Valitse kokeelliset ominaisuudet, joita haluat kokeilla

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 22024D0936

    Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2023, del 22 settembre 2023, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/936]

    GU L, 2024/936, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/936/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Asiakirjan oikeudellinen asema Voimaantulopäivä tuntematon (ilmoitusmenettely kesken) tai ei vielä voimassa.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/936/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/936

    25.4.2024

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2023

    del 22 settembre 2023

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/936]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 868/2011, (UE) n. 1111/2011 e (UE) n. 227/2012 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/53 della Commissione, del 4 gennaio 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/54 della Commissione, del 4 gennaio 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (3).

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 abroga i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 868/2011 (4), (UE) n. 1111/2011 (5) e (UE) n. 227/2012 (6), che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.

    (5)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

    1.

    al punto 449 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0054: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/54 della Commissione, del 4 gennaio 2023 (GU L 3 del 5.1.2023, pag. 12)";

    2.

    dopo il punto 478 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1525 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

    "479.

    32023 R 0008: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 868/2011, (UE) n. 1111/2011 e (UE) n. 227/2012 (GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28)

    480.

    32023 R 0053: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/53 della Commissione, del 4 gennaio 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 3 del 5.1.2023, pag. 8)".

    Articolo 2

    Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/8, (UE) 2023/53 e (UE) 2023/54 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Pascal SCHAFHAUSER


    (1)   GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28.

    (2)   GU L 3 del 5.1.2023, pag. 8.

    (3)   GU L 3 del 5.1.2023, pag. 12.

    (4)   GU L 226 dell'1.9.2011, pag. 2.

    (5)   GU L 287 del 4.11.2011, pag. 30.

    (6)   GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/936/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Alkuun