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Document 31977R2464
Council Regulation (EEC) No 2464/77 of 7 November 1977 adopting special measures in respect of imports of certain nuts of iron or steel originating in Taiwan
Regolamento (CEE) n. 2464/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan
Regolamento (CEE) n. 2464/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan
GU L 286 del 10.11.1977, p. 7–8
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/1992; abrogato da 31992R1948
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended application | 31968R0459 | articolo 18 | 11/11/1978 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31988R0486 | sostituzione | articolo 1.1 | 01/01/1988 | |
Repealed by | 31992R1948 | 17/07/1992 |
Regolamento (CEE) n. 2464/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 10/11/1977 pag. 0007 - 0008
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2464/77 DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1977 che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 459/68 del Consiglio , del 5 aprile 1968 , relativo alla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1411/77 ( 2 ) , possono essere adottate misure speciali , purchù non vi si appongano gli obblighi assunti nell ' ambito del GATT ; considerando che le importazioni nella Comunità di dadi filettati , in ferro o acciaio , originari di Taiwan , sono salite da 200 tonnellate nel 1974 a più di 9 000 tonnellate nel 1976 e che dette importazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti ; che dette importazioni hanno avuto soprattuto per oggetto dadi con foro di diametro non superiore a 10 mm ; considerando che questi fattori hanno permesso agli esportatori taiwanesi di tali dadi di ottenere nel 1976 oltre il 18 % del mercato comunitario ; considerando che tale evoluzione è avvenuta a detrimento dell ' industria , la cui produzione di dadi similari è diminuita nel periodo 1974-1976 da 38 000 a 20 000 tonnellate e che in questo settore l ' occupazione è diminuita del 30 % tra il 1974 e il 1975 e numerose aziende hanno dovuto cessare la produzione ; considerando che , allo scopo di accertare l ' estensione e le cause della situazione critica nella quale versa l ' industria comunitaria del settore , la Commissione ha aperto un ' inchiesta sui dumping , sulle sovvenzioni nonchù sulle modalità e condizioni nelle quali sono state effettuate dette importazioni . considerando che la Commissione ha ufficialmente notificato agli importatori ed esportatori notoriamente interessati e ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 7 agosto 1976 un avviso di apertura di una procedura di inchiesta concernente le importazioni di tali prodotti ( 3 ) ; considerando che , nel corso dell ' esame dei fatti , condotto di concerto con gli Stati membri , la Commissione ha dato alle parti interessate l ' opportunità di far conoscere per iscritto il proprio punto di vista ed ha offerto alle parti direttamente interessate le possibilità di incontrasi e di presentare le loro tesi e controargomenti ; considerando che , nel corso della suddetta inchiesta , gli esportatori taiwanesi si sono impegnati ad aumentare i prezzi all ' esportazione nella Comunità ad un livello soddisfacente per la Comunità in guisa che l ' istituzione di misure di salvaguardia non si sarebbe resa più necessaria se il suddetto impegno fosse stato rispettato ; considerando che , tuttavia , che la Commissione ha ritenuto inopportuno portare a termine l ' inchiesta sui dumping , sulle sovvenzioni nonchù sulle modalità e condizioni in base ai quali sono state effettuate le importazioni prima di poter stabilire se gli impegni assunti fossero stati rispettati ; considerando , quindi , che con decisione 77/280/CEE ( 4 ) , la Commissione ha istituito un controllo a posteriori sulle importazioni nella Comunità di taluni dadi provenienti da Taiwan ; considerando che , secondo i dati trasmessi dagli stati membri alla Commissione a norma della suddetta decisione gli impegni assunti sono stati elusi o violati e che i prezzi all ' importazione di detti prodotti nella Comunità sono a livelli inferiori del 15 % circa a quelli dei prezzi oggetto degli impegni di cui sopra ; considerando che , allo scopo di tutelare l ' industria comunitaria , che già si trova in una situazione critica , è necessario adottare , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 459/68 , misure speciali nell ' interesse della Comunità per le importazioni di detti prodotti originari di Taiwan , e che tali misure assumano la forma di un dazio supplementare ai normali dazi doganali applicati ai prodotti suddetti , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . In supplemento ai normali dazi doganali , tasse ed altri oneri che normalmente gravano sulle importazioni è istituito un dazio speciale sui seguenti prodotti originari di Taiwan : - dadi filettati , di ferro od acciaio , ottenuti dalla massa su forni automatici a « dùcolleter » di diametro di foro non eccedente 6 mm , di cui alla sottovoce ex 73.32 B I della tariffa doganale comune ; - dadi filettati , di ferro od acciaio , presentati isolatamente , di diametro di foro non eccedente 10 mm , di cui alla sottovoce ex 73.32 B II della tariffa doganale comune . 2 . Il dazio suddetto è fissato al taso del 15 % sulla base del valore dichiarato in conformità del regolamento ( CEE ) n . 375/69 della Commissione , del 27 febbraio 1969 , concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci ( 5 ) . 3 . Per la riscossione di questo dazio si applicano le disposizioni in vigore per la riscossione dei dazi doganali . Articolo 2 L ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 459/68 si applica , per analogia , alle misure speciali istituite dal presente regolamento . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 7 novembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente A . HUMBLET ( 1 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 160 del 30 . 6 . 1977 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . C 183 del 7 . 8 . 1976 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . L 93 del 15 . 4 . 1977 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 52 del 3 . 3 . 1969 , pag . 1 .