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Document 31976R1172
Council Regulation (EEC) No 1172/76 of 17 May 1976 setting up a financial mechanism
Regolamento (CEE) n. 1172/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, recante creazione di un meccanismo finanziario
Regolamento (CEE) n. 1172/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, recante creazione di un meccanismo finanziario
GU L 131 del 20.5.1976, p. 7–9
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31976R1172R(01) | ||||
Modified by | 31980R2743 | GB. articolo 6 | |||
Modified by | 31980R2743 | modifica | articolo 6.1 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31980R2743 | GB. articolo 3 | |||
Modified by | 31980R2743 | abrogazione | articolo 5 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31980R2743 | modifica | articolo 3 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31980R2743 | GB. articolo 4 | |||
Modified by | 31980R2743 | modifica | articolo 7.2 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31980R2743 | modifica | articolo 4 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31980R2743 | modifica | articolo 2 | 01/01/1980 |
Regolamento (CEE) n. 1172/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, recante creazione di un meccanismo finanziario
Gazzetta ufficiale n. L 131 del 20/05/1976 pag. 0007 - 0009
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0106
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1172/76 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1976 recante creazione di un meccanismo finanziario IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che per l ' economia di uno Stato membro che si trovi in una situazione particolare il fatto di sopportare un onere non adeguato nel finanziamento del bilancio comunitario può dar luogo ad una situazione incompatibile con il buon funzionamento della Comunità ; considerando che , conformemente agli orientamenti dati dai capi di governo a Parigi il 10 dicembre 1974 , e da essi precisati a Dublino il 10 e 11 marzo 1975 , è necessario evitare , durante il processo di convergenza delle economie degli Stati membri , che si verifichi la situazione suddetta , prevedendo a favore dello Stato membro in questione un contributo a carico del bilancio delle Comunità ; considerando che il trattato non ha previsto poteri d ' azione specifici per la creazione di tale meccanismo finanziario ; che occorre pertanto a tal fine far ricorso all ' articolo 235 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Viene creato , alle condizioni previste dagli articoli seguenti , un meccanismo finanziario che comporta la concessione di un contributo , a carico del bilancio delle Comunità , a favore di Stati membri che si trovino in una particolare situazione economica e la cui economia sopporti un onere non adeguato nel finanziamento di detto bilancio . Articolo 2 Su domanda motivata di uno Stato membro , presentata non oltre il 30 giugno , la Commissione valuta la realtà della situazione , dopo aver costatato , sulla base di dati di previsione , che si verificano simultaneamente le seguenti condizioni : a ) il prodotto nazionale lordo ( PNL ) pro capite nello Stato membro è inferiore all ' 85 % del PNL pro capite medio nella Comunità ; b ) il tasso di incremento in volume del PNL pro capite nello Stato membro è inferiore al 120 % del tasso medio nella Comunità ; c ) i versamenti dello Stato membro al bilancio delle Comunità , per l ' esercizio in corso , in applicazione della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom , del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 2 ) sono superiori di oltre il 10 % all ' importo di cui detto Stato sarebbe stato debitore se il finanziamento della parte del bilancio coperta dall ' applicazione della decisione precitata fosse stato assicurato dagli Stati membri in funzione della quota del PNL di ciascuno di essi rispetto alla somma dei PNL degli Stati membri nel corso dello stesso esercizio . I dati di cui alle lettere a ) e b ) sono calcolati , in media mobile , sulla base dei risultati dei tre anni precedenti . I calcoli previsti dal presente articolo vengono effettuati sulla base dei tassi di cambio correnti del mercato . Articolo 3 La Commissione , dopo aver valutato la realtà della situazione , iscrive , ove occorra , in un ' appropriata sezione del progetto preliminare di bilancio dell ' anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda dello Stato membro uno stanziamento corrispondente all ' importo provvisorio del contributo calcolato nel modo seguente : a ) l ' eccedenza constatata conformemente all ' articolo 2 , lettera c ) , viene suddivisa in frazioni uguali ciascuna al 5 % dell ' importo di cui all ' articolo 2 , lettera c ) , ultima parte . Per le frazioni così ottenute , il contributo è fissato come segue : Frazioni * Contributo * - dallo 0 a 5 % * nulla * - dal 5,0001 % al 10 % * 50 % * - dal 10,0001 % al 15 % * 60 % * - dal 15,0001 % al 20 % * 70 % * - dal 20,0001 % al 25 % * 80 % * - dal 25,0001 % al 30 % * 90 % * - oltre il 30 % * 100 % ; * b ) il contributo non può comunque superare il minore dei seguenti importi : - l ' importo dei trasferimenti netti dello Stato membro , effettuati durante l ' esercizio in corso a norma dell ' articolo 38 del regolamento finanziario 73/91/CECA , CEE , Euratom ( 3 ) , senza tener conto dei versamenti netti effettuati a favore dello Stato in forza del presente regolamento ; nei versamenti di cui ha beneficiato lo Stato membro nell ' esercizio in corso sono inclusi i pagamenti effettuati per suo conto da tari di compensazione versati in applicazione dell ' articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 4 ) ; - l ' importo dei versamenti dello Stato membro al bilancio delle Comunità per l ' esercizio in corso , a titolo dell ' imposta sul valore aggiunto o in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom . Articolo 4 Quando dalla bilancia dei pagamenti correnti dello Stato membro , calcolata sulla base di una media mobile riguardante i tre anni che precedono l ' esercizio in corso e in funzione dei tassi di cambio correnti del mercato , risulta un saldo positivo , gli elementi da prendere in considerazione , a valere sull ' esercizio in corso , per il calcolo dell ' eccedenza di cui all ' articolo 2 , lettera c ) , ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 , sono sostituiti rispettivamente da : - i versamenti dello Stato membro al bilancio delle Comunità a titolo dell ' imposta sul valore aggiunto o in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom ; - l ' importo di cui detto Stato sarebbe stato debitore , in funzione della quota del suo PNL rispetto alla somma dei PNL degli Stati membri , per il finanziamento della parte del bilancio non coperta dalle risorse proprie di cui all ' articolo 2 della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom . Articolo 5 I contributi , calcolati sulla base dei tassi di cambio correnti del mercato , sono convertiti nell ' unità di conto di bilancio in vigore . Articolo 6 L ' importo complessivo dei contributi che possono essere concessi a valere su un determinato esercizio non può superare il maggiore dei due importi seguenti : - 250 milioni di unità di conto ; - 3 % del totale delle spese imputabili all ' esercizio stesso ai sensi dell ' articolo 17 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2/71 del Consiglio , del 2 gennaio 1971 , recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 5 ) . Qualora l ' importo complessivo dei contributi , calcolati secondo le modalità stabilite dal presente regolamento , fosse superiore al massimale fissato nel comma precedente , tali contributi vengono ridotti in proporzione . Articolo 7 Su richiesta dello Stato membro interessato , all ' inizio dell ' anno successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata viene versato un acconto a concorrenza del 75 % dell ' importo provvisorio del contributo . Dopo aver compilato il conto di gestione , la Commissione , non appena sia in possesso dei dati definitivi previsti dal presente regolamento , procede , sulla base di tali dati , al calcolo dell ' importo definitivo del contributo e determina i necessari adattamenti . Articolo 8 Se uno Stato membro ha beneficiato per tre anni consecutivi di un contributo a norma del presente regolamento , la Commissione procede ad un esame particolare della situazione di tale Stato e prende ogni opportuna iniziativa , che traduca la solidarietà comunitaria , in funzione del giudizio formulato sulla convergenza delle situazioni e delle politiche economiche . Articolo 9 Ai fini dell ' articolo 4 , la bilancia dei pagamenti correnti comprende i beni , i servizi ed i trasferimenti unilaterali secondo le definizioni dell ' Istituto statistico delle Comunità europee . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976 . Esso è applicabile per un periodo sperimentale di sette anni . Al più tardi al termine del sesto anno , la Commissione presenta una relazione al Consiglio sulle condizioni di applicazione del meccanismo finanziario e gli sottopone , se del caso , le opportune proposte . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente R . VOUEL ( 1 ) GU n . C 7 del 12 . 1 . 1976 , pag . 17 . ( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . L 116 del 1° . 5 . 1973 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 3 del 5 . 1 . 1971 , pag . 1 .