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Document 22021D0187
Decision of the EEA Joint Committee No 125/2018 of 6 July 2018 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2021/187]
Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/187]
Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/187]
GU L 67 del 25.2.2021, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 4.2 punto 105 | ||
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 4.2 punto 84 trattino |
25.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 125/2018
del 6 luglio 2018
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/187]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/187 della Commissione, del 6 febbraio 2018, che modifica l’allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’approvazione del programma di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna in Italia (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte 4.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificata:
1. |
Al punto 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 104 [Decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione] è inserito il seguente punto:
Questo atto non si applica all’Islanda.» |
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2018/187 e (UE) 2018/193 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 36.
(2) GU L 36 del 9.2.2018, pag. 18.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.