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Document 31977L0178

    Direttiva 77/178/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)

    GU L 58 del 3.3.1977, p. 22–45 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/178/oj

    31977L0178

    Direttiva 77/178/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)

    Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1977 pag. 0022 - 0045


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    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 1977

    che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( Francia )

    ( 77/178/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 1 ) , modificata dalla direttiva 76/400/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

    considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione , conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 della direttiva 75/368/CEE , trentuno zone che possono , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 di detta direttiva , figurare nell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate , nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone ;

    considerando che venticinque zone agricole svantaggiate , a sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , della direttiva 75/268/CEE , sono omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione ;

    considerando che sono stati gli indici seguenti per quanto concerne la presenza di terre poco produttive di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera a ) , della direttiva 75/268/CEE : produzione agricola finale per ettaro di superficie agricola utilizzata inferiore all ' 80 % della media nazionale , o densità animale inferiore ad una unità di bestiame adulto per ettaro foraggero ; che quest ' ultimo indice si applica solamente quando la percentuale della superficie foraggera supera il 50 % della superficie agricola utilizzata ;

    considerando che i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera b ) , della direttiva 75/268/CEE , sono stati determinati mediante un indice relativo al reddito lordo aziendale per unità lavorativa familiare annua inferiore all ' 80 % della media nazionale ;

    considerando che , per quanto riguarda la scarsa densità di popolazione dipendente in maniera preponderante dall ' attivita agricola , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera c ) , della direttiva 75/268/CEE , sono stati fissati i seguenti indici : densità di popolazione per km2 inferiore al 50 % della media nazionale ( 94 ) e parte della popolazione attiva totale occupata nell ' agricoltura non inferiore al 15 % ;

    considerando che , per definire le sei zone agricole svantaggiate di limitata superficie , colpite da svantaggi specifici e suscettibili di essere assimilate alle zone svantaggiate contemplate dall ' articolo 3 , paragrafo 5 , della direttiva 75/268/CEE , è stata presa in considerazione principalmente la presenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli : scarso rendimento produttivo e cattiva situazione idraulica del suolo , presenza di forti pendii , salinità ambientale eccessiva , nonchù svantaggi derivanti da vincoli imposti dalla conservazione dell ' ambiente naturale , dalla vocazione turistica e dal carattere insulare di determinate zone ; che , inoltre , si è tenuto presente che la superficie totale di queste zone , tenendo conto di quelle che già figurano nell ' elenco comunitario conforme all ' articolo 3 , paragrafo 5 , non può superare il 2,5 % della superficie dello Stato membro in questione ;

    considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati , fissati dal governo della Repubblica francese al fine di definire i due tipi di zone comunicati alla Commissione , corrispondono , rispettivamente , alle caratteristiche delle zone svantaggiate e delle zone colpite da svantaggi specifici , di cui all ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 , della direttiva 75/268/CEE ;

    considerando che nella comunicazione dello Stato membro interessato non si precisa quale sia la situazione attuale di queste zone dal punto di vista delle infrastrutture collettive , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 75/268/CEE e che queste infrastrutture non sempre sembrano adeguate ; che peraltro , mancando indicazioni relative precisare i termini entro i quali si avrà un miglioramento sostanziale di questa situazione ; che appare , tuttavia , opportuno iscrivere le zone in questione nell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate , allegato alla direttiva 75/271/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , relativa all ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( Francia ) ( 4 ) , restando inteso che il governo della Repubblica francese presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a questo proposito ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    L ' allegato della direttiva 75/271/CEE è modificato , con effetto dal 5 agosto 1976 , con l ' aggiunta delle zone indicate nell ' allegato della presente direttiva .

    Articolo 2

    Lo Stato membro in questione farà pervenire alla Commissione , entro la fine dell ' anno 1977 , una comunicazione dettagliata indicante i termini entro i quali le misure intese a determinare sostanziali miglioramenti delle infrastrutture collettive , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 75/268/CEE , diverranno effettive nelle zone di cui all ' articolo 1 .

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addí 14 febbraio 1977

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 108 del 26 . 4 . 1976 , pag . 21 .

    ( 3 ) Parere reso l ' 11 febbraio 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 4 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 33 .

    ALLEGATO

    Il presente testo è disponibile in francese

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