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Document 31977R1569
Commission Regulation (EEC) No 1569/77 of 11 July 1977 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies
Regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell' 11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento
Regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell' 11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento
GU L 174 del 14.7.1977, p. 15–17
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992; abrogato da 31992R0689
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31971R1492 | abrogazione | 01/08/1977 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31977R1569R(01) | ||||
Corrected by | 31977R1569R(02) | ||||
Modified by | 31978R1600 | complemento | articolo 2.4 | 01/08/1978 | |
Modified by | 31978R1600 | complemento | articolo 3.3 | 01/08/1978 | |
Modified by | 31978R3017 | modifica | articolo 1 | 23/12/1978 | |
Derogated in | 31978R3018 | deroga | articolo 2.2 | 31/07/1979 | |
Modified by | 31979R2873 | sostituzione | allegato | 23/12/1979 | |
Derogated in | 31981R1754 | deroga | articolo 1 | 31/12/1982 | |
Derogated in | 31981R3255 | deroga | 31/07/1982 | ||
Modified by | 31981R3525 | sostituzione | allegato | 13/12/1981 | |
Modified by | 31982R1912 | abrogazione | articolo 2.4 | 01/08/1982 | |
Modified by | 31982R1912 | sostituzione | allegato | 01/08/1982 | |
Modified by | 31982R2470 | VERS.F allegato | |||
Modified by | 31982R2470 | VERS.DK allegato | |||
Modified by | 31984R0042 | sostituzione | articolo 3.4 | 07/01/1984 | |
Completed by | 31984R2096 | aggiunta | articolo 2BIS | 01/07/1984 | |
Completed by | 31984R2096 | aggiunta | articolo 4.5 | 01/08/1984 | |
Modified by | 31984R2096 | complemento | articolo 3.3 | 01/07/1984 | |
Modified by | 31984R2096 | sostituzione | articolo 2.3 | 01/07/1984 | |
Modified by | 31984R2096 | sostituzione | allegato | 01/07/1984 | |
Modified by | 31984R2096 | sostituzione | articolo 1 | 01/07/1984 | |
Modified by | 31985R2180 | complemento | articolo 3.4 1/8/85-31/7/86 | ||
Modified by | 31985R2262 | complemento | articolo 3.4 8/8/85-31/7/86 | ||
Completed by | 31986R0626 | complemento | articolo 1 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986R0626 | complemento | articolo 2.3 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986R0626 | complemento | allegato | 01/03/1986 | |
Modified by | 31986R2134 | sostituzione | allegato 1/7/86-30/6/87 | ||
Modified by | 31986R2134 | sostituzione | articolo 1.1 1/7/86-30/6/87 | ||
Modified by | 31986R2134 | aggiunta | articolo 2.4 1/7/86-30/6/87 | ||
Modified by | 31986R2134 | sostituzione | articolo 3.3 1/7/86-30/6/87 | ||
Modified by | 31986R2134 | sostituzione | articolo 3.4 1/7/86-30/6/87 | ||
Completed by | 31986R2134 | complemento | articolo 3.1 1/7/86-30/6/87 | ||
Modified by | 31987R0417 | sostituzione | articolo 2.2 | 12/02/1987 | |
Modified by | 31987R2280 | aggiunta | articolo 2.5 | 01/07/1987 | |
Modified by | 31987R2280 | sostituzione | allegato | 01/07/1987 | |
Modified by | 31987R2280 | sostituzione | articolo 4 | 01/07/1987 | |
Modified by | 31987R2280 | sostituzione | articolo 2.4 | 01/07/1987 | |
Modified by | 31987R2280 | cancellazione | articolo 2BIS.2 | 01/07/1987 | |
Modified by | 31987R2280 | sostituzione | articolo 3 | 01/07/1987 | |
Modified by | 31987R2280 | modifica | articolo 1 | 01/07/1987 | |
Modified by | 31987R2936 | sostituzione | articolo 4.5 | 01/10/1987 | |
Modified by | 31987R2936 | sostituzione | articolo 3.4 | 01/10/1987 | |
Modified by | 31987R2936 | sostituzione | allegato | 01/10/1987 | |
Modified by | 31987R3104 | sostituzione | articolo 3.4 | 17/10/1987 | |
Modified by | 31988R2391 | modifica | articolo 4 | 30/07/1988 | |
Modified by | 31988R2391 | modifica | articolo 5 | 30/07/1988 | |
Modified by | 31988R3495 | modifica | articolo 2.2 | 11/11/1988 | |
Modified by | 31989R1663 | cancellazione | articolo 2.5 | 14/06/1989 | |
Modified by | 31989R1663 | sostituzione | articolo 2.4 | 14/06/1989 | |
Modified by | 31990R1022 | sostituzione | articolo 4 | 29/04/1990 | |
Modified by | 31990R1022 | sostituzione | articolo 3 | 29/04/1990 | |
Modified by | 31990R1022 | aggiunta | articolo 4BIS | 29/04/1990 | |
Modified by | 31990R1841 | sostituzione | articolo 4.2 | 30/06/1990 | |
Modified by | 31991R1930 | deroga | articolo 2.2 | 01/07/1991 | |
Modified by | 31991R1930 | deroga | articolo 1 | 01/07/1991 | |
Modified by | 31991R2642 | modifica | articolo 3.3 | 08/09/1991 | |
Repealed by | 31992R0689 | 01/01/1992 | |||
Derogated in | 31992R1352 | deroga | articolo 3.3 | 15/09/1992 |
Regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell' 11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 14/07/1977 pag. 0015 - 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0203
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0234
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0234
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1569/77 DELLA COMMISSIONE dell ' 11 luglio 1977 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d ' intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1386/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 , considerando che i prezzi d ' intervento sono stati stabiliti per una qualità tipo determinata e che , per i cereali che non corrispondono a tale qualità tipo , è stata prevista l ' applicazione di maggiorazioni e detrazioni ; considerando che non è opportuno accettare all ' intervento cereali la cui qualità non consenta una utilizzazione o un ammasso adeguati ; che , per stabilire la qualità minima , è necessario nondimeno prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità ; considerando che , al fine di semplificare la gestione normale dell ' intervento e , segnatamente , di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali presentati all ' intervento , è d ' uopo stabilire una quantità minima al disotto della quale l ' organismo d ' intervento non è tenuto ad accettare l ' offerta ; che , tuttavia , può risultare necessario in alcuni Stati membri prevedere una quantità minima superiore , affinchù gli organismi di intervento possano tener conto delle condizioni e degli usi del commercio all ' ingrosso formatisi in precedenza nei rispettivi paesi ; considerando che le condizioni di offerta agli organismi d ' intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi nella Comunità , onde evitare discriminazioni fra i produttori ; che è quindi opportuno prevedere requisiti qualitativi minimi ; che tuttavia può riverlarsi utile che gli Stati membri applichino , parallelamente al presente regolamento , alcune delle loro disposizioni più adatte alle rispettive condizioni climatiche , e in particolare ai rispettivi usi commerciali ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1492/71 della Commissione , del 13 luglio 1971 , che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d ' intervento ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1832/76 ( 4 ) , è stato ripetutamente modificato ; che , per maggiore chiarezza , è opportuno sostituirlo col presente regolamento ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 I detentori di partite omogenee , di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero la segala , l ' orzo e il granturco e di 15 tonnellate per il frumento duro , raccolti nella Comunità , sono autorizzati a presentare tali cereali all ' organismo d ' intervento . Tuttavia , gli organismi d ' intervento possono fissare una quantità minima superiore . Articolo 2 1 . Per essere accettati all ' intervento i cereali debbono essere di qualità sana , leale e mercantile . 2 . Sono considerati di qualità sana , leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica di ciascuno di essi , che sono privi di odori nonchù di parassiti vivi ( compresi gli acari ) in tutte le fasi del loro sviluppo e che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell ' allegato . 3 . Le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta , contenute nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2731/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che fissa le qualità tipo del frumento tenero , della segala , dell ' orzo , del granturco e del frumento duro ( 5 ) , completate per il granturco da quelle contenute all ' articolo 4 , lettera c ) , primo e secondo trattino , di detto regolamento , valgono anche per il presente regolamento . 4 . In caso di circostanze climatiche particolarmente sfavorevoli , delle deroghe al paragrafo 2 applicabili per la campagna di commercializzazione ed in alcune regioni della Comunità possono essono essere decise secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . Tali deroghe permettono di aumentare : - la percentuale massima di elementi che non sono dei cereali di base di qualità perfetta fino al 15 % , - la percentuale massima di grani germinati fino al 12 % , - la percentuale massima di chicchi striminziti di frumento tenero e d ' orzo fino al 15 % , - la percentuale massima di chicchi bianconati di frumento duro fino al 60 % . Articolo 3 1 . Le offerte di vendita all ' intervento devono essere oggetto di domanda scritta diretta ad un organismo d ' intervento . 2 . L ' accettazione dell ' offerta da parte dell ' organismo d ' intervento ha luogo nei più brevi termini , con le precisazioni necessarie e per quanto riguarda le condizioni alle quali si effettua la presa in consegna . Queste condizioni possono essere contestate soltanto entro le 48 ore successive al ricevimento dell ' avviso di accettazione . 3 . Il prezzo da pagare al venditore è quello valido per il mese designato per la consegna al momento dell ' accettazione dell ' offerta , stabilito conformemente all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2738/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che fissa le norme generali dell ' intervento nel settore dei cereali ( 6 ) , per merce franco magazzino , non scaricata , tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni applicabili . Questo prezzo può tuttavia essere maggiorato delle spese d ' immagazzinamento , qualora il venditore proceda a tale operazione dopo che l ' offerta è stata accettata dall ' organismo d ' intervento . 4 . Il pagamento deve essere effettuato nei più brevi termini dopo la presa in consegna . Articolo 4 1 . La data di presa in consegna da parte dell ' organismo d ' intervento deve essere convenuta tra il venditore e l ' organismo d ' intervento . 2 . L ' effettiva presa in consegna dei cereali è effettuata dall ' organismo d ' intervento in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti debitamente delegati . 3 . Ove non sia possibile giungere a un accordo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del cereale offerto , i campioni prelevati in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti saranno sottoposti all ' analisi di un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti . I risultati di tale analisi sono determinanti . 4 . Il venditore e l ' organismo d ' intervento possono essere rappresentati dai rispettivi mandatari . Articolo 5 Gli organismi d ' intervento adottano , ove necessario , procedure e condizioni complementari di presa in consegna , compatibili con le disposizioni del presente regolamento , per tener conto delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro alla cui autorità sono soggetti ; essi possono richiedere , in particolare , dichiarazioni periodiche delle scorte esistenti . Articolo 6 Il regolamento ( CEE ) n . 1492/71 è abrogato con decorrenza dal 1° agosto 1977 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l ' 11 luglio 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 158 del 29 . 6 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 157 del 14 . 7 . 1971 , pag . 18 . ( 4 ) GU n . L 203 del 29 . 7 . 1976 , pag . 26 . ( 5 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 22 . ( 6 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 49 . ALLEGATO * Frumento duro * Frumento tenero * Segala * Orzo * Granturco * 1 . Tenore massimo di umidità ( 1 ) * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % * dal 14 al 16 % * 2 . Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta * 10 % * 12 % * 12 % * 12 % * 12 % * di cui * * * * * * a ) chicchi spezzati * 5 % * 5 % * 5 % * 5 % * 10 % * b ) impurità relative ai chicchi * 5 % * 12 % * 5 % * 12 % * 5 % * di cui : * * * * * * - chicchi striminziti * * 12 % * * 12% * * - altri cereali * 3 % * 5 % * * 5 % * * - chicchi attaccati da parassiti * * * * * * - chicchi che presentano colorazioni del germe * * * * * * - chicchi volpati * * * * * * - chicchi scaldati per essiccamento * 0,50 % * 3 % * 3 % * 3 % * 3 % * c ) chicchi germinati ( 1 ) * dal 4 al 6 % * dal 6 all ' 8 % * dal 6 all ' 8 % * dal 6 all ' 8 % * dal 6 all ' 8 % * d ) impurità varie ( Schwarzbesatz ) * 3 % * 3 % * 3 % * 3 % * 3 % * di cui : * * * * * * - semi di erbacce nocive * 0,10 % * 0,10 % * 0,10 % * 0,10 % * 0,10 % * - chicchi avariati , fra cui chicchi scaldati spontaneamente * 0,05 % * * * * * - impurità propriamente dette : * * * * * * - pule * * * * * * - segala cornuta * 0,05 % * 0,05 % * 0,05 % * 0,05 % * 0,05 % * - chicchi cariati * * * * * * - insetti morti e frammenti d ' insetti * * * * * * 3 . Percentuale massima di : * * * * * * - chicchi bianconati , anche solo parzialmente * 50 % * * * * * - chicchi di frumento tenero * 4 % * * * * * 4 . Peso specifico minimo * 76 kg/hl * da 68 a 72 kg/hl ( 1 ) * 68 kg/hl * 63 kg/hl ( 2 ) * - * ( 1 ) La percentuale massima ed il peso specifico minimo sono fissati dagli organismi d ' intervento , secondo le regioni e secondo le condizioni della raccolta e di immagazzinamento . ( 2 ) Per l ' orzo invernale , tuttavia , gli organismi d ' intervento degli Stati membri possono fissare il peso specifico minimo a 59 kg/hl .