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Document 31973R3548
Regulation (EEC) No 3548/73 of the Commission of 21 December 1973 amending Regulation (EEC) No 2805/73 determining a list of white quality wines produced in specified regions and of imported white quality wines containing a certain percentage of sulphur dioxide and laying down certain transitional provisions relating to the percentage of sulphur dioxide in wines produced before 1 October 1973
Regolamento (CEE) n. 3548/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2805/73 che stabilisce l' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importanti aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973
Regolamento (CEE) n. 3548/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2805/73 che stabilisce l' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importanti aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973
GU L 361 del 29.12.1973, p. 35–35
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1979
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31973R2805 | DATE articolo 2.2 |
Regolamento (CEE) n. 3548/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2805/73 che stabilisce l' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importanti aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 29/12/1973 pag. 0035 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0111
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0144
++++ ( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 269 del 26 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 289 del 16 . 10 . 1973 , pag . 21 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3548/73 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1973 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 2805/73 che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa , nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1 * ottobre 1973 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2592/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 26 bis , paragrafo 3 , considerando che l'articolo 26 bis del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ha stabilito norme precise per il tenore di anidride solforosa dei vini ; che il regolamento ( CEE ) n . 2805/73 della Commissione , del 12 ottobre 1973 , che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa , nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa , dei vini prodotti anteriormente al 1 * ottobre 1973 ( 3 ) , ha nondimeno previsto che le disposizioni del predetto articolo non si applicano fino al 1 * gennaio 1974 per i vini per i quali puo essere addotta la prova che sono stati prodotti anteriormente al 1 * ottobre 1973 e che sono stati immessi al consumo umano diretto condizionati in recipienti di contenuto superiore a 5 litri ; considerando che i quantitativi di vino interessati da detta disposizione sono tali che il loro smaltimento entro il termine previsto risulta impossibile ; che è pertanto necessario estendere tale termine in modo da poter effettuare lo smaltimento dei vini in causa ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La data del 1 * gennaio 1974 di cui all'articolo 2 , paragrafo 2 , secondo trattino del regolamento ( CEE ) n . 2805/73 è sostituita da quella del 1 * giugno 1974 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . I suoi effetti decorrono dal 1 * gennaio 1974 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI