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Document 31977L0178
Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 amending Directive 75/271/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (France)
Direttiva 77/178/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)
Direttiva 77/178/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)
GU L 58 del 3.3.1977, p. 22–45
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31975L0271 | modifica | allegato | 05/08/1976 |
Direttiva 77/178/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1977 pag. 0022 - 0045
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1977 che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( Francia ) ( 77/178/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 1 ) , modificata dalla direttiva 76/400/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione , conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 della direttiva 75/368/CEE , trentuno zone che possono , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 di detta direttiva , figurare nell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate , nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone ; considerando che venticinque zone agricole svantaggiate , a sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , della direttiva 75/268/CEE , sono omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione ; considerando che sono stati gli indici seguenti per quanto concerne la presenza di terre poco produttive di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera a ) , della direttiva 75/268/CEE : produzione agricola finale per ettaro di superficie agricola utilizzata inferiore all ' 80 % della media nazionale , o densità animale inferiore ad una unità di bestiame adulto per ettaro foraggero ; che quest ' ultimo indice si applica solamente quando la percentuale della superficie foraggera supera il 50 % della superficie agricola utilizzata ; considerando che i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera b ) , della direttiva 75/268/CEE , sono stati determinati mediante un indice relativo al reddito lordo aziendale per unità lavorativa familiare annua inferiore all ' 80 % della media nazionale ; considerando che , per quanto riguarda la scarsa densità di popolazione dipendente in maniera preponderante dall ' attivita agricola , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera c ) , della direttiva 75/268/CEE , sono stati fissati i seguenti indici : densità di popolazione per km2 inferiore al 50 % della media nazionale ( 94 ) e parte della popolazione attiva totale occupata nell ' agricoltura non inferiore al 15 % ; considerando che , per definire le sei zone agricole svantaggiate di limitata superficie , colpite da svantaggi specifici e suscettibili di essere assimilate alle zone svantaggiate contemplate dall ' articolo 3 , paragrafo 5 , della direttiva 75/268/CEE , è stata presa in considerazione principalmente la presenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli : scarso rendimento produttivo e cattiva situazione idraulica del suolo , presenza di forti pendii , salinità ambientale eccessiva , nonchù svantaggi derivanti da vincoli imposti dalla conservazione dell ' ambiente naturale , dalla vocazione turistica e dal carattere insulare di determinate zone ; che , inoltre , si è tenuto presente che la superficie totale di queste zone , tenendo conto di quelle che già figurano nell ' elenco comunitario conforme all ' articolo 3 , paragrafo 5 , non può superare il 2,5 % della superficie dello Stato membro in questione ; considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati , fissati dal governo della Repubblica francese al fine di definire i due tipi di zone comunicati alla Commissione , corrispondono , rispettivamente , alle caratteristiche delle zone svantaggiate e delle zone colpite da svantaggi specifici , di cui all ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 , della direttiva 75/268/CEE ; considerando che nella comunicazione dello Stato membro interessato non si precisa quale sia la situazione attuale di queste zone dal punto di vista delle infrastrutture collettive , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 75/268/CEE e che queste infrastrutture non sempre sembrano adeguate ; che peraltro , mancando indicazioni relative precisare i termini entro i quali si avrà un miglioramento sostanziale di questa situazione ; che appare , tuttavia , opportuno iscrivere le zone in questione nell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate , allegato alla direttiva 75/271/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , relativa all ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( Francia ) ( 4 ) , restando inteso che il governo della Repubblica francese presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a questo proposito , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L ' allegato della direttiva 75/271/CEE è modificato , con effetto dal 5 agosto 1976 , con l ' aggiunta delle zone indicate nell ' allegato della presente direttiva . Articolo 2 Lo Stato membro in questione farà pervenire alla Commissione , entro la fine dell ' anno 1977 , una comunicazione dettagliata indicante i termini entro i quali le misure intese a determinare sostanziali miglioramenti delle infrastrutture collettive , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 75/268/CEE , diverranno effettive nelle zone di cui all ' articolo 1 . Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addí 14 febbraio 1977 Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 108 del 26 . 4 . 1976 , pag . 21 . ( 3 ) Parere reso l ' 11 febbraio 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 33 . ALLEGATO Il presente testo è disponibile in francese