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Document 31975L0274

Direttiva 75/274/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Lussemburgo)

GU L 128 del 19.5.1975, p. 226–228 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/274/oj

31975L0274

Direttiva 75/274/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Lussemburgo)

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 19/05/1975 pag. 0226 - 0228


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1975

relativa all ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( Lussemburgo )

( 75/274/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il governo del Granducato del Lussemburgo ha comunicato alla Commissione , conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 75/268/CEE quattro zone che possono figurare nell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate , nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone ;

considerando che soltanto in rapporto a medie comunitarie e non nazionali può essere effettuata una valida valutazione degli indici relativi a una zona agricola svantaggiata , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , della direttiva 75/268/CEE che ha una dimensione ridotta , ma la cui superficie rappresenta più dei nove decimi del territorio dello Stato membro in questione ;

considerando che sono stati fissati gli indici seguenti per quanto riguarda la presenza delle terre poco produttive di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera a ) , della direttiva 75/268/CEE : terre dedicate per il 90 % alla produzione foraggera e la cui densità animale non oltrepassa 1,19 UBA per ettaro foraggero e 0,95 UBA per ettaro foraggero , se si tiene conto oneri risultanti dagli acquisti di alimenti complementari , rendimento in frumento di 31 q.li/ha ( media comunitaria 37 q.li/ha ) , condizioni idrografiche sfavorevoli e carattere accidentato della zona attestati da carte ;

considerando che i risultati economici notevolmente inferiori alla media , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera b ) , della direttiva 75/268/CEE , sono stati definiti mediante l ' indice riferito al valore aggiunto netto ai costi dei fattori per attivo agricolo , inferiore all ' 80 % della media comunitaria ;

considerando che l ' indice adottato in merito alla scarsa densità di popolazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera c ) , della direttiva 75/268/CEE è di 75 abitanti per km² , il che rappresenta il 57 % della media nazionale , ma soltanto il 45 % della media comunitaria ( 168 abitanti al km² ) ; che la parte minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale è del 15,10 % ( le medie nazionale e comunitaria sono rispettivamente , di 9,27 % e 9,58 % ) ;

considerando che , per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici assimilabili alle zone svantaggiate di cui all ' articolo 3 , paragrafo 5 , della direttiva 75/268/CEE , è stata presa in considerazione , da un lato , l ' esistenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli a causa di suoli fortemente argillosi e particolarmente umidi ( breve durata del periodo atto alle operazioni di coltura ) e sono stati presi in considerazione , d ' altro lato , gli svantaggi risultanti da vincoli dovuti a molteplici attività di riposo ; che , inoltre , la superficie dell ' insieme di tali zone non supera il 2,5 % della superficie dello Stato membro in questione ;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati fissati dal governo del Granducato del Lussemburgo per definire i due tipi di zone comunicate alla Commissione corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone svantaggiate e delle zone in cui ricorrono svantaggi specifici , di cui all ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 , della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che , secondo le indicazioni fornite dallo Stato membro in questione , queste zone sono provviste di infrastrutture collettive sufficienti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Le zone che si trovano sul territorio del Granducato del Lussemburgo , figuranti nell ' allegato , fanno parte dell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 , della direttiva 75/268/CEE .

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 28 aprile 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . A . CLINTON

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 19 .

ALLEGATO

Il presente teste è disponibile in francese

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