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Document 31975R3171

    Regolamento (CEE) n. 3171/75 del Consiglio, del 3 dicembre 1975, che modifica il regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

    GU L 315 del 5.12.1975, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3171/oj

    31975R3171

    Regolamento (CEE) n. 3171/75 del Consiglio, del 3 dicembre 1975, che modifica il regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

    Gazzetta ufficiale n. L 315 del 05/12/1975 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0126


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3171/75 DEL CONSIGLIO

    del 3 dicembre 1975

    che modifica il regolamento n . 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che è opportuno portare al 45 % il limite massimo del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per i progetti relativi alle strutture di produzione presentati in conformità del regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2684/74 ( 3 ) , per tener conto delle difficoltà esistenti in taluni settori ; che tali difficoltà giustificano peraltro un contributo superiore al 25 % dell ' importo degli investimenti soltanto per determinati progetti ;

    considerando che è inoltre opportuno prevedere una diversa partecipazione finanziaria del beneficiario secondo che i progetti riguardino le strutture di commercializzazione o le strutture di produzione ;

    considerando che conformemente all ' articolo 6 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 , applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 4 ) , gli stanziamenti impegnati per il finanziamento dei progetti vengono annullati se non sono stati pagati nel corso di un certo periodo ;

    considerando che è opportuno evitare per quanto possibile che stanziamenti previsti per il miglioramento delle strutture agricole vengano distolti dall ' agricoltura ; che conviene pertanto , nel caso in cui l ' esecuzione di un progetto o di una parte di esso sia messa in discussione , procedere dopo un certo tempo alla soppressione totale o parziale del contributo ed alla sua assegnazione ad un altro progetto , affinchù gli stanziamenti in questione possano essere utilizzati nel termine previsto dal regolamento finanziario ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 18 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 17/64/CEE è sostituito dal seguente :

    « Per un dato progetto , rispetto all ' investimento realizzato :

    - le sovvenzioni concesse dal Fondo non possono superare il 25 % ; tuttavia , per taluni progetti che rispondono alle condizioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere a ) o b ) , esse possono raggiungere il 45 % ;

    - la partecipazione finanziaria del beneficiario del miglioramento realizzato deve essere almeno pari :

    - al 20 % per i progetti che rispondono alle condizioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere a ) o b ) ;

    b ) al 38 % per i progetti che rispondono alle condizioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere c ) o d ) . »

    Articolo 2

    1 . All ' articolo 22 del regolamento n . 17/64/CEE è aggiunto un nuovo paragrafo formulato come segue :

    « 3 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento finanziario , il contributo del Fondo può essere soppresso o , all ' occorrenza , ridotto e gli stanziamenti corrispondenti possono essere utilizzati per il funzionamento di altri progetti nel caso in cui il beneficiario :

    - rinunci all ' esecuzione del progetto o ,

    - contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e figuranti nella decisione di concessione del contributo , non dia inizio ai lavori entro 2 anni dalla notifica della decisione di concessione del contributo e non fornisca sufficienti garanzie per l ' esecuzione del progetto prima della scadenza di tale termine ovvero

    - riduca gli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo .

    La decisione di annullamento o di riduzione del contributo di cui al comma precedente viene presa secondo la procedura prevista dall ' articolo 19 , paragrafo 1 . La Commissione decide , previa consultazione del comitato del Fondo , in merito agli aspetti finanziari . La decisione è notificata allo Stato membro interessato nonchù ai beneficiari . »

    2 . Il paragrafo 3 dell ' articolo 22 del regolamento n . 17/64/CEE diventa paragrafo 4 .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F . FABBRI

    ( 1 ) GU n . C 257 del 10 . 11 . 1975 , pag . 37 .

    ( 2 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

    ( 3 ) GU n . L 288 del 25 . 10 . 1974 , pag . 5 .

    ( 4 ) GU n . L del 1° . 5 . 1973 , pag . 1 .

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