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Document 22021D0035

    Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2021/35]

    C/2020/8740

    GU L 15 del 18.1.2021, p. 34–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/35/oj

    18.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 15/34


    DECISIONE n. 2/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

    dell’11 dicembre 2020

    che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2021/35]

    IL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA,

    visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera («il Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

    (2)

    A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo.

    (3)

    La Svizzera prevede di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con decisione n. 2/2019 (4) il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le nuove disposizioni sostanziali di tali direttive e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea in attesa di una modifica dell’accordo nell’ambito delle procedure applicabili. Dette disposizioni transitorie si applicano fino al 31 dicembre 2020.

    (4)

    In attesa dell’integrazione delle restanti disposizioni sostanziali, le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovrebbero applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

    (5)

    È opportuno fissare la data in cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità dovrebbero essere rivedute, ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento, in concomitanza con la data della prossima riunione del Comitato, e comunque entro il 30 giugno 2021.

    (6)

    I casi specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, che possono essere previsti per ciascuna specifica tecnica di interoperabilità al fine di preservare in modo adeguato la compatibilità del sistema ferroviario esistente, per quanto riguarda sia la rete sia i veicoli, dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’accordo.

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato 1 dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    L’articolo 6 della decisione n.°2/2019 è così modificato:

    «Articolo 6

    1.   Le norme nazionali e i casi specifici svizzeri possono completare le prescrizioni dell’Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme e casi specifici riguardano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell’allegato 1 dell’accordo.

    2.   La Svizzera comunica all’Agenzia le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.

    3.   L’allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione. Se la compatibilità con il diritto dell’Unione non è stata stabilita entro il 30 giugno 2021, tali regole nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.».

    Articolo 3

    L’articolo 8, secondo comma, della decisione n.°2/2019 è così modificato:

    «Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2021.».

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Berna, l’11 dicembre 2020

    Per la Confederazione svizzera

    Il presidente

    Peter FÜGLISTALER

    Per l’Unione europea

    La capo della delegazione dell’Unione europea

    Elisabeth WERNER


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

    (2)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

    (3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

    (4)  Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 13 dicembre 2019, relativa alla misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO 1

    DISPOSIZIONI APPLICABILI

    Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:

    Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea

    SEZIONE 1 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE

    Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

    Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

    Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo:

    a)

    l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente;

    b)

    la Confederazione Svizzera potrà esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e con l’accordo dell’Unione europea;

    c)

    le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

    Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

    Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).

    Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

    Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

    Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

    SEZIONE 2 – NORME SOCIALI

    Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

    Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

    Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

    Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

    Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

    Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1).

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).

    SEZIONE 3 – NORME TECNICHE

    Veicoli a motore

    Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

    Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

    Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).

    Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

    Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

    Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

    Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33).

    Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).

    Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).

    Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1).

    Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).

    Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

    Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3).

    Trasporto di merci pericolose

    Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

    Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58).

    Ai fini del presente accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

    1.   Trasporto su strada

    Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

    RO - a - CH - 1

    Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

    Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    RO - a - CH - 2

    Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

    Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    RO - a - CH - 3

    Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

    Contenuto della legislazione nazionale: i veicoli e le cisterne/i container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3.10, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

    RO - bi - CH - 1

    Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.

    Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

    Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    RO - bi - CH - 2

    Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione

    Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

    Osservazioni: Il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    RO - bi - CH - 3

    Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punto 8.2.1.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

    Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

    Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

    Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    2.   Trasporto per ferrovia

    Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

    RA - a - CH - 1

    Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

    Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 6.8.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

    Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC, del 3 dicembre 1996, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, capitolo 6.14, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    RA - a - CH - 2

    Oggetto: documento di trasporto.

    Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

    Contenuto della legislazione nazionale: È possibile utilizzare un termine collettivo nel documento di trasporto, se tale documento è accompagnato da un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC, del 3 dicembre 1996, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

    Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

    SEZIONE 4 – DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

    Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

    Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

    Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

    Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Con-siglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).

    Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferrovi-ario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22).

    Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).

    Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).

    Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20).

    Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il docu-mento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comuni-tario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1) modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15).

    Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1).

    Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

    Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

    Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13).

    Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

    Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).

    Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103).

    Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32), modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

    Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).

    Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

    Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6).

    Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

    Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).

    In Svizzera si applica la seguente norma nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

    CH-TSI PRM-001 (versione 2.0 del novembre 2020): Accesso autonomo ai veicoli (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1300/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021).

    Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

    Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

    In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

    CH-TSI LOC&PAS-001 (versione 1.0 del giugno 2015): Larghezza dell’archetto del pantografo;

    CH-TSI LOC&PAS-002 (versione 1.0 del luglio 2016): Tracciato degli scambi stretto/prove per la circolazione sugli scambi (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-003 (versione 1.0 del luglio 2016): Raggi di curvatura stretti r < 250 m (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-004 (versione 1.0 del luglio 2016): Sforzo di spostamento del binario (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS 005 (versione 1.0 del luglio 2016): Difetto di sopraelevazione (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-006 (versione 1.0 del luglio 2016): Approvazione di veicoli con tecnica d’inclinazione secondo la categoria N (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-007 (versione 1.0 del giugno 2015): Ungibordini (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0 del giugno 2015): Emissioni dei gas di scarico dei veicoli termici (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 2016/1628, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-011 (versione 1.0 del luglio 2016): Limitazione della potenza di trazione (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-012 (versione 1.0 del luglio 2016): Ammettenza;

    CH-TSI LOC&PAS 013 (versione 1.0 del luglio 2016): Interazione pantografo/linea di contatto;

    CH-TSI LOC&PAS-014 (versione 1.0 del luglio 2016): Compatibilità con dispositivi d’annuncio di binario libero (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-017 (versione 1.0 del luglio 2016): Sagoma — in generale (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0 del giugno 2019): «Non leading input signal»(norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0 del giugno 2019): Segnale «Sleeping» in comando multiplo (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-022 (versione 2.1 del novembre 2020): Richiamo della frenatura imposta (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0 del giugno 2019): Azionamento impedito per la separazione dell’equipaggiamento ETCS di bordo (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-026 (versione 2.0 del giugno 2019): Divieto di SIGNUM/ZUB su veicoli con ERTMS/ETCS Baseline 3;

    CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0 del giugno 2019): Radiotelecomando manuale nel servizio di manovra (regime d’esercizio «Shunting») (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-028 (versione 1.0 del luglio 2016): Sagoma, zona delle porte (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-030 (versione 1.0 del luglio 2016): Impiego di sistemi di frenatura che non generano forze di aderenza (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1 del novembre 2020): Disinserimento sicuro della trazione (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1 del novembre 2020): Sufficienti prestazioni di frenatura in caso di frenatura imposta (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0 del giugno 2019): Veicoli con banco di guida per entrambe le direzioni di marcia (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI LOC&PAS-037: (versione 1.0 del giugno 2019): Freno di servizio (service brake) ETCS (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 30 giugno 2021).

    Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

    Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

    Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17)

    Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). In Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 7 (paragrafi da 1 a 3), da 8 a 10, 12, 15, 17, 21 (senza il paragrafo 7), da 22 a 25, da 27 a 42, 44, 45 e 49, nonché gli allegati II, III e IV.

    Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). In Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 9, 10 (senza paragrafo 7), 13, 14 e 17, nonché l’allegato III.

    Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

    In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

    CH-TSI CCS-003 (versione 2.0 del giugno 2019): Attivazione/disattivazione della trasmissione del pacchetto 44 al sistema SIGNUM/ZUB;

    CH-TSI CCS-005 (versione 2.0 del giugno 2019): Attestazione «Quality of Service» per la radiocomunicazione di dati GSM-R (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-006 (versione 2.1 del novembre 2020): Perdita «non leading permitted» nel regime d’esercizio «Non Leading»(norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-007 (versione 3.0 del novembre 2020): Norme concernenti le curve di frenatura per ERTMS/ETCS Baseline 2;

    CH-TSI CCS-008 (versione 3.0 del novembre 2020): Implementazione minima di «Change Request»(norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-011 (versione 2.0 del giugno 2019): Funzionalità degli Euroloop;

    CH-TSI CCS-015 (versione 2.0 del giugno 2019): Controllo contemporaneo di due canali dati GSM-R;

    CH-TSI CCS-016 (versione 3.0 del novembre 2020): Impiego di una progettazione specifica del paese (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-018 (versione 2.0 del giugno 2019): Divieto del Level STM/NTC per SIGNUM/ZUB;

    CH-TSI CCS-019 (versione 3.0 del novembre 2020): Ripresa e visualizzazione automatica di dati treno (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-022 (versione 2.0 del giugno 2019): Circolazione a ritroso nel regime d’esercizio «Unfitted»;

    CH-TSI CCS-023 (versione 2.0 del giugno 2019): Visualizzazione di messaggi di testo;

    CH-TSI CCS-024 (versione 2.0 del giugno 2019): Dati del treno: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN;

    CH-TSI CCS-026 (versione 2.1 del novembre 2020): Online Monitoring dell’equipaggiamento della tratta sul veicolo (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-032 (versione 2.1 del novembre 2020): Immissione unica del numero di treno per l’equipaggiamento ETCS di bordo e la GSM-R CabRadio (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-033 (versione 1.1 del novembre 2020): Funzionalità GSM-R Voice (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-034 (versione 1.0 del giugno 2019): Regime d’esercizio «Non Leading»;

    CH-TSI CCS-035 (versione 1.0 del giugno 2019): Testi da visualizzare sulla DMI (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-036 (versione 2.0 del novembre 2020): Immunità alle interferenze GSM-R (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-037 (versione 1.1 del novembre 2020): SIL2 DMI (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-TSI CCS-038 (versione 1.1 del novembre 2020): Rivelazione in caso di notevole ampliamento dell’intervallo di confidenza dell’odometria (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-CSM-RA-001 (versione 1.0 del giugno 2019): Programma di attestazione della sicurezza per l’ottenimento di un’omologazione ETCS in Svizzera (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-CSM-RA-002 (versione 1.0 del giugno 2019): Requisiti in caso di velocità superiore a 200 km/h (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021);

    CH-CSM-RA-003 (versione 1.0 del giugno 2019): Qualità dei dati treno (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 30 giugno 2021).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

    Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

    Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).

    In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

    CH-TSI OPE-006 (versione 1.0 del luglio 2020): Processi legati all’esercizio ferroviario: concetti di comunicazione;

    CH-TSI OPE-007 (versione 1.0 del luglio 2020): Processi legati all’esercizio ferroviario, non basati sulla STI OPE;

    CH-TSI OPE-008 (versione 1.0 del luglio 2020): Regolamenti che riguardano esclusivamente i gestori dell’infrastruttura (GI) o le imprese di trasporto ferroviario.

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).

    Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 390).

    SEZIONE 5 – ALTRI SETTORI

    Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

    Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

    Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

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