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Document 22020D0071

    Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/71]

    GU L 26 del 30.1.2020, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/71/oj

    30.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/35


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 54/2018

    del 23 marzo 2018

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/71]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

    (9)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32017 R 1455: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017 (GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 28),

    32017 R 1496: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 7),

    32017 R 1511: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115),

    32017 R 1527: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017 (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3),

    32017 R 1529: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 1),

    32017 R 1530: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 4),

    32017 R 1531: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6).»

    2.

    Dopo il punto 13zzzzzzzy (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

    «13zzzzzzzz.

    32017 R 1455: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 28).

    13zzzzzzzza.

    32017 R 1496: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 218 del 24.8.2016, pag. 7).

    13zzzzzzzzb.

    32017 R 1526: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 1).

    13zzzzzzzzc.

    32017 R 1529: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 1).

    13zzzzzzzzd.

    32017 R 1531: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1455, (UE) 2017/1496, (UE) 2017/1511, (UE) 2017/1526, (UE) 2017/1527, (UE) 2017/1529, (UE) 2017/1530 e (UE) 2017/1531 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 28.

    (2)  GU L 218 del 24.8.2017, pag. 7.

    (3)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115.

    (4)  GU L 231 del 7.9.2017, pag. 1.

    (5)  GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3.

    (6)  GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 1.

    (7)  GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 4.

    (8)  GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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