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Dokumentas 31977S3003
Commission Decision No 3003/77/ECSC of 28 December 1977 requiring undertakings in the iron and steel industry to issue certificates of conformity in respect of certain iron and steel products
Decisione n. 3003/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977, che obbliga le imprese dell' industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici
Decisione n. 3003/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977, che obbliga le imprese dell' industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici
GU L 352 del 31.12.1977, p. 11—12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/12/1979; abrogato da 31979S3060
Sąsaja | Aktas | Pastaba | Susijęs padalinys | Nuo | iki |
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iš dalies pakeitė | 31978S2870 | sostituzione | articolo 2 | 06/12/1978 | |
iš dalies pakeitė | 31978S2870 | sostituzione | allegato | 06/12/1978 | |
Panaikino | 31979S3060 | abrogazione | 01/01/1980 |
Decisione n. 3003/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977, che obbliga le imprese dell' industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 31/12/1977 pag. 0011 - 0012
++++ DECISIONE N . 3003/77/CECA DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1977 che obbliga le imprese dell ' industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 47 e 61 , considerando che il mercato dei tondi per cementi armato , dei laminati mercantili e dei nastri larghi a caldo è particolarmente perturbato ; che per tali prodotti la Commissione ha fissato , con decisione n . 3000/CECA/77 del 28 dicembre 1977 ( 1 ) , i prezzi minimi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1978 ; considerando che per poter controllare l ' effettiva applicazione dei prezzi stabiliti dalle imprese , è necessario obbligare le imprese , le loro organizzazioni di vendita nonchù gli agenti e commissionari , a far accompagnare le consegne di tali prodotti da un certificato di conformità dei prezzi fatturati con i prezzi minimi fissati alla Commissione ; che detto certificato deve contenere alcuni dati ; che tale certificato deve accompagnare le consegne all ' interno del mercato comune ; che in virtù delle decisione n . 3073/73/CECA ( 2 ) e n . 911/75/CECA ( 3 ) detto obbligo deve essere esteso alle consegne effettuate in alcuni paesi dell ' Associazione europea di libero scambio con i quali la Comunità ha concluso accordi di libero scambio per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La presente decisione si applica alle imprese dell ' industria siderurgica della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e alle loro organizzazioni di vendita nonchù ai loro agenti e commissionari . Articolo 2 Le imprese dell ' industria siderurgica debbono far accompagnare le loro consegne di tondi per cemento armato , di laminati mercantili e di nastri larghi a caldo da un certificato di conformità dei prezzi fatturati ai prezzi minimi fissati dalla Commissione nella decisione n . 3000/CECA/77 . Detto certificato di conformità dovrà indicare la provenienza , la destinazione , la quantità in tonnellate e il numero dell ' ordinazione , e dovrà essere conforme al modello allegato . Articolo 3 La presente decisione si applica alle vendite destinate all ' interno della Comunità nonchù ai territori della Repubblica d ' Austria , della Repubblica di Finlandia , del Regno di Norvegia , del Regno di Svezia ed al territorio europeo della Repubblica del Portogallo . Articolo 4 La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sarà valida sino a quando cesseranno di essere applicabili i prezzi minimi per i tondi per cemento armato , i laminati mercantili e i nastri larghi a caldo . La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro . Fatto a Bruxelles , il 28 dicembre 1977 Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 314 del 15 . 11 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 88 del 9 . 4 . 1975 , pag . 7 . ALLEGATO MODELLO DI FORMULARIO PER I CERTIFICATI DI CONFORMITÀ 1 . Identificazione del prodotto 1.1 . Denominazione esatta del prodotto con riferimento alla nomenclatura statistica 1.2 . Numero dell ' ordinazione 2 . Provenienza 2.1 . Provenienza iniziale ( nome dell ' impresa produttrice ) ( Allegare copia dei certificati di conformità rilasciati durante le operazioni commerciali precedenti ) 2.2 . Provenienza diretta 3 . Destinazione 3.1 . Utilizzatore : nome e indirizzo 3.2 . Negoziante : nome e indirizzo 4 . Quantità 4.1 . Tonnellate globali 4.2 . Ripartizione delle tonnellate campione 4.3 . Specificazione dimensionale per campione e specificazione di qualità . 5 . Conformità del prezzo fatturato con il prezzo minimo 5.1 . Prezzo effettivo per tonnellata franco frontiera / franco destinazione , per campione 5.2 . Prezzo effettivo per tonnellata al punto di parità per campione di cui prezzo base - di cui i vari extra 5.3 . Eventualmente , ribassi concessi e motivi 6 . Osservazioni particolari