo ;

    considerando che l ' accordo in causa crea tra le imprese u organismo strettamente analogo ad un organismo di vendita in comune ; che tale organismo permette la ricerca in comune di nuovi acquirenti e la centralizzazione amministrativa delle operazioni commerciali collegate alla vendita dei prodotti in questione ;

    considerando che l ' accordo puo dunque essere autorizzato a norma dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato nella misura in cui contribuisce a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione e qualora sia essenziale per ottenere questi effetti , senza che abbia un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda ; che , inoltre , esso non deve essere suscettibile di dare alle imprese il potere di determinare i prezzi , controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una notevole parte dei prodotti in causa nel mercato comune , né di sottrarsi ad un ' effettiva concorrenza di altre imprese nel mercato comune ;

    considerando che , in base all ' accordo sottoposto alla Commissione , in materia di miglioramento notevole della produzione o della distribuzione si possono formulare le seguenti constatazioni :

    La grande maggioranza delle imprese interessate è rappresentata da imprese del tipo mini-stabilimento integrato che effettuano il passaggio dal rottame all ' acciaio liquido , alle billette e ai prodotti laminati con investimenti e manodopera in genere limitati . Esse si limitano in tal modo alla produzione di un unico prodotto o di alcuni prodotti siderurgici , quali i tondi per cemento armato , laminati mercantili o la vergella , in una ristretta gamma di dimensioni e qualità .

    L ' instaurazione da parte della Commissione di prezzi minimi e di obiettivi di fornitura per impresa influisce necessariamente sulla posizione delle imprese fuori del mercato italiano e necessita dunque , da parte loro , uno sforzo particolare per mantenere le correnti di scambio tradizionali con gli acquirenti degli altri paesi della Comunità .

    L ' accordo in causa dovrebbe permettere agli aderenti , da un lato , nel quadro della centralizzazione dei loro lavori amministrativi e statistici inerenti alle misure adottate dalla Commissione e , d ' altro lato , nell ' ottica della ricerca di nuovi sbocchi negli altri paesi della Comunità e nei paesi terzi , di superare in comune le difficoltà derivanti dalla situazione che caratterizza attualmente il mercato siderurgico comunitario e di fare fronte più facilmente alla concorrenza dei grandi produttori , tendendo ad una migliore utilizzazione delle loro capacità produttive ;

    considerando che è dunque giustificato dedurne che l ' accordo che riguarda l ' UCRO puo contribuire ad un miglioramento notevole nella produzione e distribuzione dei prodotti in causa ;

    considerando che gli effetti prospettati risultano essenzialmente dalla centralizzazione dei lavori amministrativi e statistici nonché dalla ricerca in comune di nuovi sbocchi per la produzione ; che per il resto le imprese interessate non rinunciano , a beneficio dell ' UCRO alla loro libertà individuale , e che le operazioni di tale ufficio non interferiscono con l ' attività commerciale propria ad ognuno degli aderenti ;

    considerando che , vista la situazione , l ' accordo è essenziale per ottenere tali effetti , cioè il miglioramento della produzione o della distribuzione e che non contiene disposizioni di carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda ;

    considerando pertanto che tale accordo soddisfa alle condizioni dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , del trattato ;

    considerando che , per determinare se l ' accordo presentat per autorizzazione soddisfi alle condizioni dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , comma c ) del trattato , è necessario esaminare gli elementi seguenti :

    Nel 1977 , la produzione italiana rappresentava il 52 % della produzione comunitaria dei tondi per cemento armato e il 25 % della produzione dei laminati mercantili .

    Le imprese italiane produttrici di tondi per cemento armato e di laminati mercantili vendono all ' incirca l ' 80 della propria produzione sul mercato nazionale . Le forniture in altri paesi della Comunità a paesi terzi rappresentano tuttavia per alcune uno sbocco importante .

    Nel 1977 , le imprese italiane hanno fornito un totale di 4 176 213 tonnellate di tondi per cemento armato e 2 182 327 tonnellate di laminati mercantili . Le forniture di tondi per cemento armato sono ripartite come segue : Italia 82 % , Germania 4,6 % , Francia 3,9 % , Belgio 1 % , paesi terzi 8,6 % . Le spedizioni di laminati mercantili si suddividono in ragione dell ' 80 % verso l'Italia , 6,1 % verso la Germania , 6,4 % verso la Francia e 6 % verso i paesi terzi . Inoltre limitate quantità di tondi e di laminati mercantili sono state fornite nel 1977 in paesi della Comunità diversi da quelli qui menzionati . Il confronto in ognuno dei paesi e per ogni prodotto tra tali forniture e le forniture totali delle imprese comunitarie per il 1976 ( 1 ) indica per gli statilimenti italiani le quote seguenti di forniture : tondi per cemento armato , 14 % delle forniture totali in Germania , 17,6 % in Francia , 8,2 % in Belgio e , per i laminati mercantili , 7,6 % delle forniture totali in Germania , 11,9 % in Francia e 4,1 % in Belgio .

    Obiettivo del presente accordo è essenzialmente quello di contribuire al mantenimento degli sbocchi verso gli altri paesi della Comunità , nel rispetto dei prezzi minimi , e verso i paesi terzi , dato che le imprese restano interamente libere per le loro vendite sul mercato italiano . L ' accordo non sembra suscettibile di avere effetti restrittivi sul mercato in ragione della struttura di quest ' ultimo che comporta un gran numero di offerenti . E dunque possibile escludere il mercato italiano nella valutazione dell ' accordo .

    I tondi per cemento armato nonché i laminati mercantili sono oggetto nella Comunità di un ' offerta sovrabbondante e di una concorrenza particolarmente acuta , sia da parte delle grandi e piccole imprese dei paesi interessati che di imprese di paesi terzi .

    ( 1 ) I dati relativi al commercio esterno nel 1977 non sono ancora disponibili .

    considerando che , viste le attuali condizioni del mercato e tenendo conto delle misure adottate dalla Commissione in materia di prezzi di quantità , le impresse interessate non avranno il potere di determinare i prezzi , controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una notevole parte dei prodotti siderurgici nel mercato comune o di sottrarsi ad una effettiva concorrenza di altre imprese nel mercato comune ;

    considerando che l ' accordo soddisfa al disposto dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , comma c ) ;

    considerando che è necessario accertarsi che tutte le misure adottate dalle imprese in seno all ' UCRO in base all ' accordo presentato saranno conformi all'autorizzazione accordata con la presente decisione e alle prescrizioni del trattato ; che è dunque opportuno subordinare l ' autorizzazione alle seguenti condizioni :

    _ l ' UCRO e le imprese aderenti sono tenute a notificare immediatamente alla Commissione tutte le modifiche e aggiunte eventuali all ' accordo . Tali modifiche e aggiunte non potranno essere applicate se non allorquando la Commissione le avrà dichiarate ammissibili o , se del caso , dopo che essa avrà accordato un ' autorizzazione a norma dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato ;

    _ le imprese aderenti dovranno astenersi dal coordinare reciprocamente la produzione e le attività di vendita fuori del quadro del presente accordo e dei prodotti interessati ;

    considerando che l ' accordo sottoposto è valido solo per la durata di applicazione delle misure anticrisi adottate dalla Commissione ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    Si autorizza l ' accordo tra le imprese siderurgiche italiane indicate in allegato che ha come oggetto il coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili verso i paesi della Comunità _ esclusa l ' Italia _ e verso i paesi terzi .

    Articolo 2

    L ' autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni :

    _ l ' UCRO e le imprese aderenti sono tenute a notificare immediatamente alla Commissione ogni modifica e aggiunta eventuale all ' accordo . Le modifiche ed aggiunte non potranno essere applicate se non allorquando la Commissione le avrà dichiarate ammissibili o , se del caso , dopo che avrà accordato un ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato ;

    _ le imprese aderenti dovranno astenersi dal coordinare reciprocamente produzione ed attività di vendita fuori del quadro del presente accordo e dei prodotti in questione .

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica alle imprese interessate .

    Articolo 4

    Le imprese indicate nell ' allegato sono destinatarie della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 28 luglio 1978 .

    Per la Commissione

    Raymond VOUEL

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 114 del 5 . 5 . 1977 , pag . 1 e GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 11 .

    ALLEGATO

    Elenco degli aderenti all ' UCRO

    Acciaierie ferriere alpine S.p.A . _ AFB , Borgane di Susa ( Torino )

    Ferriera Alto Milanese S.p.A . , Caronno Pertusella ( Varese )

    Acciaieria e ferriera vicentine Beltrame S.p.A , Vicenza

    Breda siderurgica S.p.A , Milano

    Ferriera bulloneria italiana srl , Udine

    Ferriera Castellana S.p.A , Vallà di Riese Pio X ( Treviso )

    Acciaierie ferriere P.M . Ceretti S.p.A , Villadossola ( Novara )

    Compagnia generale metalli _ Co . Ge . Me . _ S.p.A , Casalmaggiore ( Cremona )

    Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.A , Torino

    Ferriere di Domegliara S.p.A , Domegliara Dolce ( Verona )

    Acciaierie e ferriere Fenotti e Comini S.p.A , Nave ( Brescia )

    Acciaierie e laminatoi Feralpi S.p.A , Lonato ( Brescia )

    Acciaierie Ferrero S.p.A , Torino

    Ferrosider S.p.A , Ospitaletto B . ( Brescia )

    Officine e fonderie Galtarossa S.p.A , Milano

    Italsider S.p.A , Genova

    Acciaierie e ferriere Lucchini S.p.A , Brescia

    Acciaierie di Modena S.p.A , Modena

    Ferriera Olifer srl , Odolo ( Brescia )

    Acciaieria e ferriera ORI Martin S.p.A , Brescia

    Ferriera padana sas , Padova

    Acciaierie di Piombino S.p.A , ( Livorno )

    Acciaierie e ferriera Predalva srl , Piancamuno ( Brescia )

    Profilatinave S.p.A , Nave ( Brescia )

    SISMA , Società industrie siderurgiche meccaniche e affini S.p.A , Milano

    Acciaierie e ferriere Stefana Antonio S.p.A , Brescia

    Acciaierie e ferriere Stefana Fratelli fu Girolamo S.p.A , Nave ( Brescia )

    Acciaierie e ferriere del Tanaro S.p.A , Milano

    Terni , Società per l ' industria e l ' elettricità S.p.A , Terni

    Acciaierie e ferriera Valsabbia srl , Odolo ( Brescia )

    Ferriere Vattolo Ciessebi S.p.A , Buia ( Udine )

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