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Document 31977R1569

    Regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell' 11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento

    GU L 174 del 14.7.1977, p. 15–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992; abrogato da 31992R0689

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1569/oj

    31977R1569

    Regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell' 11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 174 del 14/07/1977 pag. 0015 - 0017
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0203
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0234
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0234


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1569/77 DELLA COMMISSIONE

    dell ' 11 luglio 1977

    che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d ' intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1386/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 ,

    considerando che i prezzi d ' intervento sono stati stabiliti per una qualità tipo determinata e che , per i cereali che non corrispondono a tale qualità tipo , è stata prevista l ' applicazione di maggiorazioni e detrazioni ;

    considerando che non è opportuno accettare all ' intervento cereali la cui qualità non consenta una utilizzazione o un ammasso adeguati ; che , per stabilire la qualità minima , è necessario nondimeno prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità ;

    considerando che , al fine di semplificare la gestione normale dell ' intervento e , segnatamente , di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali presentati all ' intervento , è d ' uopo stabilire una quantità minima al disotto della quale l ' organismo d ' intervento non è tenuto ad accettare l ' offerta ; che , tuttavia , può risultare necessario in alcuni Stati membri prevedere una quantità minima superiore , affinchù gli organismi di intervento possano tener conto delle condizioni e degli usi del commercio all ' ingrosso formatisi in precedenza nei rispettivi paesi ;

    considerando che le condizioni di offerta agli organismi d ' intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi nella Comunità , onde evitare discriminazioni fra i produttori ; che è quindi opportuno prevedere requisiti qualitativi minimi ; che tuttavia può riverlarsi utile che gli Stati membri applichino , parallelamente al presente regolamento , alcune delle loro disposizioni più adatte alle rispettive condizioni climatiche , e in particolare ai rispettivi usi commerciali ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1492/71 della Commissione , del 13 luglio 1971 , che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d ' intervento ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1832/76 ( 4 ) , è stato ripetutamente modificato ; che , per maggiore chiarezza , è opportuno sostituirlo col presente regolamento ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    I detentori di partite omogenee , di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero la segala , l ' orzo e il granturco e di 15 tonnellate per il frumento duro , raccolti nella Comunità , sono autorizzati a presentare tali cereali all ' organismo d ' intervento . Tuttavia , gli organismi d ' intervento possono fissare una quantità minima superiore .

    Articolo 2

    1 . Per essere accettati all ' intervento i cereali debbono essere di qualità sana , leale e mercantile .

    2 . Sono considerati di qualità sana , leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica di ciascuno di essi , che sono privi di odori nonchù di parassiti vivi ( compresi gli acari ) in tutte le fasi del loro sviluppo e che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell ' allegato .

    3 . Le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta , contenute nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2731/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che fissa le qualità tipo del frumento tenero , della segala , dell ' orzo , del granturco e del frumento duro ( 5 ) , completate per il granturco da quelle contenute all ' articolo 4 , lettera c ) , primo e secondo trattino , di detto regolamento , valgono anche per il presente regolamento .

    4 . In caso di circostanze climatiche particolarmente sfavorevoli , delle deroghe al paragrafo 2 applicabili per la campagna di commercializzazione ed in alcune regioni della Comunità possono essono essere decise secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . Tali deroghe permettono di aumentare :

    - la percentuale massima di elementi che non sono dei cereali di base di qualità perfetta fino al 15 % ,

    - la percentuale massima di grani germinati fino al 12 % ,

    - la percentuale massima di chicchi striminziti di frumento tenero e d ' orzo fino al 15 % ,

    - la percentuale massima di chicchi bianconati di frumento duro fino al 60 % .

    Articolo 3

    1 . Le offerte di vendita all ' intervento devono essere oggetto di domanda scritta diretta ad un organismo d ' intervento .

    2 . L ' accettazione dell ' offerta da parte dell ' organismo d ' intervento ha luogo nei più brevi termini , con le precisazioni necessarie e per quanto riguarda le condizioni alle quali si effettua la presa in consegna . Queste condizioni possono essere contestate soltanto entro le 48 ore successive al ricevimento dell ' avviso di accettazione .

    3 . Il prezzo da pagare al venditore è quello valido per il mese designato per la consegna al momento dell ' accettazione dell ' offerta , stabilito conformemente all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2738/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che fissa le norme generali dell ' intervento nel settore dei cereali ( 6 ) , per merce franco magazzino , non scaricata , tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni applicabili .

    Questo prezzo può tuttavia essere maggiorato delle spese d ' immagazzinamento , qualora il venditore proceda a tale operazione dopo che l ' offerta è stata accettata dall ' organismo d ' intervento .

    4 . Il pagamento deve essere effettuato nei più brevi termini dopo la presa in consegna .

    Articolo 4

    1 . La data di presa in consegna da parte dell ' organismo d ' intervento deve essere convenuta tra il venditore e l ' organismo d ' intervento .

    2 . L ' effettiva presa in consegna dei cereali è effettuata dall ' organismo d ' intervento in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti debitamente delegati .

    3 . Ove non sia possibile giungere a un accordo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del cereale offerto , i campioni prelevati in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti saranno sottoposti all ' analisi di un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti . I risultati di tale analisi sono determinanti .

    4 . Il venditore e l ' organismo d ' intervento possono essere rappresentati dai rispettivi mandatari .

    Articolo 5

    Gli organismi d ' intervento adottano , ove necessario , procedure e condizioni complementari di presa in consegna , compatibili con le disposizioni del presente regolamento , per tener conto delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro alla cui autorità sono soggetti ; essi possono richiedere , in particolare , dichiarazioni periodiche delle scorte esistenti .

    Articolo 6

    Il regolamento ( CEE ) n . 1492/71 è abrogato con decorrenza dal 1° agosto 1977 .

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , l ' 11 luglio 1977 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 158 del 29 . 6 . 1977 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 157 del 14 . 7 . 1971 , pag . 18 .

    ( 4 ) GU n . L 203 del 29 . 7 . 1976 , pag . 26 .

    ( 5 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 22 .

    ( 6 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 49 .

    ALLEGATO

    * Frumento duro * Frumento tenero * Segala * Orzo * Granturco *

    1 . Tenore massimo di umidità ( 1 ) * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % *

    2 . Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta * 10 % * 12 % * 12 % * 12 % * 12 % *

    di cui * * * * * *

    a ) chicchi spezzati * 5 % * 5 % * 5 % * 5 % * 10 % *

    b ) impurità relative ai chicchi * 5 % * 12 % * 5 % * 12 % * 5 % *

    di cui : * * * * * *

    - chicchi striminziti * * 12 % * * 12% * *

    - altri cereali * 3 % * 5 % * * 5 % * *

    - chicchi attaccati da parassiti * * * * * *

    - chicchi che presentano colorazioni del germe * * * * * *

    - chicchi volpati * * * * * *

    - chicchi scaldati per essiccamento * 0,50 % * 3 % * 3 % * 3 % * 3 % *

    c ) chicchi germinati ( 1 ) * dal 4 al 6 % * dal 6 all ' 8 % * dal 6 all ' 8 % * dal 6 all ' 8 % * dal 6 all ' 8 % *

    d ) impurità varie ( Schwarzbesatz ) * 3 % * 3 % * 3 % * 3 % * 3 % *

    di cui : * * * * * *

    - semi di erbacce nocive * 0,10 % * 0,10 % * 0,10 % * 0,10 % * 0,10 % *

    - chicchi avariati , fra cui chicchi scaldati spontaneamente * 0,05 % * * * * *

    - impurità propriamente dette : * * * * * *

    - pule * * * * * *

    - segala cornuta * 0,05 % * 0,05 % * 0,05 % * 0,05 % * 0,05 % *

    - chicchi cariati * * * * * *

    - insetti morti e frammenti d ' insetti * * * * * *

    3 . Percentuale massima di : * * * * * *

    - chicchi bianconati , anche solo parzialmente * 50 % * * * * *

    - chicchi di frumento tenero * 4 % * * * * *

    4 . Peso specifico minimo * 76 kg/hl * da 68 a 72 kg/hl ( 1 ) * 68 kg/hl * 63 kg/hl ( 2 ) * - *

    ( 1 ) La percentuale massima ed il peso specifico minimo sono fissati dagli organismi d ' intervento , secondo le regioni e secondo le condizioni della raccolta e di immagazzinamento .

    ( 2 ) Per l ' orzo invernale , tuttavia , gli organismi d ' intervento degli Stati membri possono fissare il peso specifico minimo a 59 kg/hl .

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