ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COREA,
dall'altra,
di seguito denominate congiuntamente «le parti contraenti»,
CONSTATANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra diversi Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi sono incompatibili con il diritto dell'Unione europea,
CONSTATANDO che tra diversi Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Corea sono stati conclusi vari accordi bilaterali sui servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e i trattati UE,
CONSTATANDO che l'Unione europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda vari aspetti che possono essere inclusi negli accordi bilaterali sui servizi aerei tra gli Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi,
CONSTATANDO che, a norma del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono la possibilità che i cittadini di tali paesi terzi acquisiscano la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità del diritto dell'Unione europea,
RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto dell'Unione europea e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Corea fornirà una solida base giuridica per i servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea e garantirà la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che non è necessario modificare o sostituire le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei tra Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Corea che non sono in contrasto con il diritto dell'Unione europea,
CONSTATANDO che le modifiche degli accordi bilaterali sui servizi aerei tra Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Corea confermerebbero le eccellenti relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea in materia di trasporti aerei, e
CONSTATANDO che, con il presente accordo, l'Unione europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, compromettere l'equilibrio fra i vettori dell'Unione e quelli della Repubblica di Corea, né prevalere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo:
a)
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per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell'Unione europea;
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b)
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per «trattati UE» si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
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c)
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per «parte contraente» si intende una parte contraente del presente accordo;
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d)
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per «parte» si intende la parte contraente del pertinente accordo bilaterale sui servizi aerei;
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e)
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per «vettore aereo» si intende anche una compagnia aerea.
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2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione, autorizzazione e revoca
1. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dalla Repubblica di Corea, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte della Repubblica di Corea, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
3. Una volta ricevuta la designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché le domande di autorizzazione di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di un vettore o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo, rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, purché:
a)
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nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
i)
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il vettore aereo sia stabilito, conformemente ai trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione europea;
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ii)
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l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;
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iii)
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il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e
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iv)
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il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;
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b)
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nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea:
i)
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la Repubblica di Corea eserciti e mantenga un effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo; e
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ii)
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una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo del vettore aereo appartengano alla Repubblica di Corea, a cittadini della Repubblica di Corea o a entrambi e il vettore aereo sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica di Corea;
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c)
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la compagnia aerea designata soddisfi i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla parte che esamina la domanda o le domande.
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4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra parte qualora:
a)
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nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
i)
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il vettore aereo non sia stabilito, conformemente ai trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione europea;
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ii)
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l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione;
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iii)
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il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio;
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iv)
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il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;
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v)
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il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica di Corea ed un altro Stato membro e la Repubblica di Corea possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; o
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vi)
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il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale sui servizi aerei fra la Repubblica di Corea e tale Stato membro, e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico al vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea;
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b)
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nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea:
i)
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la Repubblica di Corea non eserciti o mantenga un effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo; o
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ii)
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una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo del vettore aereo non appartengano alla Repubblica di Corea, a cittadini della Repubblica di Corea o a entrambi o il vettore aereo non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica di Corea;
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c)
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la compagnia aerea designata non soddisfi i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla parte che concede tali diritti.
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5. Nell'esercitare i suoi diritti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, fatti salvi i suoi diritti ai sensi della lettera a), punti v) e vi), del medesimo paragrafo del presente articolo, la Repubblica di Corea non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri sulla base della nazionalità.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Il paragrafo 2 del presente articolo integra le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro («primo Stato membro») ha designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti della Repubblica di Corea ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra il primo Stato membro e la Repubblica di Corea si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l'autorizzazione di esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Il paragrafo 2 del presente articolo integra le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna delle disposizioni elencate nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito nel suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I:
a)
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favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza;
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b)
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rafforza gli effetti di accordi, decisioni o pratiche concordate di cui alla lettera a); o
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c)
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delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.
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2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non si applicano.
Articolo 6
Allegati dell'accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante mutuo consenso scritto.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultima data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica di Corea che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati a titolo provvisorio sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti i suddetti accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore.
Articolo 9
Denuncia
1. In caso di denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato I, tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione cessano contestualmente di avere efficacia.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui è denunciato l'ultimo di tali accordi.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì 25 giugno 2020 in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.