EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1082

Decisione n. 3 del comitato per il commercio UE-Corea del 29 aprile 2021 relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea [2021/1082]

PUB/2021/430

GU L 235 del 2.7.2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1082/oj

2.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/1


DECISIONE n. 3 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del 29 aprile 2021

relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea

[2021/1082]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, da una parte, ela Repubblica di Corea («Corea»), dall'altra (rispettivamente «accordo» e «parti»), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.

(2)

L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

(3)

A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.

(4)

L'UE e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'«UNECE» nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al «Reg. ONU» in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3) (1), del 20 ottobre 2017.

(5)

La tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è stata modificata nel modo seguente.

a)

Poiché i regolamenti dell'ONU si applicano in via obbligatoria nell'UE, per ragioni di semplicità si è deciso di eliminare i riferimenti ai regolamenti dell'UE (per esempio, il regolamento sulla sicurezza generale - GSR) e alle direttive figuranti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti», che viene lasciata vuota.

b)

Tuttavia, in assenza di regolamenti dell'ONU applicabili o se l'ambito di applicazione di tali regolamenti è inadeguato, come per esempio nel caso del «Livello sonoro ammissibile», i regolamenti o le direttive dell'UE sostituiscono o integrano i regolamenti dell'ONU. Per questo motivo è stata introdotta la dicitura «se esistente» nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».

c)

Per quanto riguarda le voci «Livello sonoro ammissibile» e «Dispositivi silenziatori di ricambio», nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» è stato aggiunto il regolamento (UE) n. 540/2014 in quanto abroga la direttiva 70/157/CEE e la sua applicazione è scaglionata nel tempo.

d)

La voce «Emissioni» è stata sostituita da «Emissioni di veicoli leggeri» in quanto il requisito relativo al reg. ONU n. 83 si applica solo ai veicoli delle categorie M1 e N1. Inoltre il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata; tale riferimento viene sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 e (UE) 2018/1832», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».

e)

Per quanto riguarda la voce «Convertitori catalitici di ricambio», il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata e sostituita dai regolamenti «(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».

f)

Per motivi di chiarezza sono stati inoltre modificati i nomi di alcune voci nella colonna «Oggetto», come nel caso delle due occorrenze di «Frenatura», sostituite con «Frenatura di veicoli pesanti» e «Frenatura di veicoli leggeri».

g)

Per quanto riguarda la voce «Inquinamento prodotto dai motori diesel», il riferimento alla direttiva 72/306/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 692/2008, che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1.

h)

Per quanto riguarda la voce «Emissioni di CO2 - Consumo di carburante», la direttiva 80/1268/CEE è stata sostituita dal «regolamento (CE) n. 692/2008», che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1; nella colonna «Oggetto» figura ora la voce «Emissioni di CO2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente», al fine di rispettare pienamente il campo di applicazione di tale regolamento.

i)

Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», il riferimento alla direttiva 80/1269/CEE è stato soppresso e sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1.

j)

Per quanto riguarda la voce «Emissioni di veicoli pesanti», il riferimento alla direttiva 2005/55/CE è stato sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011 e (UE) 2016/1718», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1. Inoltre la voce nella colonna «Oggetto» è stata rinominata «Emissioni di veicoli pesanti» in quanto il regolamento dell'ONU n. 49 si applica ai veicoli pesanti (ossia ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg).

(6)

La tabella 2 dell'appendice 2-C-2 rimane invariata.

(7)

La tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è stata modificata nel modo seguente:

a)

Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Frontale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS (Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore, Korea Motor Vehicle Safety Standards).

b)

Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Laterale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS.

c)

L'intera riga relativa al «Gancio di rimorchio» è stata sostituita. Nello specifico, «Gancio di rimorchio» è stato sostituito da «Dispositivi di rimorchio», in quanto «dispositivi di rimorchio» è il concetto ufficiale cui fa riferimento il regolamento (UE) n. 1005/2010. Inoltre, nella colonna «Requisiti» per i «Dispositivi di rimorchio» figura ora il «regolamento (UE) n. 1005/2010» anziché «77/389/CEE». Infine nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 20, punti 1, 2 e 4 KMVSS».

d)

Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», i riferimenti all'articolo 106, punti da 1 a 10, KMVSS sono stati soppressi dalla colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» per le voci «Proiettori», «Proiettori fendinebbia anteriori», «Proiettori di retromarcia», «Luci di ingombro», «Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione», «Luci posteriori», «Luci di arresto», «Luci di arresto montate centralmente in alto», «Indicatori di direzione», «Indicatori di direzione ausiliari» e «Proiettori fendinebbia posteriori», a seguito di una revisione delle KMVSS.

e)

Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Installazione», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora il riferimento agli «Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento agli «Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

f)

Nella tabella, nella colonna «Oggetto» alla voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione» sono state aggiunte le voci «Luci di marcia diurna» e «Luci d'angolo» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione».

g)

Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Luci di arresto montate centralmente in alto», in aggiunta alla soppressione dell'articolo 106, punto 8, KMVSS è stato soppresso anche l'articolo 43, paragrafo 3, KMVSS in quanto sostituito dall'«Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS» delle regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti.

h)

Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», è stata aggiunta la voce «Luci di posizione laterali» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione».

i)

Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Dispositivi catadiottrici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 49, paragrafi 1 e 2, e articolo 107 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

j)

Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 111 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 11, paragrafo 1, punto 2, e articolo 111 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

k)

Per quanto riguarda la voce «Dispositivi per garantire la visibilità del conducente», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi i riferimenti alle direttive «78/318/CEE» e «78/317/CEE» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti dai riferimenti al «Regolamento (UE) n. 1008/2010» o al «Regolamento (UE) n. 672/2010». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

l)

Per quanto riguarda la voce «Ancoraggi delle cinture di sicurezza», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS», che ha sostituito i precedenti riferimenti all'«Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 e articolo 103, paragrafi 1, 2, 3 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.

m)

Per quanto riguarda la voce «Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi, tra gli altri, i riferimenti alle «Direttive 2002/51/CE, 2003/77/CE, 97/24/CE, capitoli 5 e 9» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti, tra gli altri, dai riferimenti ai «Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

n)

Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli inferiori a 3,5 t», sono stati aggiunti i seguenti riferimenti nella colonna «Requisiti»: «Regolamenti (CE) n. 715/2007» e «(UE) n. 459/2012» in quanto si tratta dei regolamenti applicabili corrispondenti alle KMVSS. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

o)

Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli superiori a 3,5 t», nella colonna «Requisiti» il riferimento, tra l'altro, al «Regolamento (CE) n. 692/2008» è stato soppresso e sostituito, tra l'altro, dal riferimento ai «Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011» in quanto il «Regolamento (CE) n. 692/2008» non riguarda i veicoli pesanti. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.

p)

Per quanto riguarda la voce «Pneumatici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo, articoli 15, 18 e 19; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS»; questo riferimento ha sostituito il precedente riferimento alla «Legge sulla gestione della qualità, la sicurezza e il controllo dei prodotti industriali (QMSCIPA) (articoli 19, 20, 21); articolo 2, paragrafo 2, e articolo 19 delle norme di attuazione del QMSCIPA». Ciò è dovuto al fatto che il QMSCIPA è stato sostituito dalla «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo».

(8)

La tabella 2 dell'appendice 2-C-3 rimane invariata.

(9)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica, con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.


(1)  E/ECE/TRANS/505/Rev. 3.


ALLEGATO 1

Appendice 2-C-2

Tabella 1

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i)

Oggetto

Requisiti

Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti)  (1)

Livello sonoro ammissibile

Reg. ONU  (2) n. 51

Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014

Dispositivi silenziatori di ricambio

Reg. ONU n. 59

Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014

Emissioni di veicoli leggeri

Reg. ONU n. 83

Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012 (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832

Convertitori catalitici di ricambio

Reg. ONU n. 103

Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008

Serbatoi di carburante

Reg. ONU n. 34

 

Serbatoi di GPL

Reg. ONU n. 67

 

Serbatoi di GNC

Reg. ONU n. 110

 

Dispositivi di protezione posteriore

Reg. ONU n. 58

 

Sforzo sul comando sterzo

Reg. ONU n. 79

 

Serrature e cardini delle porte

Reg. ONU n. 11

 

Segnalatori acustici

Reg. ONU n. 28

 

Dispositivi per la visione indiretta

Reg. ONU n. 46

 

Frenatura di veicoli pesanti

Reg. ONU n. 13

 

Frenatura di veicoli leggeri

Reg. ONU n. 13H

 

Guarnizioni per freni

Reg. ONU n. 90

 

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Reg. ONU n. 10

 

Inquinamento prodotto dai motori diesel

Reg. ONU n. 24

Regolamento (CE) n. 692/2008

Finiture interne

Reg. ONU n. 21

 

Antifurto

Reg. ONU n. 18

 

Antifurto e immobilizzatori

Reg. ONU n. 116

 

Sistemi di allarme per veicoli

Reg. ONU n. 97

Reg. ONU n. 116

 

Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto

Reg. ONU n. 12

 

Resistenza dei sedili

Reg. ONU n. 17

 

Resistenza dei sedili (autobus)

Reg. ONU n. 80

 

Sporgenze esterne

Reg. ONU n. 26

 

Tachimetro

Reg. ONU n. 39

 

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Reg. ONU n. 14

 

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Reg. ONU n. 48

 

Catadiottri

Reg. ONU n. 3

 

Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto

Reg. ONU n. 7

 

Luci di marcia diurna

Reg. ONU n. 87

 

Luci di posizione laterali

Reg. ONU n. 91

 

Indicatori di direzione

Reg. ONU n. 6

 

Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

Reg. ONU n. 4

 

Proiettori (R2 e HS1)

Reg. ONU n. 1

 

Proiettori (sigillati)

Reg. ONU n. 5

 

Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

Reg. ONU n. 8

 

Proiettori (H4)

Reg. ONU n. 20

 

Proiettori (alogeni sigillati)

Reg. ONU n. 31

 

Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate

Reg. ONU n. 37

 

Proiettori con fonte luminosa a scarica

Reg. ONU n. 98

 

Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate

Reg. ONU n. 99

 

Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico)

Reg. ONU n. 112

 

Sistemi di fari direzionali anteriori

Reg. ONU n. 123

 

Proiettori fendinebbia anteriori

Reg. ONU n. 19

 

Luci posteriori per nebbia

Reg. ONU n. 38

 

Proiettori di retromarcia

Reg. ONU n. 23

 

Luci di stazionamento

Reg. ONU n. 77

 

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Reg. ONU n. 16

 

Dispositivi di ritenuta per bambini

Reg. ONU n. 44

 

Campo di visibilità anteriore del conducente

Reg. ONU n. 125

 

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Reg. ONU n. 121

 

Sistemi di riscaldamento

Reg. ONU n. 122

 

Poggiatesta (combinati con i sedili)

Reg. ONU n. 17

 

Poggiatesta

Reg. ONU n. 25

 

Emissioni di CO2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente

Reg. ONU n. 101

Regolamento (CE) n. 692/2008

Potenza del motore

Reg. ONU n. 85

Regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011

Emissioni di veicoli pesanti

Reg. ONU n. 49

Regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) 2016/1718

Protezione laterale

Reg. ONU n. 73

 

Vetri di sicurezza

Reg. ONU n. 43

 

Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi

Reg. ONU n. 30

 

Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi

Reg. ONU n. 54

 

Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio

Reg. ONU n. 64

 

Rumore di rotolamento

Reg. ONU n. 117

 

Dispositivi di limitazione della velocità

Reg. ONU n. 89

 

Dispositivi di attacco

Reg. ONU n. 55

 

Dispositivi di traino chiusi

Reg. ONU n. 102

 

Infiammabilità

Reg. ONU n. 118

 

Autobus

Reg. ONU n. 107

 

Resistenza della sovrastruttura (autobus)

Reg. ONU n. 66

 

Urto frontale

Reg. ONU n. 94

 

Urto laterale

Reg. ONU n. 95

 

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Reg. ONU n. 105

 

Protezione antincastro anteriore

Reg. ONU n. 93

 


(1)  Quando la terza colonna (Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti) è vuota, si intende che la regolamentazione corrispondente è identica al regolamento dell'ONU che figura nella seconda colonna (Requisiti).

(2)  Abbreviazione di «Regolamento dell'ONU», precedentemente «UNECE».


ALLEGATO 2

Appendice 2-C-3

Tabella 1

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii)

Oggetto

Requisiti

Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti

Protezione degli occupanti in caso di urto

Frontale

Reg. ONU n. 94

Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS  (1)

Laterale

Reg. ONU n. 95

Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS

Spostamento indietro del comando di sterzo

Reg. ONU n. 12

Articolo 89, paragrafo 1, punto 2, KMVSS

Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto

Reg. ONU n. 12

Articolo 89, paragrafo 1, punto 1, KMVSS

Sistemi di sedili

Reg. ONU n. 17

Articolo 97 KMVSS

Poggiatesta

Reg. ONU n. 17,

Reg. ONU n. 25,

RTM 7

Articoli 26 e 99 KMVSS

Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte

Reg. ONU n. 11,

RTM 1

Articolo 104, paragrafo 2, KMVSS

Urto, quadro strumenti

Reg. ONU n. 21

Articolo 88 KMVSS

Urto, schienale

Reg. ONU n. 21

Articolo 98 KMVSS

Urto, bracciolo

Reg. ONU n. 21

Articolo 100 KMVSS

Urto, parasole

Reg. ONU n. 21

Articolo 101 KMVSS

Impatto, retrovisore interno

Reg. ONU n. 46

Articolo 108 KMVSS

Dispositivi di rimorchio

Regolamento (UE) n. 1005/2010

Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS

Protezione antincastro posteriore

Reg. ONU n. 58

Articolo 19, paragrafo 4, e articolo 96 KMVSS

Sistema di illuminazione e di segnalazione

Installazione

Reg. ONU n. 48

Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS

Proiettori

Regg. ONU nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37

Regg. ONU nn. 98, 99, 112, 113, 123

Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 3, KMVSS

 

Proiettori fendinebbia anteriori

Reg. ONU n. 19

Articolo 38-2, paragrafo 1, KMVSS

Luci di marcia diurna

Reg. ONU n. 87

Articolo 38-4 KMVSS

Luci d'angolo

Reg. ONU n. 119

Articolo 38-5 KMVSS

Proiettori di retromarcia

Reg. ONU n. 23

Articolo 39 KMVSS

Luci di ingombro

Reg. ONU n. 7

Articolo 40 KMVSS

Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione

Reg. ONU n. 4

Articolo 41 KMVSS

Luci posteriori

Reg. ONU n. 7

Articolo 42 KMVSS

Luci di arresto

Reg. ONU n. 7

Articolo 43, paragrafo 1, KMVSS

Luci di arresto montate centralmente in alto

Reg. ONU n. 7

Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS

Indicatori di direzione

Reg. ONU n. 6

Articolo 44 KMVSS

Indicatori di direzione ausiliari

Reg. ONU n. 7

Articolo 44 KMVSS

Luci di posizione laterali

Reg. ONU n. 91

Articolo 44-2 KMVSS

Proiettori fendinebbia posteriori

Reg. ONU n. 38

Articolo 38-2, paragrafo 2, KMVSS

Dispositivi catadiottrici

Reg. ONU n. 70,

Reg. ONU n. 3

Articolo 49 KMVSS

Visibilità del conducente

Reg. ONU n. 46

Articolo 50 KMVSS, articolo 94

Potenza del motore

Reg. ONU n. 85

Articolo 111 KMVSS

Dispositivi per garantire la visibilità del conducente

Tergicristallo

Regolamento (UE) n. 1008/2010

Articolo 51, paragrafo 2, e articolo 109, punto 1, KMVSS

Dispositivo di sbrinamento

Regolamento (UE) n. 672/2010

Articolo 109, punto 2, KMVSS

Dispositivo di disappannamento

Regolamento (UE) n. 672/2010

Articolo 109, punto 3, KMVSS

Lavacristallo

Regolamento (UE) n. 1008/2010

Articolo 109, punto 4, KMVSS

Freni per autovetture

Reg. ONU n. 13H

Articolo 15 e articolo 90, punto 1, KMVSS

Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi

Reg. ONU n. 13

Articolo 15 e articolo 90, punto 2, KMVSS

Sistema di frenatura per rimorchi

Reg. ONU n. 13

Articolo 15 e articolo 90, punto 3, KMVSS

Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi

Reg. ONU n. 13

Articolo 15 e articolo 90, punto 4, KMVSS

Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi

Reg. ONU n. 13

Articolo 15 e articolo 90, punto 5, KMVSS

Sforzo sul comando sterzo

Reg. ONU n. 79

Articolo 14

e articolo 89, paragrafo 2, KMVSS

Limitatore di velocità

Reg. ONU n. 89

Articolo 110-2 KMVSS

Tachimetro

Reg. ONU n. 39

Articolo 110 KMVSS

Compatibilità elettromagnetica

Reg. ONU n. 10

Articolo 111-2 KMVSS

Perdita di combustibile in caso di urto

Reg. ONU n. 34,

Reg. ONU n. 94,

Reg. ONU n. 95

Articolo 91 KMVSS

Urto, paraurti

Reg. ONU n. 42

Articolo 93 KMVSS

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Reg. ONU n. 14,

Reg. ONU n. 16

Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS

Ancoraggi dei seggiolini per bambini

Reg. ONU n. 14

Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS

Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento e rumore di passaggio dei veicoli (4 ruote)

Reg. ONU n. 28,

Reg. ONU n. 51

Articoli 35 e 53 KMVSS, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente  (2) (MOE)

Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli

Reg. ONU n. 40,

Reg. ONU n. 41,

Reg. ONU n. 47

Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014

Articolo 46 CACA  (3) e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE

Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)

Veicoli inferiori a 3,5 t

Reg. ONU n. 83,

Reg. ONU n. 24

Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 459/2012

Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE

Veicoli superiori a 3,5 t

Reg. ONU n. 49

Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011

Pneumatici

Regg. ONU nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109

Articoli 15, 18, e 19 della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo;

articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo;

articolo 12, paragrafo 1, KMVSS


(1)  Precedentemente «Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore» (Korea Motor Vehicle Safety Standards), rinominate «Regole sulle prestazioni e sulle norme relative ai veicoli a motore e loro parti» (Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts) dal 1o luglio 2014.

(2)  Ministero dell'Ambiente della Corea.

(3)  Legge sulla conservazione dell'aria pulita della Corea.


Top