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Document 22023D0796

Decisione del Comitato misto SEE n. 267/2022 del 23 settembre 2022 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2023/796]

GU L 106 del 20.4.2023, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/796/oj

20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/70


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 267/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2023/796]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 abroga il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (3), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2021/392 abroga, con decorrenza dal 1o gennaio 2025, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 (4) e (UE) 2017/1153 (5) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con decorrenza dal 1o gennaio 2025.

(4)

In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 168/2020 del 23 ottobre 2020 (6), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 non si applica al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 21azkd (regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione) è inserito quanto segue:

«21azl.

32021 R 0392: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

All’articolo 4, paragrafo 1, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda i costruttori e i raggruppamenti di costruttori stabiliti negli Stati EFTA”.

b)

All’articolo 5, paragrafo 1, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, per quanto riguarda i costruttori stabiliti negli Stati EFTA”.

c)

All’articolo 6, paragrafi 3 e 5, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”.

d)

All’articolo 6, paragrafo 4, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole, “l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”.

e)

All’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “2022”, leggasi “2023”.

f)

All’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo il termine “Commissione”.»

2.

Il testo dei punti 21aec (regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione) e 21aya (regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione) è soppresso.

3.

Il testo dei punti 21aey (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione) e 21aez (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8.

(2)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.

(3)  GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1.

(4)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644.

(5)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679.

(6)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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