This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31976R1990
Council Regulation (EEC) No 1990/76 of 22 July 1976 on the customs treatment applicable to goods imported for testing
Regolamento (CEE) n. 1990/76 del Consiglio, del 22 luglio 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni
Regolamento (CEE) n. 1990/76 del Consiglio, del 22 luglio 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni
GU L 219 del 12.8.1976, p. 14–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogato da 31983R0918
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31976R1990R(01) | ||||
Repealed by | 31983R0918 | 01/07/1984 |
Regolamento (CEE) n. 1990/76 del Consiglio, del 22 luglio 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni
Gazzetta ufficiale n. L 219 del 12/08/1976 pag. 0014 - 0015
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0152
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1990/76 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1976 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che , per determinare la composizione , la qualità o le altre caratteristiche tecniche delle merci che possono essere introdotte nella Comunità , può essere utile e talvolta necessario sottoporre preventivamente campioni di queste merci a sperimentazioni ; che dette sperimentazioni possono portare al consumo , ovvero alla distruzione totale o parziale dei campioni ; considerando che , dato il carattere particolare delle importazioni effettuate per sperimentazioni , non sembra economicamente giustificato sottoporre le merci che ne sono oggetto all ' applicazione dei dazi all ' importazione ; che , tuttavia , un trattamento tariffario differenziato deve essere applicato a seconda che i campioni siano consumati o distrutti totalmente durante le sperimentazioni , oppure possano venir ancora utilizzati nello in cui si trovano al termine delle sperimentazioni ; che i prodotti residui debbono , con l ' accordo e sotto il controllo delle autorità competenti , poter ugualmente essere ridotti in cascami e rottami ovvero avere talune destinazioni che consentano un esonero totale o parziale dai diritti all ' importazione normalmente loro applicabili ; considerando che il beneficio di questo trattamento tariffario non deve però estendersi a merci sottoposte a sperimentazioni costituenti di per sù operazioni di promozioni commerciale ; considerando che il 5 giugno 1972 il consiglio di cooperazione doganale ha adottato una raccomandazione in materia , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . L immissione in libera pratica delle merci introdotte nella Comunità - allo scopo di essere consumate o distrutte totalmente o parzialmente durante sperimentazioni dirette a determinare la composizione , la qualità o le altre caratteristiche tecniche di tali merci , - o allo scopo di essere sottoposte a sperimentazioni volte ad accertare se un materiale comunitario sia in grado di effettuare la lavorazione o la trasformazione di tali merci alle condizioni richieste , beneficia del trattamento tariffario definito dal presente regolamento . 2 . Ai sensi del presente regolamento per « diritti all ' importazione » si intendono sia i dazi doganale e tasse di effetti equivalente , sia i prelievi agricoli e altre imposizioni all ' importazione previste nell ' ambito della politica agricola comune o nell ' ambito dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli . Articolo 2 Se le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , sono interamente consumate o distrutte durante le sperimentazioni , sono ammesse in franchigia dai diritti all ' importazione ad esse normalmente applicabili . Articolo 3 1 . Se le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , non sono interamente consumate o distrutte durante le sperimentazioni , i prodotti residui sono sottoposti ai diritti all ' importazione ad esse applicabili a seconda della loro specie , della loro quantità e del loro valore al termine delle sperimentazioni . 2 . I prodotti residui possono , con l ' accordo e sotto il controllo delle autorità competenti , essere ridotti in cascami o rottami . In tal caso i diritti all ' importazione da riscuotere sono quelli applicabili ai cascami o ai rottami in questione . 3 . I prodotti residui possono , con l ' accordo e sotto il controllo delle autorità competenti : - essere interamente distrutti o resi senza valore commerciale al termine delle sperimentazioni , - appure essere abbandonati al Tesoro pubblico , franchi di ogni spesa , qualora tale possibilità sia prevista dalla regolamentazione nazionale , - oppure , in circostanze eccezionali debitamente giustificate , essere esportati fuori del territorio doganale della Comunità . In tutti questi casi non viene riscosso nessun diritto all ' importazione . Articolo 4 Le quantità di merci ammissibili al beneficio delle disposizioni del presente regolamento non devono eccedere quelle strettamente necessarie alle sperimentazioni previste . Articolo 5 Le autorità competenti fissano in ciascun caso , tenuto conto della natura delle sperimentazioni , le quantità di merci necessarie alla realizzazione di queste sperimentazioni , i tempi nei quali queste ultime devono effettuarsi , nonchù le formalità amministrative da adempiere per garantire l ' utilizzazione delle merci di cui si tratta ai fini previsti . Articolo 6 Sono escluse dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento le merci sottoposte a sperimentazioni che costituiscono di per sù operazioni di promozione commerciale . Articolo 7 Fintantochù in alcuni Stati membri si applicano dazi doganali di carattere fiscale , negli Stati membri in questione il presente regolamento non si applica alle merci soggette a tali dazi . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 22 luglio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente L . J . BRINKHORST ( 1 ) GU n . C 140 del 13 . 11 . 1974 , pag . 66 . ( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 23 .