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Document 31975R2753

    Regolamento (CEE) n. 2753/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

    GU L 281 del 1.11.1975, p. 94–94 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1975

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2753/oj

    31975R2753

    Regolamento (CEE) n. 2753/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

    Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0094 - 0094
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0231


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2753/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che l ' articolo 8 dell ' allegato 1 dell ' accordo che crea un ' associazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede un regime speciale all ' importazione di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune , originario del Marocco , ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa ; che l ' instaurazione di tale regione presuppone l ' adozione di norme d ' applicazione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune , originario del Marocco , ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , accluso all ' accordo , che crea un ' associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità , è quello fissato conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( 2 ) , diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata .

    Articolo 2

    Il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dall ' entrata in vigore dell ' accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione .

    Articolo 3

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1464/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco ( 3 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Parere reso il 16 ottobre 1975 ( non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 2 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . L 197 dell ' 8 . 8 . 1969 , pag . 91 .

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