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Document 22020D0487

    Decisione n. 1/2019 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito del 4 dicembre 2019 che modifica tale convenzione [2020/487]

    PUB/2020/109

    GU L 103 del 3.4.2020, p. 47–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/487/oj

    3.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 103/47


    DECISIONE n. 1/2019 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC ISTITUITO DALLA CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO

    del 4 dicembre 2019

    che modifica tale convenzione [2020/487]

    IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

    vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

    considerando quanto segue:

    1)

    A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) (di seguito «la convenzione»), il comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto UE-PTC»)può adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

    2)

    Le disposizioni della convenzione relative alla semplificazione del transito consistente nell’uso del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo si applicano dal 1o maggio 2018. La precedente semplificazione del transito per il trasporto aereo poteva essere utilizzata solo fino al 1o maggio 2018. Si dovrebbero pertanto modificare di conseguenza tutti i riferimenti alla precedente semplificazione del transito per il trasporto aereo.

    3)

    Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che stabilisce un quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell’Unione, è entrato in vigore il 24 maggio 2018. Tale regolamento ha abrogato il precedente atto giuridico in materia, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È pertanto opportuno sostituire tutti i riferimenti alla direttiva 95/46/CE contenuti nell’appendice I della convenzione con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679.

    4)

    L’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4), che stabilisce le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per essere autorizzati a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o un esonero dalla garanzia, è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione (5). A seguito di detta modifica è stato eliminato il requisito relativo alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti come condizione autonoma, in quanto l’esperienza pratica ha dimostrato che tale condizione era interpretata in modo troppo restrittivo ed era incentrata solo sulla disponibilità di contante. La valutazione della capacità degli operatori economici di pagare l’intero importo dell’obbligazione dovrebbe pertanto essere integrata nella valutazione della loro situazione finanziaria. L’articolo 75 dell’appendice I della convenzione ricalca le disposizioni dell’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    5)

    Attualmente le condizioni in base alle quali le merci trasportate attraverso il «Corridor-T2» mantengono la loro posizione doganale di merci unionali sono stabilite nel titolo I, articolo 2 bis, dell’appendice II della convenzione, il cui ambito di applicazione è limitato alle merci non vincolate al regime di esportazione. Tale restrizione per le merci unionali che transitano attraverso il «Corridor-T2» non era stata stabilita intenzionalmente. Pertanto, l’articolo 2 bis dell’appendice II della convenzione dovrebbe essere soppresso dal titolo I e un nuovo articolo dovrebbe essere inserito in un nuovo titolo I bis, in base al quale tale restrizione non si applicherebbe.

    6)

    A seguito della notifica, da parte della Macedonia del Nord, alle Nazioni Unite e all’Unione europea dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa a decorrere dal 15 febbraio 2019, il paese precedentemente denominato «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è diventato «la Repubblica di Macedonia del Nord». È pertanto opportuno modificare l’appendice III e l’appendice III bis della convenzione per tener conto del cambiamento di denominazione di tale paese e del rispettivo codice paese.

    7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L’appendice I della convenzione è modificata conformemente all’allegato A della presente decisione.

    2.   L’appendice II della convenzione è modificata conformemente all’allegato B della presente decisione.

    3.   L’appendice III della convenzione è modificata conformemente all’allegato C della presente decisione.

    4.   L’appendice III bis della convenzione è modificata conformemente all’allegato D della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Skopje, il 4 dicembre 2019

    Per il comitato congiunto

    Il presidente

    Gjoko TANASOSKI


    (1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

    (2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 11).


    ALLEGATO A

    L’appendice I della convenzione è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione della convenzione sia effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).»;

    (1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

    2)

    all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;»;

    3)

    l’articolo 55 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea;»;

    b)

    al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

    4)

    all’articolo 57, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

    5)

    l’articolo 75, paragrafo 2, è così modificato:

    a)

    alla lettera a), il punto vi) è soppresso;

    b)

    alla lettera b), il punto vii) è soppresso;

    c)

    alla lettera c), il punto xii) è soppresso;

    6)

    all’articolo 75 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.

    Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 2, lettera a), punto v), del paragrafo 2, lettera b), punto vi), e del paragrafo 2, lettera c), punto xi), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia.

    Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali del richiedente connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.»;

    7)

    il titolo del capo VII è sostituito dal seguente:

    «Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo»;

    8)

    l’articolo 111 è soppresso.


    (1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;»


    ALLEGATO B

    L’appendice II della convenzione è così modificata:

    1)

    il titolo del titolo I è sostituito dal seguente:

    «PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI»;

    2)

    l’articolo 2 bis è soppresso;

    3)

    è inserito il seguente titolo I bis:

    «TITOLO I bis

    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NON MODIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI PER LE MERCI TRASPORTATE ATTRAVERSO UN «CORRIDOR-T2»

    Articolo 21 bis

    Presunzione della posizione doganale di merci unionali

    1.   Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se:

    a)

    il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro dell’Unione europea;

    b)

    il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»;

    c)

    il transito attraverso un paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale paese di transito comune; e

    d)

    l’azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2».

    2.   Il paese di transito comune tiene informato il comitato congiunto di cui all’articolo 14 della convenzione, o un gruppo di lavoro istituito da detto comitato sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo, sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio e sulle aziende ferroviarie autorizzate ad avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.».


    ALLEGATO C

    L’appendice III della convenzione è così modificata:

    1)

    nell’allegato B1, i termini «MK (1) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «MK Repubblica di Macedonia del Nord» e la nota 1) è soppressa;

    2)

    nell’allegato B6, titolo III, il codice «MK (1)» è sostituito dal codice «MK»;

    3)

    nell’allegato C1, punto 1, i termini «dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

    4)

    nell’allegato C2, punto 1, i termini «dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

    5)

    nell’allegato C4, punto 1, i termini «dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

    6)

    nell’allegato C5, punto 7, i termini «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord»;

    7)

    nell’allegato C6, punto 6, i termini «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord».


    ALLEGATO D

    Nell’appendice III bis, allegato A1 bis, titolo IV, della convenzione il codice «MK (1)» è sostituito dal codice «MK».


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