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Document 31975R2753
Regulation (EEC) No 2753/75 of the Council of 29 October 1975 on imports of durum wheat from Morocco
Regolamento (CEE) n. 2753/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco
Regolamento (CEE) n. 2753/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco
GU L 281 del 1.11.1975, p. 94–94
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1975
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31969R1464 |
Regolamento (CEE) n. 2753/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0094 - 0094
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0231
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2753/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che l ' articolo 8 dell ' allegato 1 dell ' accordo che crea un ' associazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede un regime speciale all ' importazione di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune , originario del Marocco , ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa ; che l ' instaurazione di tale regione presuppone l ' adozione di norme d ' applicazione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune , originario del Marocco , ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , accluso all ' accordo , che crea un ' associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità , è quello fissato conformemente all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( 2 ) , diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata . Articolo 2 Il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dall ' entrata in vigore dell ' accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione . Articolo 3 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1464/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco ( 3 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) Parere reso il 16 ottobre 1975 ( non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 197 dell ' 8 . 8 . 1969 , pag . 91 .