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Document 22023D1445

    Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro del 4 luglio 2023 recante sostituzione dell’allegato IV dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro [2023/1445]

    C/2023/4319

    GU L 177 del 12.7.2023, p. 107–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1445/oj

    12.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 177/107


    DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, DALL’ALTRO

    del 4 luglio 2023

    recante sostituzione dell’allegato IV dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro [2023/1445]

    Il COMITATO MISTO,

    visto l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,

    DECIDE:

    Articolo unico

    L’allegato IV dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, è sostituito dall’allegato della presente decisione a decorrere dal 1 o agosto 2023.

    Fatto a Tel Aviv, il 4 luglio 2023

    Per il comitato misto

    Il capo della delegazione dell’Unione europea

    Klaus GEIL

    Il capo della delegazione del governo dello Stato di Israele

    Ishay DON-YEHIYA


    (1)  GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IV

    NORME RELATIVE ALL’AVIAZIONE CIVILE

    L’applicazione di norme e requisiti regolamentari equivalenti a quelli contenuti nella legislazione dell’Unione europea di cui al presente accordo avviene sulla base degli atti riportati di seguito. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici relativi ai singoli atti. Le norme e i requisiti regolamentari equivalenti sono applicabili in conformità dell’allegato VI, salvo se altrimenti specificato nel presente allegato o nell’allegato II sulle disposizioni transitorie.

    A.   SICUREZZA AEREA

    A.1   Elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo

    Il prima possibile Israele adotta misure corrispondenti a quelle adottate dagli Stati membri dell’Unione europea sulla base dell’elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo per motivi di sicurezza.

    Le misure in tal senso saranno adottate sulla base delle pertinenti norme relative all’istituzione e alla pubblicazione di un elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo e dei requisiti sulle informazioni da fornire ai passeggeri aerei in materia di identità del vettore aereo che opera il volo su cui essi viaggiano, sulla base dei seguenti atti legislativi dell’UE.

    Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

    regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);

    regolamento (UE) 2019/1243 del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

    Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 13, allegato.

    Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

    Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 6, allegati da A a C.

    Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato periodicamente da regolamenti della Commissione.

    Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, allegati A e B.

    Qualora una misura sia fonte di gravi preoccupazioni per Israele, Israele stesso può sospenderne l’applicazione e adire senza indugio il comitato misto a norma dell’articolo 22, paragrafo 11, lettera f), del presente accordo.

    A.2   Inchieste relative a incidenti e inconvenienti e segnalazione di eventi

    A.2.1:   regolamento (UE) n. 996/2010

    Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

    regolamento (UE) n. 376/2014 del 3 aprile 2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

    regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 5, dall’articolo 8 all’articolo 18, paragrafo 2, articoli 20, 21 e 23, allegato.

    NB:

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1o luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

    A.2.2:   regolamento (UE) n. 376/2014

    Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

    regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 7; articolo 9, paragrafo 3; articolo 10, paragrafi da 2 a 4; articolo 11, paragrafi 1 e 7; articolo 13, ad eccezione del paragrafo 9; articoli 14, 15 e 16; articoli 21, 22 e 23; articolo 24, paragrafo 3, e allegati I, II e III.

    Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 1).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articoli 1 e 2 e allegati da I a V.

    B.   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

    REGOLAMENTI DI BASE

    Sezione A:

    B.1:   regolamento (CE) n. 549/2004

    Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

    regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

    Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 2, articolo 4, paragrafi da 1 a 4, articoli 9 e 10, articolo 11, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafi 4, 5 e 6, articolo 13.

    Al fine di attuare quanto disposto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, Israele sviluppa e predispone un sistema nazionale di prestazioni comprendente:

    obiettivi prestazionali nazionali relativi a settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità e efficacia sotto il profilo dei costi. Un meccanismo governativo fissa gli obiettivi, tenuto conto del contributo dell’autorità nazionale di vigilanza;

    un piano di miglioramento delle prestazioni in linea con gli obiettivi prestazionali e comprendente informazioni sugli investimenti nella gestione del traffico aereo (ATM), in particolare quelli relativi alla convergenza verso i piani di attuazione di SESAR, compresi i progetti comuni. Il piano di miglioramento delle prestazioni è elaborato dal fornitore di servizi di navigazione aerea previa consultazione degli utenti dello spazio aereo.

    La conformità del piano di miglioramento delle prestazioni agli obiettivi prestazionali nazionali è valutata dall’autorità nazionale di vigilanza che, in caso di non conformità, può decidere di raccomandare che il fornitore di servizi di navigazione aerea (ANSP) proponga obiettivi prestazionali rivisti e misure appropriate. Qualora rilevi l’inadeguatezza degli obiettivi prestazionali rivisti e delle misure appropriate, l’autorità nazionale di vigilanza può decidere che l’ANSP adotti misure correttive.

    Il periodo di riferimento per il sistema di prestazioni è deciso da Israele e comunicato al comitato misto.

    L’autorità nazionale di vigilanza compie valutazioni periodiche in merito al conseguimento degli obiettivi prestazionali.

    B.2:   regolamento (CE) n. 550/2004

    Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

    regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

    Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, articolo 4, articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 7, articolo 8, paragrafi 1, 3 e 4, articoli 9, 10, 11, articolo 12, paragrafi da 1 a 4, articolo 18, paragrafi 1 e 2, allegato II.

    B.3:   regolamento (CE) n. 551/2004

    Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

    regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

    Disposizioni pertinenti: articolo 1, articolo 3 bis, articolo 4, articolo 6, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7, articolo 7, paragrafi 1 e 3, articolo 8.

    B.4:   regolamento (CE) n. 552/2004

    Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

    regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

    Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli 5, 6 e 6 bis, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, allegati da I a V.

    NB: Il regolamento (CE) n. 552/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139 a decorrere dall’11 settembre 2018. Tuttavia gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

    Regolamenti (CE) da n. 549/2004 a n. 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.

    B.5:   regolamento (UE) 2018/1139

    Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

    regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articoli da 40 a 54 e allegato VIII.

    Sezione B:

    B.2:   regolamento (CE) n. 550/2004

    Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

    regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

    Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 3, articolo 7, paragrafi 6 e 8, articolo 8, paragrafi 2 e 5, articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 5, articolo 13.

    B.3:   regolamento (CE) n. 551/2004

    Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

    regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

    Disposizioni pertinenti: articolo 3 e articolo 6, paragrafo 6.

    Regolamenti (CE) da n. 549/2004 a n. 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.

    B.5:   regolamento (UE) 2018/1139

    Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

    regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articoli da 40 a 54 e allegato VIII.

    MISURE DI ESECUZIONE

    Gli atti di seguito specificati sono applicabili e pertinenti salvo se diversamente specificato nell’allegato VI in relazione alle norme e ai requisiti regolamentari equivalenti relativi ai «regolamenti di base»:

    Fornitura di servizi: regolamento (CE) n. 550/2004

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

    regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione dell’11 agosto 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12);

    regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione del 26 luglio 2022 (GU L 209 del 10.8.2022, pag. 1).

    Israele può mantenere il proprio fornitore di servizi meteorologici sotto forma di organismo governativo.

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1o febbraio 2021 (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1o febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

    Spazio aereo: regolamento (CE) n. 551/2004

    Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione del 20 novembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

    regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015 (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione del 20 luglio 2016 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14).

    Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

    Interoperabilità: regolamento (CE) n. 552/2004

    Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione del 14 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

    Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7), modificato da:

    regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

    Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

    regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione dell’8 maggio 2013 (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);

    regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione del 29 gennaio 2018 (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

    Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

    regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione del 16 gennaio 2009 (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione del 26 settembre 2014 (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione del 6 marzo 2017 (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

    Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);

    regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione dell’8 luglio 2019 (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);

    decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione del 29 novembre 2019 (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95);

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

    Il comitato misto adotta una decisione sulla data a decorrere dalla quale Israele deve applicare requisiti e norme equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 29/2009. Fino all’adozione di tale decisione da parte del comitato misto il regolamento (CE) n. 29/2009 non è considerato parte del presente allegato ai fini della valutazione prevista nell’allegato II, punto 5.

    Requisiti ATM/ANS derivanti dal regolamento (UE) 2018/1139

    Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

    Israele non è tenuto a istituire centri aeromedici sotto forma di istituzioni. La valutazione dell’equivalenza si concentra sui requisiti effettivi per gli esaminatori aeromedici e sulle norme mediche.

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

    regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

    regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione dell’11 agosto 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12);

    regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione del 26 luglio 2022 (GU L 209 del 10.8.2022, pag. 1).

    Israele non è tenuto a istituire un fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza (CNS) indipendente dal fornitore o dai fornitori di altri servizi di navigazione aerea (ANSP) né a certificarlo indipendentemente da altri fornitori ANSP. Nel certificare l’ANSP che è anche responsabile della fornitura dei CNS, Israele verifica se sono soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 6, lettere da a) a c), e all’allegato VIII del regolamento (UE) 2017/373 e non è tenuto a verificare l’indipendenza del fornitore di CNS dal fornitore o dai fornitori di altri servizi di navigazione aerea.

    C.   AMBIENTE

    C.1:   regolamento (UE) n. 598/2014

    Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).

    Disposizioni pertinenti: articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 10, allegati I e II.

    Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12), modificata da:

    regolamento (CE) n. 1137/2008 del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1);

    direttiva (UE) 2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015 (GU L 168 dell’1.7.2015, pag. 1);

    regolamento (UE) 2019/1010 del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115);

    regolamento (UE) 2019/1243 del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241);

    direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 132).

    Disposizioni pertinenti: secondo quanto necessario per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 598/2014.

    C.2:   direttiva 2006/93/CE

    Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2, 3 e 5.

    D.   RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO

    D.1:   regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio

    Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1), modificato da:

    regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

    Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a g), articoli da 3 a 6.

    E.   DIRITTI DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    E.2:   regolamento (UE) 2016/679

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: quelle pertinenti per l’aviazione civile.

    E.3:   regolamento (CE) n. 261/2004

    Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 16.

    E.4:   regolamento (CE) n. 1107/2006

    Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

    Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, articoli da 2 a 16, e allegati I e II.

    F.   ASPETTI SOCIALI

    F.1:   direttiva 2000/79/CE del Consiglio

    Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).

    Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, e articoli da 2 a 9 dell’allegato.

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