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Document 31978D0150
78/150/EEC: Council Decision of 7 February 1978 adopting a European Economic Community concerted research project on the growth of large urban concentrations
78/150/CEE: Decisione del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per l'approvazione di un'azione concertata di ricerca della Comunità economica europea sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane
78/150/CEE: Decisione del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per l'approvazione di un'azione concertata di ricerca della Comunità economica europea sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane
GU L 45 del 16.2.1978, p. 24–26
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
In force
78/150/CEE: Decisione del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per l'approvazione di un'azione concertata di ricerca della Comunità economica europea sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 16/02/1978 pag. 0024 - 0026
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 1978 per l'approvazione di un'azione concertata di ricerca della Comunità economica europea sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane (78/150/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del comitato economico e sociale (2), considerando che in virtù dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita; considerando che, nella risoluzione del 17 maggio 1977 (3), il Consiglio ha approvato gli obiettivi e i principi di una politica ecologica nella Comunità e la definizione generale delle azioni che dovranno essere intraprese a livello comunitario e in particolare l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa ad una politica comunitaria di ricerca sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane; considerando che, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia (4), il Consiglio ha sottolineato la necessità di fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, compresa l'azione concertata, e di rendere possibile, ogniqualvolta ciò si riveli opportuno, l'associazione di Stati terzi, in particolare europei; considerando che, con risoluzione del 14 gennaio 1974 relativa, in particolare, al coordinamento delle politiche nazionali nel settore della scienza e della tecnologia (5), il Consiglio ha conferito alle istituzioni comunitarie il compito di procedere gradualmente a tale coordinamento, avvalendosi dell'assistenza del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (Crest); considerando che un'azione concertata di ricerca a livello comunitario sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane contribuirà efficacemente al conseguimento degli obiettivi anzidetti; considerando che gli Stati membri hanno l'intenzione di attuare, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato I e sono disposti a farle rientrare nel contesto di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di due anni; considerando che l'esecuzione dei lavori di ricerca descritti nell'allegato I richiede agli Stati membri un contributo finanziario di circa un milione di unità di conto europee; considerando che il trattato non prevede i poteri specifici d'azione all'uopo necessari; considerando il parere espresso dal Crest sulla proposta della Commissione, DECIDE: Articolo 1 La Comunità svolge per un periodo di due anni un'azione concertata di ricerca sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane in appresso denominata « azione ». L'azione consiste nel coordinamento, a livello comunitario, dei lavori di ricerca definiti nell'allegato I, che fanno parte dei programmi di ricerca degli Stati membri. Articolo 2 La Commissione è responsabile del coordinamento. Articolo 3 Il contributo finanziario massimo della Comunità per il coordinamento è fissato in 200 000 unità di conto europee; l'unità di conto è definita dai regolamenti finanziari applicabili in materia. Articolo 4 Per facilitare l'esecuzione dell'azione viene istituito un comitato di azione concertata di ricerca sullo « Sviluppo delle grandi concentrazioni urbane » in appresso denominato « comitato ». Un capo-progetto è nominato dalla Commissione d'intesa con il comitato. Egli assiste in particolare la Commissione nella sua azione di coordinamento. Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II. Il comitato adotta il propio regolamento interno. I compiti di segreteria sono svolti dalla Commissione. Articolo 5 1. Secondo una procedura che dovrà essere fissata dalla Commissione d'intesa con il comitato, gli Stati membri partecipanti all'azione procedono a uno scambio regolare di ogni informazione utile circa l'esecuzione delle richerche oggetto dell'azione e forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie al coordinamento. Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche in questo settore progettate o condotte da organismi non soggetti alla loro autorità. Le informazioni vengono trattate come riservate qualora ciò sia richiesto dallo Stato membro che le trasmette. 2. La Commissione redige, in base alle informazioni ricevute, relazioni annuali d'attività e le trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo. 3. Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, d'intesa con il comitato, invia agli Stati membri e al Parlamento europeo una relazione sintetica sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. Sei mesi dopo averla comunicata agli Stati membri la Commissione pubblica tale relazione, a meno che non vengano sollevate obiezioni da parte di uno Stato membro. In tal caso la relazione è distribuita, su richiesta, soltanto a quelle istituzioni e imprese le cui attività di ricerca o di produzione siano tali da giustificare l'accesso ai risultati delle ricerche rientranti nell'azione. La Commissione può prendere disposizioni affinché questa relazione resti riservata e non sia portata a conoscenza di terzi. Articolo 6 1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi con altri Stati partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost) al fine di estendere il coordinamento oggetto della presente decisione alle ricerche effettuate in detti Stati. 2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi previsti dal paragrafo 1. Articolo 7 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. B. ANDERSEN (1) GU n. C 299 del 12. 12. 1977, pag. 52.(2) Parere espresso il 14/15. 12. 1977 (non ancora pubblicato nella GU).(3) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.(4) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.(5) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2. ALLEGATO I Descrizione e suddivisione delle attività di ricerca Gli aspetti dello sviluppo delle grandi concentrazioni urbane da esaminare e la distribuzione del lavoro tra i paesi membri possono essere schematizzati come segue: "" ID="1">1. Ubicazione delle attività economiche> ID="2"" ID="3">X> ID="4">X> ID="5">XX> ID="6">X> ID="7">X> ID="8">XXX> ID="9">XX"> ID="1">2. Migrazione> ID="2"" ID="3">X> ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7"" ID="8"" ID="9">XXX"> ID="1">3. Valutazione della pianificazione e delle politiche urbane> ID="2">X> ID="3"" ID="4"" ID="5">XX> ID="6">X> ID="7"" ID="8"" ID="9""" ID="1">4. Altri aspetti> ID="2">X> ID="3"" ID="4"" ID="5"" ID="6"" ID="7">X> ID="8"" ID="9">XX"> ALLEGATO II Mandato e composizione del comitato di azione concertata di ricerca sullo « Sviluppo delle grandi concentrazioni urbane » 1. Il comitato: 1.1 contribuisce alla miglior esecuzione possibile dell'azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti della medesima; 1.2 valuta i risultati dell'azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione; 1.3 provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1; 1.4 segue i progressi delle ricerche nazionali nel settore in cui si iscrive l'azione, specialmente tenendosi al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che possono avere ripercussioni sulla sua esecuzione; 1.5 comunica gli orientamenti al capo-progetto. 2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all'azione. La Commissione trasmette questi pareri al Crest. 3. Il comitato è composto dei responsabili per il coordinamento dei contributi nazionali all'azione e del capo-progetto. Ciascun membro può farsi accompagnare da esperti. 4. I membri del comitato sono nominati per la durata dell'azione. Il decesso o le dimissioni di un membro pongono fine al suo mandato; ciò si verifica anche nel caso in cui il governo dello Stato membro che lo ha nominato chiede la sua sostituzione. Il mandato del sostituto dura per tutto il restante periodo del mandato.