Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R2895

    Regolamento (CEE) n. 2895/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alle operazioni che beneficiano di un' aliquota d' intervento maggiorata del Fondo sociale europeo

    GU L 337 del 27.12.1977, p. 7–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/1983; abrogato da 31983R2950

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2895/oj

    31977R2895

    Regolamento (CEE) n. 2895/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alle operazioni che beneficiano di un' aliquota d' intervento maggiorata del Fondo sociale europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1977 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0223


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2895/77 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 1977

    relativo alle operazioni che beneficiano di un ' aliquota maggiorata del Fondo sociale europeo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 127 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che per l ' applicazione dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione 71/66/CEE del Consiglio , del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 3 ) , modificata dalla decisione 77/801/CEE ( 4 ) , occorre definire le regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell ' occupazione in cui le operazione realizzate con il contribuito del fondo sociale beneficiano di un ' aliquota d ' intervento maggiorata ;

    considerando che bisogna definire tali regioni , tenendo conto in particolare del ritardo dello sviluppo economico e sociale che le caratterizza , della loro situazione periferica nella Comunità , nonchù dello loro importanza nel quadro dell ' economia dello Stato membro di cui appartengono ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Le operazioni realizzare nella Comunità , nei dipartimenti francesi d ' oltremare , in Irlanda , nell ' Irlanda del Nord e nel Mezzogiorno beneficiano dell ' aliquota d ' intervento maggiorata di cui all ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione 71/66/CEE .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H . SIMONET

    ( 1 ) GU n . C 266 del 7 . 11 . 1977 , pag . 15 .

    ( 2 ) Parere reso il 26/27 ottobre 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 4 . 2 . 1971 , pag . 15 .

    ( 4 ) Vedi pag . 8 della presente Gazzetta ufficiale .

    Top