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Document 31976R1990

Regolamento (CEE) n. 1990/76 del Consiglio, del 22 luglio 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni

GU L 219 del 12.8.1976, p. 14–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogato da 31983R0918

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1990/oj

31976R1990

Regolamento (CEE) n. 1990/76 del Consiglio, del 22 luglio 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 12/08/1976 pag. 0014 - 0015
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0152


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1990/76 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1976

relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , per determinare la composizione , la qualità o le altre caratteristiche tecniche delle merci che possono essere introdotte nella Comunità , può essere utile e talvolta necessario sottoporre preventivamente campioni di queste merci a sperimentazioni ; che dette sperimentazioni possono portare al consumo , ovvero alla distruzione totale o parziale dei campioni ;

considerando che , dato il carattere particolare delle importazioni effettuate per sperimentazioni , non sembra economicamente giustificato sottoporre le merci che ne sono oggetto all ' applicazione dei dazi all ' importazione ; che , tuttavia , un trattamento tariffario differenziato deve essere applicato a seconda che i campioni siano consumati o distrutti totalmente durante le sperimentazioni , oppure possano venir ancora utilizzati nello in cui si trovano al termine delle sperimentazioni ; che i prodotti residui debbono , con l ' accordo e sotto il controllo delle autorità competenti , poter ugualmente essere ridotti in cascami e rottami ovvero avere talune destinazioni che consentano un esonero totale o parziale dai diritti all ' importazione normalmente loro applicabili ;

considerando che il beneficio di questo trattamento tariffario non deve però estendersi a merci sottoposte a sperimentazioni costituenti di per sù operazioni di promozioni commerciale ;

considerando che il 5 giugno 1972 il consiglio di cooperazione doganale ha adottato una raccomandazione in materia ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L immissione in libera pratica delle merci introdotte nella Comunità

- allo scopo di essere consumate o distrutte totalmente o parzialmente durante sperimentazioni dirette a determinare la composizione , la qualità o le altre caratteristiche tecniche di tali merci ,

- o allo scopo di essere sottoposte a sperimentazioni volte ad accertare se un materiale comunitario sia in grado di effettuare la lavorazione o la trasformazione di tali merci alle condizioni richieste ,

beneficia del trattamento tariffario definito dal presente regolamento .

2 . Ai sensi del presente regolamento per « diritti all ' importazione » si intendono sia i dazi doganale e tasse di effetti equivalente , sia i prelievi agricoli e altre imposizioni all ' importazione previste nell ' ambito della politica agricola comune o nell ' ambito dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli .

Articolo 2

Se le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , sono interamente consumate o distrutte durante le sperimentazioni , sono ammesse in franchigia dai diritti all ' importazione ad esse normalmente applicabili .

Articolo 3

1 . Se le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , non sono interamente consumate o distrutte durante le sperimentazioni , i prodotti residui sono sottoposti ai diritti all ' importazione ad esse applicabili a seconda della loro specie , della loro quantità e del loro valore al termine delle sperimentazioni .

2 . I prodotti residui possono , con l ' accordo e sotto il controllo delle autorità competenti , essere ridotti in cascami o rottami .

In tal caso i diritti all ' importazione da riscuotere sono quelli applicabili ai cascami o ai rottami in questione .

3 . I prodotti residui possono , con l ' accordo e sotto il controllo delle autorità competenti :

- essere interamente distrutti o resi senza valore commerciale al termine delle sperimentazioni ,

- appure essere abbandonati al Tesoro pubblico , franchi di ogni spesa , qualora tale possibilità sia prevista dalla regolamentazione nazionale ,

- oppure , in circostanze eccezionali debitamente giustificate , essere esportati fuori del territorio doganale della Comunità .

In tutti questi casi non viene riscosso nessun diritto all ' importazione .

Articolo 4

Le quantità di merci ammissibili al beneficio delle disposizioni del presente regolamento non devono eccedere quelle strettamente necessarie alle sperimentazioni previste .

Articolo 5

Le autorità competenti fissano in ciascun caso , tenuto conto della natura delle sperimentazioni , le quantità di merci necessarie alla realizzazione di queste sperimentazioni , i tempi nei quali queste ultime devono effettuarsi , nonchù le formalità amministrative da adempiere per garantire l ' utilizzazione delle merci di cui si tratta ai fini previsti .

Articolo 6

Sono escluse dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento le merci sottoposte a sperimentazioni che costituiscono di per sù operazioni di promozione commerciale .

Articolo 7

Fintantochù in alcuni Stati membri si applicano dazi doganali di carattere fiscale , negli Stati membri in questione il presente regolamento non si applica alle merci soggette a tali dazi .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 22 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

L . J . BRINKHORST

( 1 ) GU n . C 140 del 13 . 11 . 1974 , pag . 66 .

( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 23 .

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