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Document 22019D1913

Decisione n. 1/2019 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione Commercio del 18 ottobre 2019 che aggiorna l’allegato III-A dell’accordo di associazione [2019/1913]

PUB/2019/90

GU L 296 del 15.11.2019, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1913/oj

15.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/30


DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 18 ottobre 2019

che aggiorna l’allegato III-A dell’accordo di associazione [2019/1913]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in particolare l’articolo 47,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016 conformemente al suo articolo 431.

(2)

L’articolo 47 dell’accordo stabilisce che la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento all’acquis dell’Unione conformemente a quanto disposto dagli allegati III-A e III-B dell’accordo e che l’allegato III-A dell’accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio».

(3)

Diversi atti dell’Unione elencati nell’allegato III-A dell’accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell’Unione successivamente alla sigla dell’accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell’Unione sono stati notificati alla Georgia.

(4)

È necessario aggiornare l’allegato III-A dell’accordo in modo che rispecchi l’evoluzione dell’acquis dell’Unione elencato in tale allegato.

(5)

A fini di chiarezza, l’allegato III-A dell’accordo dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito.

(6)

È opportuno prevedere un periodo che consenta alla Georgia di attuare i nuovi atti dell’Unione nella sua legislazione interna. Nuovi termini per il ravvicinamento della legislazione della Georgia agli atti dell’Unione elencati nell’allegato III-A dovrebbero pertanto essere indicati in tale allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III-A dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019

Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio»

Il president

G. ARVELADZE

Segretari

M. GABUNIA

R. MENGEL-JØRGENSEN


ALLEGATO

«ALLEGATO III-A

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO

Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive «nuovo approccio» e «approccio globale» dell’Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.

1.

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (1)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

2.

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (2)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

3.

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (3)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

4.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (4)

Calendario: nel corso del 2013

5.

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (5)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

6.

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE 6

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

7.

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (6)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

8.

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (8)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

9.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (9)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

10.

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (10)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

11.

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (11)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

12.

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (12)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

13.

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (13)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

14.

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (14)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

15.

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (15)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

16.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (16)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

17.

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli  (17)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

18.

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio  (18)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

19.

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (19)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

20.

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)  (20)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

».

(1)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

(3)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(5)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

(6)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

(7)  GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

(8)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

(9)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(10)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(11)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

(12)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(13)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

(14)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

(15)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

(16)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(17)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(18)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(19)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

(20)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.


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