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Document 22019D0205

    Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]

    GU L 36 del 7.2.2019, p. 44–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/205/oj

    7.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/44


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 93/2017

    del 5 maggio 2017

    che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (3), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87.

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (7).

    (8)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (8).

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (10)

    Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (11)

    La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (12)

    La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (13)

    La decisione 2011/280/UE della Commissione (13) abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione (14), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (14)

    I gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati EFTA non dovrebbero essere considerati gestori di paesi terzi ai fini della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas.

    (15)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    il testo del punto 20 [Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

    «32009 R 0714: Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15), modificato da:

    32013 R 0543: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 6, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

    b)

    nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 17, paragrafo 5, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

    “i)

    nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

    ii)

    l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;

    iii)

    l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;

    iv)

    l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

    Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

    Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

    Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

    Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

    v)

    in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*1), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;

    vi)

    gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

    (*1)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

    c)

    all'articolo 20 è aggiunto quanto segue:

    “Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le richieste della Commissione relative alle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono rivolte all'impresa interessata dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

    d)

    all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

    “Per le imprese interessate negli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sono svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

    e)

    all'articolo 23 è aggiunto quanto segue:

    “I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 23, ma non hanno diritto di voto.”».

    (*1)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

    2.

    Il testo del punto 22 (Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

    «32009 L 0072: Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

    a)

    i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;

    b)

    la direttiva non si applica ai cavi elettrici e alle relative strutture da un punto di connessione onshore a impianti per la produzione di petrolio;

    c)

    l'articolo 7, paragrafo 2, lettera j), non si applica agli Stati EFTA;

    d)

    l'articolo 9, paragrafo 1, si applica agli Stati EFTA a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017;

    e)

    all'articolo 10, paragrafo 7, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

    f)

    l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;

    g)

    all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), i termini “l'Agenzia” sono sostituiti dai termini “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

    h)

    l'articolo 37, paragrafo 1, lettera s), non si applica agli Stati EFTA;

    i)

    all'articolo 40, paragrafo 1, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

    j)

    all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

    “L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta, Liechtenstein e/o Islanda. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

    Se è in grado di dimostrare, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'esistenza di seri problemi per la gestione dei suoi sistemi, l'Islanda può chiedere deroghe agli articoli 26, 32 e 33 che possono esserle concesse dall'Autorità di vigilanza EFTA. Prima di adottare una decisione, l'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA e la Commissione delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”;

    k)

    i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 46, ma non hanno diritto di voto.».

    3.

    Il testo del punto 23 (Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

    «32009 L 0073: Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

    a)

    i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;

    b)

    la direttiva non si applica all'Islanda;

    c)

    all'articolo 2, paragrafo 11, è aggiunto quanto segue:

    “l'espressione ‘impianto GNL’ non comprende gli impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.”;

    d)

    all'articolo 2, paragrafo 12, è aggiunto quanto segue:

    “l'espressione ‘gestore del sistema GNL’ non comprende i gestori di impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.”;

    e)

    l'articolo 6 non si applica agli Stati EFTA;

    f)

    all'articolo 10, paragrafo 7, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

    g)

    l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;

    h)

    nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 36, paragrafo 4, terzo comma, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

    “i)

    nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

    ii)

    l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;

    iii)

    l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;

    iv)

    l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

    Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

    Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma della presente direttiva, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

    Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

    Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

    v)

    in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*2), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;

    vi)

    gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

    (*2)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

    i)

    all'articolo 36, paragrafi 8 e 9, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

    j)

    all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), i termini «l'Agenzia» sono sostituiti dai termini “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

    k)

    all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafi 4 e 5, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

    l)

    all'articolo 49, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

    “Le seguenti zone geograficamente circoscritte della Norvegia sono esentate dall'applicazione degli articoli 24, 31 e 32 per un massimo di venti anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017:

    i)

    Jæren e Ryfylke,

    ii)

    Hordaland.

    L'autorità di regolamentazione della Norvegia decide ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017, se sia necessario mantenere la deroga. L'autorità di regolamentazione della Norvegia notifica al Comitato misto SEE e all'Autorità di vigilanza EFTA la sua decisione e la valutazione su cui si basa. L'Autorità di vigilanza EFTA può adottare, entro due mesi dal giorno in cui riceve la decisione, una decisione in cui chiede all'autorità di regolamentazione della Norvegia di modificare o ritirare la sua decisione. Questo periodo può essere prorogato con l'accordo dell'Autorità di vigilanza EFTA e dell'autorità di regolamentazione della Norvegia. L'autorità di regolamentazione della Norvegia ottempera alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA entro un mese e ne informa il Comitato misto SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

    m)

    all'articolo 49, il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

    “L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta e/o Liechtenstein.”;

    n)

    i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 51, ma non hanno diritto di voto.».

    (*2)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

    4.

    Il testo del punto 27 (Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

    «32009 R 0715: Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, modificato da:

    32010 D 0685: Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67),

    32012 D 0490: Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    il regolamento non si applica all'Islanda;

    b)

    all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 20, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

    c)

    i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 28, ma non hanno diritto di voto.”;

    d)

    all'articolo 30, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”.»

    5.

    Dopo il punto 46 (Decisione 2013/114/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

    «47.

    32009 R 0713: Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (“Agenzia”), di tutti i suoi organi preparatori, compresi i gruppi di lavoro, i comitati e le task force, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, senza diritto di voto;

    b)

    fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA;

    c)

    per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;

    d)

    nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

    “i)

    nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

    ii)

    l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;

    iii)

    l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;

    iv)

    l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

    Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

    Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

    Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

    Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

    v)

    in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*3), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;

    vi)

    gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

    (*3)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

    e)

    all'articolo 12 è aggiunto quanto segue:

    “Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del consiglio di amministrazione, ma non hanno diritto di voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.”;

    f)

    all'articolo 14 è aggiunto quanto segue:

    “Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato dei regolatori e a tutti gli organi preparatori dell'Agenzia. Esse non hanno diritto di voto nel comitato dei regolatori. Il regolamento interno del comitato dei regolatori dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.”;

    g)

    le disposizioni dell'articolo 19 sono sostituite da quanto segue:

    “Se il ricorso riguarda una decisione dell'Agenzia in un caso in cui siano coinvolte nella controversia anche le autorità nazionali di regolamentazione di uno o più Stati EFTA, la commissione dei ricorsi invita le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. Le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati possono presentare osservazioni orali. Qualora la commissione dei ricorsi modifichi, sospenda o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto di decisione dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

    h)

    le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA;

    i)

    all'articolo 21 è aggiunto quanto segue:

    “Gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.”;

    j)

    all'articolo 27 è aggiunto quanto segue:

    “Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.”;

    k)

    all'articolo 28 è aggiunto quanto segue:

    “In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

    In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.”;

    l)

    all'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

    “Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.”;

    m)

    all'articolo 32 è aggiunto quanto segue:

    “I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 32, ma non hanno diritto di voto.”».

    (*3)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

    6.

    Dopo il punto 47 (Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

    «48.

    32013 R 0543: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).».

    7.

    Il testo del punto 21 (Decisione 2003/796/CE della Commissione) è soppresso.

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009, (CE) n. 715/2009, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, e (UE) n. 543/2013, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e delle decisioni 2010/685/UE e 2012/490/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

    (3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

    (4)  GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1.

    (5)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

    (6)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

    (7)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67.

    (8)  GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16.

    (9)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

    (10)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

    (11)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

    (12)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

    (13)  GU L 129 del 17.5.2011, pag. 14.

    (14)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

    (*4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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