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Document 31975R2748

    Regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali

    GU L 281 del 1.11.1975, p. 85–87 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogato da 31992R1766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2748/oj

    31975R2748

    Regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0085 - 0087
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0225
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0080
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0080


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2748/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 20 , paragrafo 1 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 prevede nell ' articolo 20 , paragrafo 1 , la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

    considerando che al Consiglio definire le modalità d ' applicazione del suddeto articolo 20 , paragrafo 1 , nonchù i casi nel quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse ;

    considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo ;

    considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall ' influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto , oltre che degli elementi propri al mercato stesso , anche di quelli relativi all ' evoluzione di detti scambi ;

    considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni ; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati ;

    considerando che il meccanismo del mercato nel settore dei cereali comporta un regime di titoli e un regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni ; che l ' esistenza di questi regimi porta a definire secondo quali regole possano essere decise misure di carattere cautelare a livello comunitario in seguito ad un esame sommario della situazione ;

    considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 al caso in cui il mercato di questo Stato , in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati , sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato ; che tuttavia esse devono avere un carattere ; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all ' entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ;

    considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda ; che , onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia , occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell ' applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell ' articolo 20 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , si tiene conto in particolare :

    a ) dei quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione o di esportazione ;

    b ) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità ;

    c ) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile , e in particolare , della loro tendenza a un rialzo eccessivo o , per i prodotti per i quali non è fissato un prezzo di intervento , della loro tendenza a un ribasso eccessivo ;

    d ) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o si dovranno probabilmente prendere misure di intervento , se si verifica , a causa delle importazioni , la situazione prevista in limine .

    Articolo 2

    1 . Le misure che possono essere prese in applicazione dell ' articolo 20 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo , sono :

    a ) la soppressione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni , che comporta l ' irricevibilità delle nuove domande ;

    b ) la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli di importazione o d ' esportazione , che comporta l ' irricevibilità delle nuove domande ;

    c ) il rigetto totale o parziale delle domande di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni e delle domande di rilascio di titoli che sono in corso di espletamento .

    2 . Si possono prendere le suddette misure solo nei limiti e per la durata strettamente necessari . Esse possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati . Possono essere limitate ad alcune provenienze , origini , destinazioni , qualità o presentazioni . Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza o a destinazione di talune regioni della Comunità .

    3 . Il regetto delle domande di cui al paragrafo 1 è applicabile alle domande depositate nei periodi durante i quali è stata applicata la sospensione di cui all ' articolo 3 o all ' articolo 4 .

    Tuttavia , se circostanze improvvise hanno o rischiano di avere per conseguenza una variazione di prezzi tale da rendere manifesto che il prelievo o la restituzione non adempiono più alla loro funzione , possono essere respinte le domande presentare successivamente al momento in cui le circostanze si sono verificate .

    Articolo 3

    La Commissione , dopo un esame sommario della situazione effettuato sulla base degli elementi di cui all ' articolo 1 , può costatare con decisione che sussistono le condizioni necessarie per l ' applicazione dell ' articolo 20 , paragraf 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede .

    Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi e a decorrere dall ' ora a tal fine indicata - che deve essere posteriore alla notifica - la sospensione temporanea sia delle fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni , sia del rilascio dei titoli .

    Tale decisione , fatte salve le disposizioni dell ' articolo 20 , paragrafo 2 , seconda frase , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , è applicabile per una durata massima di quarantott ' ore .

    Articolo 4

    1 . Uno Stato membro può prendere a titolo cautelare una o più misure , qualora ritenga , in seguito ad una valutazione basata sugli elementi di cui all ' articolo 1 , che si presenti sul suo territorio la situazione prevista dall ' articolo 20 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

    Le misure cautelari sono :

    a ) la sospensione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni ;

    b ) la sospensione totale o parziale del rilascio dei certificati d ' importazione o d ' esportazione .

    Le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 2 sono applicabili .

    2 . Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telescritto , non appena decise . Questa notifica costituisce domanda ai sensi dell ' articolo 20 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 . Tali misure sono applicabili solo fino all ' entrata in vigore della decisione presa della Commissione su questa base .

    Articolo 5

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2591/69 del Consiglio , del 18 dicembre 1969 , che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia del settore dei cereali ( 3 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) Parere reso il 16 ottobre 1975 ( non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 1 .

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