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Document 31973R3559
Regulation (EEC) No 3559/73 of the Commission of 21 December 1973 laying down detailed rules for granting financial compensation and indemnities, fixing the withdrawal prices and determining the buying in price for certain fishery products
Regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, relativo a disposizioni d' applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell' indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca
Regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, relativo a disposizioni d' applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell' indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca
GU L 361 del 29.12.1973, p. 53–60
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982; abrogato da 31982R3137
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31971R1468 | abrogazione | 01/01/1974 | ||
Repeal | 31972R1623 | abrogazione | 01/01/1974 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31973R3559R(01) | ||||
Modified by | 31974R3323 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1975 | |
Completed by | 31975R1242 | complemento | allegato 1 | 16/05/1975 | |
Completed by | 31975R1242 | complemento | allegato 2 | 16/05/1975 | |
Modified by | 31975R3371 | sostituzione | allegato 2 | 01/01/1976 | |
Modified by | 31975R3371 | sostituzione | allegato 1 | 01/01/1976 | |
Modified by | 31975R3371 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1976 | |
Modified by | 31976R3127 | sostituzione | allegato 1 | 01/01/1977 | |
Modified by | 31976R3127 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1977 | |
Modified by | 31977R0287 | sostituzione | allegato 3 | 14/02/1977 | |
Modified by | 31977R2955 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1978 | |
Modified by | 31977R2955 | sostituzione | allegato 1 | 01/01/1978 | |
Modified by | 31978R3000 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1979 | |
Modified by | 31979R3050 | sostituzione | allegato 1 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R3050 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31981R0274 | sostituzione | allegato 1 | 02/02/1981 | |
Modified by | 31981R0274 | sostituzione | allegato 3 | 02/02/1981 | |
Modified by | 31981R0274 | sostituzione | allegato 2 | 02/02/1981 | |
Implemented by | 31981R0276 | attuazione | articolo 2.1.D | 31/12/1981 | |
Modified by | 31981R3726 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1982 | |
Modified by | 31981R3726 | sostituzione | allegato 2 | 01/01/1982 | |
Modified by | 31981R3726 | sostituzione | allegato 1 | 01/01/1982 | |
Repealed by | 31982R3137 | 01/01/1983 |
Regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, relativo a disposizioni d' applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell' indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 29/12/1973 pag. 0053 - 0060
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0025
++++ ( 1 ) GU n . L 236 del 27 . 10 . 1970 , pag . 5 . ( 2 ) GU n . L 322 del 23 . 11 . 1973 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 18 del 23 . 1 . 1973 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 154 del 10 . 7 . 1971 , pag . 23 . ( 5 ) GU n . L 241 del 24 . 10 . 1972 , pag . 8 . ( 6 ) GU n . L 171 del 29 . 7 . 1972 , pag . 20 . ( 7 ) GU n . L 122 del 9 . 5 . 1973 , pag . 19 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3559/73 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1973 relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2142/70 del Consiglio , del 20 ottobre 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3159/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 10 , paragrafo 5 e l'articolo 5 , considerando che la concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 presuppone , in particolare , l'applicazione da parte delle organizzazioni di produttori di un prezzo di ritiro fissato a tal scopo ; che conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo il prezzo di ritiro deve essere fissato , per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato I A e C del suddetto regolamento , applicando , ad un importo almeno uguale al 60 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento , il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento ; considerando che la regolamentazione dei ritiri deve contribuire alla stabilizzazione dei prezzi del mercato , senza causare eccedenze strutturali nella Comunità ; che un opportuno sostegno di tutti i mercati deve essere incoraggiato tenendo presente che la composizione degli sbarchi in rapporto alle caratteristiche commerciali dei prodotti in questione varia da mercato a mercato ; che i prezzi di ritiro devono inoltre essere fissati a un livello tale da non compromettere i risultati finora raggiunti negli Stati membri grazie agli sforzi delle organizzazioni di produttori in rapporto alla stabilizzazione dei prezzi , nella misura in cui essa contribuisce al raggiungimento degli obiettivi comunitari ; considerando che per i suddetti motivi è opportuno prevedere per i prodotti in questione una differenziazione dei prezzi di ritiro a seconda delle caratteristiche commerciali mediante coefficienti di adattamento che rispecchino forfettariamente la differenza di prezzo medio constatata fra i prodotti aventi caratteristiche commerciali diverse , applicando ai prodotti di una stessa specie di pesci un unica percentuale del prezzo di orientamento ; considerando che la differenziazione dei prodotti in base alle caratteristiche commerciali puo essere effettuata in base alle nozioni utilizzate per la fissazione delle norme comuni di commercializzazione ; considerando che per consentire il calcolo delle indennità e della compensazione finanziaria per i prodotti della pesca ritirati dal mercato nonché il calcolo del prezzo d'acquisto delle sardine e delle acciughe è necessario fissare i coefficienti di adattamento di cui all'articolo 10 , paragrafo 1 c ) e paragrafo 4 e all'articolo 11 , paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 ; che ai fini di un'uniforme d'applicazione della regolamentazione dei prezzi di ritiro è opportuno utilizzare , come è stato fatto finora , gli stessi coefficienti utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro ; considerando che , poiché le misure delle organizzazioni di produttori perseguono lo scopo di garantire un razionale esercizio dell'attività della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita dei prodotti sbarcati dai membri di tali organizzazioni , la compensazione finanziaria dovrebbe essere limitata ai prodotti sbarcati dai membri di tali organizzazioni , in modo da non rendere le suddette misure inefficaci nel senso che persone che non sono tenute a rispettarle possano beneficiare della compensazione ; considerando che a seguito delle oscillazioni della domanda nel corso della vendita è raccomandabile evitare che i prodotti siano ritirati dal mercato prima di essere offerti in vendita ; che è quindi opportuno concedere la compensazione finanziaria soltanto per i prodotti che sono stati offerti alle consuete condizioni e che non hanno trovato nessun acquirente al prezzo comunitario di ritiro ; considerando che , in attesa di una migliore situazione del mercato , un'organizzazione di produttori potrebbe ritenere opportuno di acquistare ed immagazzinare i prodotti sbarcati dai propri soci ; che , in tal caso , i prodotti sono già stati classificati secondo le norme di commercializzazione ; che la vendita di prodotti , che sono stati immagazzinati e non corrispondono più alla classificazione iniziale , non è compatibile con gli obiettivi di miglioramento qualitativo perseguiti dall'organizzazione comune dei mercati ; che è pertanto opportuno escludere dalla compensazione finanziaria i prodotti ritirati dal commercio che non corrispondono più alla categoria di freschezza ad essi assegnata all'atto della prima vendita ; considerando che al fine di incentivare gli sforzi di stabilizzazione del mercato secondo criteri comunitari , è opportuno escludere dalla compensazione finanziaria quelle organizzazioni di produttori che non applicano in modo permanente il prezzo di ritiro comunitario ; considerando che la compensazione finanziaria puo essere versata solo al termine della durata di validità del prezzo di ritiro ; che per tale motivo è pero opportuno prevedere la possibilità di concedere anticipi previa costituzione di una cauzione ; considerando che uno degli obiettivi perseguiti dalle organizzazioni di produttori è il miglioramento qualitativo dei prodotti sbarcati dai loro soci e commercializzati tramite le organizzazioni stesse ; che tale obiettivo puo essere conseguito mediante un sistema di compensazione articolato in modo che , in linea di massima , la relazione tra il prezzo di ritiro e la partecipazione finanziaria della Comunità diventi più sfavorevole in funzione della diminuzione delle qualità dei prodotti tolti dal mercato ; che , in tali condizioni , bisogna accertare che il prezzo di ritiro da prendere in considerazione per il calcolo della compensazione finanziaria sia quello che è stato fissato conformemente alle caratteristiche commerciali del rispettivo prodotto ; considerando che per garantire adeguate condizioni di accesso ai mercati ai produttori nelle zone di sbarco molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità , dei coefficienti di adattamento possono essere applicati , per tali regioni , al prezzo di ritiro di cui all'articolo 10 , paragrafo 4 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 ; che , in base alle informazioni di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le condizioni di vendita dei prodotti della pesca , sembra opportuno applicare tale regime per l'adattamento dei prezzi di ritiro a taluni prodotti ed in alcune regioni della Comunità ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 135/73 del Consiglio , del 15 gennaio 1973 , che stabilisce le norme generali relative alla determinazione , nel settore della pesca , delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità ( 3 ) prevede che nella determinazione di tali zone di sbarco devono essere prese in considerazione le distanze tra le zone di sbarco ed i principali centri di consumo della Comunità , le condizioni specifiche di trasporto che possono impedire di accedere ai mercati in condizioni soddisfacenti , la situazione strutturale particolare di alcune zone che potrebbe pregiudicare il normale smercio della produzione , la struttura della domanda e dell'approvvigionamento , in particolare le condizioni in cui puo essere garantito l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato della Comunità ; considerando che i suddetti coefficienti di adattamento devono essere fissati in modo che le differenze tra i prezzi cosi adattati corrispondano agli scarti dei prezzi di cui si deve tener conto sul mercato in caso di produzione normale in base a liberi processi di formazione dei prezzi ; considerando che per le organizzazioni di produttori che possono applicare il regime di ritiro in tali zone deve essere istituito un regime finanziario comparabile sotto tutti gli aspetti a quello di altre organizzazioni ; che a tale proposito bisogna far si che la relazione tra il prezzo di ritiro e la compensazione finanziaria sia identica in tutta la Comunità ; che si puo perseguire tale scopo applicando al prezzo di orientamento , per il calcolo della compensazione finanziaria da concedere per i ritiri effettuati in tali regioni , il coefficiente che è stato preso in considerazione per la differenziazione geografica dei prezzi di ritiro ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nell'allegato I figurano i coefficienti di cui all'articolo 10 , paragrafo 1 , lettera c ) , paragrafo 3 e paragrafo 4 , primo comma , nonché all'articolo 11 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 per il calcolo dei prezzi di ritiro , della compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori aderenti per i prodotti di cui all'allegato I , parti A e C , del suddetto regolamento , nonché i coefficienti per la determinazione dei prezzi d'acquisto per le sardine e le acciughe . Articolo 2 1 . Ai sensi dell'articolo 10 , paragrafi 1 c ) , 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , si considerano ritirate dal mercato soltanto le quantità di prodotti che a ) siano state pescate da un membro di un'organizzazione di produttori ; b ) prima del loro ritiro dal mercato siano state offerte , conformemente agli usi regionali o locali , al prezzo fissato a norma dell'articolo 10 , paragrafo 4 , dello stesso regolamento e non abbiano trovato acquirenti ; c ) al momento del ritiro dal mercato rientrassero nella categoria nella quale erano stati classificati in applicazione dell'articolo 2 dello stesso regolamento ; d ) siano state ritirate dal mercato da un'organizzazione di produttori , che abbia praticato il prezzo di cui alla lettera b ) durante l'intero periodo di validità di detto prezzo . 2 . La disposizione di cui al paragrafo 1 d ) è valida a decorrere dal momento in cui l'organizzazione di produttori interessata applica il prezzo menzionato al paragrafo 1 b ) . Articolo 3 1 . La compensazione finanziaria viene pagata alle organizzazioni di produttori , su loro domanda , dopo che sia scaduta la validità del prezzo di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 b ) . 2 . Dietro richiesta viene concesso , per le quantità ritirate dal mercato , un anticipo pari alla totalità o ad una parte della compensazione finanziaria , a condizione che durante il periodo in causa siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2 e che il richiedente depositi una cauzione . La cauzione viene costituita sotto forma di fideiussione rilasciata da un istituto bancario che risponda ai criteri fissati dallo Stato membro che accorda l'anticipo . Ogni Stato membro comunica alla Commissione le categorie di istituti bancari autorizzate a prestare fideiussione e la Commissione provvede ad informarne gli altri Stati membri . 3 . La cauzione viene svincolata quando il diritto alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 sia definitivamente acquisito . Qualora non venga o venga solo parzialmente dato seguito all'intimazione di restituire l'anticipo , la cauzione viene incamerata in tutto o in parte secondo l'entità dell'anticipo non restituito . Articolo 4 Il prezzo di ritiro di cui all'articolo 10 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , corrisponde al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 10 , paragrafo 5 , dello stesso regolamento in base alle caratteristiche commerciali del prodotto in questione . Articolo 5 Le percentuali del prezzo d'orientamento citate all'articolo 10 , paragrafo 4 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 e sulle quali è basato il calcolo del prezzo di ritiro sono fissate per ogni specie di pesci nell'allegato II . Articolo 6 1 . Le zone di sbarco ai sensi dell'articolo 10 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , situate a grande distanza dai centri di commercializzazione principali , nonché i coefficienti da applicare al prezzo d'orientamento in sede di calcolo della compensazione finanziaria ed i prodotti cui detti coefficienti si riferiscono figurano nell'allegato III . 2 . Fatta salva l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 1 , si ricorre ai coefficienti succitati anche per il calcolo del prezzo di ritiro . Articolo 7 I regolamenti della Commissione _ ( CEE ) n . 1468/71 , del 9 luglio 1971 , che definisce le condizioni di attribuzione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2243/72 ( 5 ) , e _ ( CEE ) n . 1623/72 , del 28 luglio 1972 , che fissa , per i prodotti della pesca di cui all'allegato I , lettere A e C , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 , i prezzi di ritiro e i coefficienti di adattamento che servono per il calcolo delle indennità e delle compensazioni finanziarie per i prodotti della pesca ritirati dal mercato , nonché per il calcolo dei prezzi d'acquisto delle sardine e delle acciughe ( 6 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1200/73 ( 7 ) , sono abrogati . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1974 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI ALLEGATO I * Caratteristiche commerciali ( 1 ) Specie * * * * Coefficiente * Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione Aringhe * tutte le categorie * 1 * pesci interi * 0,85 * tutte le categorie * 2 * pesci interi * 0,80 * tutte le categorie * 3 * pesci interi * 0,70 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,70 Sardine : a ) dell'Atlantico * Extra , A * 2 * pesci interi * 0,85 * Extra * 3 * pesci interi * 0,65 * Extra * 1,4 * pesci interi * 0,55 * A * 3 * pesci interi * 0,55 * A * 1,4 * pesci interi * 0,35 * B * tutte le dimensioni * pesci interi * 0,35 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,35 b ) del Mediterraneo * Extra , A * 2 * pesci interi * 0,85 * Extra * 3 * pesci interi * 0,70 * Extra * 1,4 * pesci interi * 0,60 * A * 3 * pesci interi * 0,60 * A * 1,4 * pesci interi * 0,45 * B * tutte le dimensioni * pesci interi * 0,45 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,45 Sebasti * Extra , A , B * tutte le dimensioni * pesci interi * 0,90 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,90 * Caratteristiche commerciali ( 1 ) Specie * * * Coefficiente * Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione Merluzzi bianchi * Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,83 * * * con testa * 0,83 * Extra , A * 1,2,3 * pesci interi * 0,83 * Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,60 * * * con testa * 0,60 * B * 1,2,3 * pesci interi * 0,60 * Extra , A * 5 * pesci eviscerati , * 0,55 * * * con testa * 0,55 * B * 4 * pesci eviscerati , * 0,55 * * * con testa * 0,55 * Extra , A * 4 * pesci interi * 0,55 * B * 5 pesci eviscerati , * 0,40 * * * con testa * 0,40 * Extra , A * 5 * pesci interi * 0,40 * B * 4 , 5 * pesci interi * 0,40 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,40 Merluzzi carbonari * Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,90 * * * con testa * 0,90 * Extra , A * 1,2,3 * pesci interi * 0,90 * Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,75 * * * con testa * 0,75 * B * 1,2,3 * pesci interi * 0,75 * B * 4 * pesci eviscerati , * 0,55 * * * con testa * 0,55 * Extra , A , B * 4 * pesci interi * 0,55 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,55 Eglifini * Extra , A * 1,2 * pesci interi * 0,80 * Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,80 * * * con testa * 0,80 * Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,70 * * * con testa * 0,70 * B * 4 * pesci eviscerati , * 0,50 * * * con testa * 0,50 * Extra , A * 3,4 * pesci interi * 0,50 * B * 1,2,3,4 * pesci interi * 0,50 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,50 * Caratteristiche commerciali ( 1 ) Specie * * * * Coefficiente * Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione Merlani * Extra , A , B * 1,2 * * pesci eviscerati , * 0,72 * * * con testa * 0,72 * Extra , A * 3 * pesci eviscerati , * 0,72 * * * con testa * 0,72 * Extra A * 1,2 * pesci interi * 0,72 * B * 3 * pesci eviscerati , * 0,65 * * * con testa * 0,65 * Extra , A * 3 * pesci interi * 0,65 * Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,55 * * * con testa * 0,55 * B * 1,2,3 * pesci interi * 0,55 * Extra , A * 4 * pesci interi * 0,55 * B * 4 * pesci eviscerati , * 0,40 * * * con testa * 0,40 * B * 4 * pesci interi * 0,40 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,40 Sgombri * Extra * 1,2,3 * pesci interi * 0,85 * A * 1,2,3 * pesci interi in * 0,85 * * * casse d'origine * 0,85 * A * 1,2 * pesci interi * 0,85 * B * 1 * pesci interi * 0,85 * B * 2 * pesci interi 0,75 * A * 3 * pesci interi * 0,75 * B * 3 * pesci interi * 0,70 * Extra * 4 * pesci interi * 0,70 * A * 4 * pesci interi in * 0,70 * * * casse d'origine * 0,70 * A , B * 4 * pesci interi * 0,55 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,55 * Extra , A * 2 * pesci interi * 0,85 * Extra 1,3 * pesci interi * 0,70 * A * 1 * pesci interi * 0,70 * B * 1 * pesci interi * 0,60 * A * 3 * pesci interi * 0,60 * B * 2,3 * pesci interi * 0,45 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,45 * Caratteristiche commerciali ( 1 ) Specie * * * * Coefficiente * Categoria di freschezza * Dimensione * Presentazione * Passere di mare * Extra , A , B * 1,2,3 * pesci eviscerati , * 0,80 * * * con testa * 0,80 * Extra , A * 4 * pesci eviscerati , * 0,69 * * * con testa * 0,69 * B * 4 * pesci eviscerati , * 0,59 * * * con testa * 0,59 * Extra , A , B * 1,2,3,4 * pesci interi * 0,59 * tutte le categorie * tutte le dimensioni * altri * 0,59 Gamberetti grigi del genere * A , B * 1 * semplicemente * 0,60 " Crangon " sp.p . * * * cotti in acqua * 0,60 * A , B * 2 * semplicemente * 0,20 * * * cotti in acqua * 0,20 ( 1 ) Le categorie di freschezza , dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 . ALLEGATO II Percentuale del prezzo di orientamento da usare per il calcolo del prezzo di ritiro Prodotto * % Aringhe * 85 Sardine : _ dell'Atlantico * 85 _ del Mediterraneo * 85 Sebasti * 90 Merluzzi bianchi * 80 Merluzzi carbonari * 80 Englefini * 75 Merlani * 80 Sgombri * 85 Acciughe * 85 Passere di mare * 82 Gamberette grigi del genere " Cragon " sp.p . * 90 ALLEGATO III Specie * Zona di sbarco * Coefficiente Aringhe * 1 . Tutte le regioni costiere e le isole dell'Irlanda , dell'Irlanda del Nord e del Regno Unito situate a nord della linea che da Loop Head ( costa occidentale dell'Irlanda ) , attraverso Wicklow Head ( costa orientale dell'Irlanda ) e Pleetwood ( costa occidentale dell'Inghilterra ) , raggiunge Beckwick-upon-Tweed ( costa orientale dell'Inghilterra ) ; esclusa l'isola di Man * 50,7 * 2 . Le regioni costiere e le isole a sud della linea che unisce Loop Head e Wicklow Head in Irlanda * 77,5 Sgombri * 3 . Regioni costiere e le isole dell'Irlanda , del Nord , e delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito * 0,76 Merlani * 4 . Regioni costiere dell'Irlanda del Nord , regioni costiere a partire da Whitehaven fino a Wick al nord-est della Scozia come pure le isole situate a ovest e a nord di tali regioni ; esclusa l'isola di Man * 93,6 Sardine del - * 5 . Regioni costiere e le isole delle contee di l'Atlantico * e di Devon nel Regno Unito * 46,3