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Document 31975L0681

Direttiva 75/681/CEE della Commissione, del 23 settembre 1975, che modifica la direttiva 73/95/CEE per quanto riguarda alcune modalità di applicazione del regime del perfezionamento attivo

GU L 301 del 20.11.1975, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/681/oj

31975L0681

Direttiva 75/681/CEE della Commissione, del 23 settembre 1975, che modifica la direttiva 73/95/CEE per quanto riguarda alcune modalità di applicazione del regime del perfezionamento attivo

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 20/11/1975 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0109
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0033


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COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1975

che modifica la direttiva 73/95/CEE per quanto riguarda alcune modalità di applicazione del regime del perfezionamento attivo

( 75/681/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative concernenti il regime del perfezionamento attivo ( 1 ) modificata per ultimo dall ' atto di adesione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 28 ,

considerando che la Commissione ha adottato , in data 26 marzo 1973 , la direttiva relativa all ' applicazione degli articoli 13 e 14 della precitata direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 ( 3 ) , prevedendo all ' articolo 7 la sua entrata in vigore al più tardi 6 mesi dopo la notifica ;

considerando che la notifica è stata fatta il 6 aprile 1973 ;

considerando che il Consiglio ha adottato , in data 27 giugno 1974 , una risoluzione relativa alle misure da prendere per semplificare i compiti delle amministrazioni doganali ( 4 ) ; che la corretta applicazione delle disposizioni della direttiva di applicazione del 26 marzo 1973 , in particolare a seguito dell ' ampliamento della Comunità , implicherebbe delle difficoltà amministrative ; che occorre dunque rivedere il testo attuale di detta direttiva allo scopo di renderne più semplice l ' applicazione ;

considerando che i dazi doganali all ' importazione e le tasse di effetto equivalente , tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonchù tra i nuovi Stati membri , saranno soppressi il 1° luglio 1977 , data in cui la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA saranno integralmente applicate tra i nuovi Stati membri ; che l ' applicazione della direttiva del 26 marzo 1973 prima del 1° luglio 1977 incontrerebbe difficoltà considerevoli ;

considerando che il termine impartito agli Stati membri per adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva di applicazione del 26 marzo 1973 è stato più volte prolungato con direttive della Commissione ( 5 ) ; che il termine giunge a scadenza il 30 settembre 1975 ;

considerando che , per i motivi sopra esposti , una proroga del termine sino al 30 giugno 1977 si dimostra necessaria ;

considerando che è opportuno , per una migliore chiarezza ed avendo riguardo alla risoluzione del Consiglio , del 26 novembre 1974 , relativa alla codificazione dei suoi atti giuridici ( 6 ) , aggiornare il testo della direttiva di applicazione del 26 marzo 1973 nel suo insieme ; che occorre pertanto riprendere in un unico testo non solo le parti che subiscono o hanno subito delle modifiche , ma anche le parti che restano immutate ; che , di conseguenza , nella direttiva di applicazione sopra menzionata , modificata da ultimo dalla direttiva 74/508/CEE della Commissione , del 30 settembre 1974 , è opportuno sostituirne gli articoli e l ' allegato della presente direttiva , che riprendono integralmente le disposizioni cui gli Stati membri debbono conformarsi ;

considerando che , in mancanza di parere conforme del comitato del perfezionamento attivo , la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni previste in materia conformemente alla procedura di cui all ' articolo 28 , paragrafo 3 , lettera a ) della direttiva in question del Consiglio , del 4 marzo 1969 ; che in applicazione di detto articolo , paragrafo 3 , lettere b ) e c ) , la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare ; che il Consiglio non ha deliberato nel termine di tre mesi dal momento in cui la proposta gli è pervenuta ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo e l ' allegato della direttiva della Commissione , del 26 marzo 1973 , relativa all ' applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 concernente l ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo sono sostituiti dal testo ed allegato seguenti :

« Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto l ' adozione di alcune disposizioni di applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo .

Articolo 2

Quando taluni prodotti compensatori , prodotti intermedi o merci tal quali sono vincolati alla procedura del transito comunitario esterno , per la loro successiva esportazione , nel riquadro riservato alla descrizione delle merci del documento del transito comunitario va apposta una delle seguenti menzioni :

« Merci P.A . »

« A.F.-varer »

« A.V.-Waren »

« P.I . goods »

« Marchandises P.A . »

« A.V.-goederen » .

Articolo 3

Quando taluni prodotti compensatori , prodotti intermedi o merci tal quali sono vincolati ad uno degli altri regimi di transito internazionale di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 542/69 del Consiglio , il documento di transito relativo deve comportare una delle menzioni previste dall ' articolo 2 .

Articolo 4

1 . Su richiesta del titolare dell ' autorizzazione relativa al beneficio del regime di perfezionamento attivo , le autorità competenti a concedere tale autorizzazione ed a rilasciare i documenti di transito adottano i provvedimenti necessari affinchù , in caso di immissione in consumo autorizzata , i dazi doganali , le tasse di effetto equivalente , i prelievi agricoli e le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , che sono dovuti , possano essere determinati in conformitù degli articoli 14 , lettera a ) e 16 della direttiva di cui all ' articolo 1 .

2 . Le autorità competenti hanno la facoltà di vistare immediatamente il bollettino di informazioni previsto dall ' articolo 6 ; in tal caso , esse restituiscono l ' originale al titolare e ne conservano le copie .

Articolo 5

1 . Quando l ' immissione in consumo di tutti o parte dei prodotti compensatori , dei prodotti intermedi o delle merci tal quali , di cui agli articoli 2 e 3 , è richiesta conformemente agli articoli 14 e 15 , paragrafo 1 , lettera b ) , della direttiva di cui all ' articolo 1 , le autorità competenti a permettere la immissione in consumo possono chiedere , alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata concessa l ' autorizzazione relativa al beneficio del regime di perfezionamento attivo , di indicare l ' importo dei dazi doganali , tasse di effetto equivalente , prelievi agricoli ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , ad alcune merci risultanti dalla trasformazione dell ' articolo 16 della direttiva di cui all ' articolo 1 . Esse formulano detta richiesta per mezzo del bollettino di informazioni di cui all ' articolo 6 e trasmettono l ' originale e la copia ; se necessario , l ' autorità che richiede le informazioni può farne una copia in più per le proprie esigenze .

2 . Le autorità competenti dello Stato membro a cui è inviato il bollettino d ' informazione forniscono le informazioni richieste ; esse rinviano l ' originale e ne conservano la copia . Tuttavia , dette autorità competenti non sono più tenute a fornire tali informazioni se è scaduto il termine previsto per la conservazione degli atti di archivio .

Articolo 6

1 . Il bollettino di informazioni deve essere redatto in un originale ed una copia su un formulario INF-1 conforme al modello che figura in allegato .

2 . Il formulario deve essere stampato su carta di colore bianco non contenente pasta meccanica , collata per scrittura e pesante 40-65 g/m2 .

3 . Le dimensioni del formulario sono di 210 × 297 mm , l ' interlinea dattilografica deve essere di 4,24 mm ( 1/6 di police ) ; la disposizione del formulario deve essere rigorosamente rispettata .

4 . Gli Stati membri fanno procedere alla stampa del formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo .

5 . Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale proviene il bollettino di informazioni . La parte del bollettino che costituisce la richiesta di informazioni deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità , designata dalle autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bollettino . Le autorità competenti dello Stato membro che deve fornire le informazioni o che deve utilizzarle possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro dei dati trascritti nei formulari loro presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono all ' entrata in vigore dei provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva in modo che tali provvedimenti si applichino dal 1° luglio 1977 .

Articolo 8

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l ' applicazione della presente direttiva .

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 23 settembre 1975 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 26 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 120 del 7 . 5 . 1973 , pag . 17 .

( 4 ) GU n . C 79 dell ' 8 . 7 . 1974 , pag . 1 .

( 5 ) 73/325/CEE , GU n . L 297 del 25 . 10 . 1973 , pag . 30 ; 74/204/CEE , GU n . L 108 del 22 . 4 . 1974 , pag; 25 ; 74/508/CEE , GU n . L 286 del 23 . 10 . 1974 , pag . 14 .

( 6 ) GU n . C 20 del 28 . 1 . 1975 , pag . 1 .

ALLEGATO

Formularie : vedi G.U .

NOTE

A . Note generali

1 . La parte del bollettino che costituisce la richiesta di informazioni ( riquadri da 1 a 7 ) va compilata dal titolare dell ' autorizzazione di perfezionamento attivo o dal servizio che ha bisogno informazioni .

2 . Il formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile preferibilmente a macchina . Esso non deve contenere nù alterazioni . Le modifiche che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo , se del caso , le indicazioni volute . Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dalle autorità competenti .

B . Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

1 . Indicare il cognome e l ' indirizzo completo , compreso l ' eventuale numero postale e lo Stato membro . Questa rubrica non va compilata quando la domanda è presentata dalle autorità competenti dello Stato membro che richiede le informazioni .

2 . Indicare l ' autorità competente con l ' indirizzo completo , compreso l ' eventuale numero postale e lo Stato membro .

3 . Indicare il nome e l ' indirizzo completo , compresi l ' eventuale numero postale e lo Stato membro , dell ' autorità che richiede le informazioni . Questa rubrica non va compilata quando la richiesta sia avanzata dal titolare dell ' autorizzazione del perfezionamento attivo .

6 . Indicare la quantità , la natura , le marche e i numeri dei colli . Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o , all ' occorrenza , « alla rinfusa » .

7 . Indicare le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria . L ' indicazione deve corrispondere a quella utilizzata nei documenti figuranti alla rubrica 4 .

La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale : kg netti , litri , metri , m² , ecc .

10 . Gli importi sono indicati in moneta nazionale , con iscrizione di una sola cifra per ogni casella . L ' ultima e la penultima casella sono riservate alle eventuali frazioni di unità .

14 . Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle :

DM per i marchi tedeschi .

FB per i franchi belgi ,

FF per i franchi francesi ,

LI per le lire italiane,

LF per i franchi lussemburghesi ,

FL per i franchi olandesi ,

KR per le corone danesi ,

L£ per le lire irlandesi ,

£ per le lire sterline .

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