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Document 31973R2805

Regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973

GU L 289 del 16.10.1973, p. 21–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/2805/oj

31973R2805

Regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l' elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/10/1973 pag. 0021 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0075


++++

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 20 .

( 2 ) GU n . L 269 del 26 . 9 . 1973 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2805/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1973

che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa , nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride

solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1 * ottobre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2592/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 26 bis , paragrafo 3 ,

considerando che l'articolo 26 bis , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ha previsto la possibilità di portare a 400 mg/l il tenore massimo in anidride solforosa per taluni vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate come pure per certi vini bianchi di qualità importati aventi caratteristiche particolari di produzione e di lavorazione ;

considerando che occorre limitare tale possibilità ai soli vini bianchi di qualità per i quali le condizioni di produzione e i metodi di lavorazione abituali esigono , sulla base delle attuali conoscenze enologiche , un impiego di anidride solforosa superiore a quello necessario per gli altri vini ;

considerando che l'articolo 26 bis prevede l'adozione di disposizioni per i vini prodotti anteriormente al 1 * ottobre 1973 che non possono rispondere alle esigenze del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO ;

Articolo 1

Il tenore massimo totale di anidride solforosa è di 400 mg/l per i seguenti vini

A . V.Q.P.R.D . bianchi :

a ) i vini aventi diritto alla menzione Beerenauslese ,

b ) i vini aventi diritto alla menzione Trokenbeerenauslese ,

c ) il Sauterne ,

d ) il Barsac .

B . Vini di qualità bianchi importati :

I vini bianchi aventi diritto alla menzione Beerenauslese o Trockenbeerenauslese in conformità delle disposizioni comunitarie o , in mancanza , delle disposizioni degli Statu membri .

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 26 bis del regolamento ( CEE ) n . 816/70 non si applicano per i vini per i quali puo essere addotta la prova che sono stati prodotti anteriormente al 1 * ottobre 1973 :

_ se sono immessi al consumo umano diretto condizionati in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 5 litri ,

_ fino al 1 * gennaio 1974 , se sono immessi al consumo umano diretto condizionati in recipienti di contenuto superiore a 5 litri .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . I suoi effetti decorrono dal 1 * ottobre 1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 12 ottobre 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

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