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Document 22019D0205
Decision of the EEA Joint Committee No 93/2017 of 5 May 2017 amending Annex IV (Energy) to the EEA Agreement [2019/205]
Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]
Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]
GU L 36 del 7.2.2019, p. 44–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(54) | sostituzione | punto 20 | 03/10/2019 | |
Modifies | 21994A0103(54) | abrogazione | punto 21 | 03/10/2019 | |
Modifies | 21994A0103(54) | sostituzione | punto 22 | 03/10/2019 | |
Modifies | 21994A0103(54) | sostituzione | punto 23 | 03/10/2019 | |
Modifies | 21994A0103(54) | sostituzione | punto 27 | 03/10/2019 | |
Modifies | 21994A0103(54) | aggiunta | punto 47 | 03/10/2019 | |
Modifies | 21994A0103(54) | aggiunta | punto 48 | 03/10/2019 |
7.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 93/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (3), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87. |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (8). |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(11) |
La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(12) |
La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(13) |
La decisione 2011/280/UE della Commissione (13) abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione (14), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(14) |
I gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati EFTA non dovrebbero essere considerati gestori di paesi terzi ai fini della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
il testo del punto 20 [Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue: «32009 R 0714: Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15), modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
2. |
Il testo del punto 22 (Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: «32009 L 0072: Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
3. |
Il testo del punto 23 (Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: «32009 L 0073: Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
4. |
Il testo del punto 27 (Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: «32009 R 0715: Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
5. |
Dopo il punto 46 (Decisione 2013/114/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
6. |
Dopo il punto 47 (Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
7. |
Il testo del punto 21 (Decisione 2003/796/CE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009, (CE) n. 715/2009, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, e (UE) n. 543/2013, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e delle decisioni 2010/685/UE e 2012/490/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
(2) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(3) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(4) GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1.
(5) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(6) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
(7) GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67.
(8) GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16.
(9) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.
(10) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.
(11) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
(12) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(13) GU L 129 del 17.5.2011, pag. 14.
(14) GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.
(*4) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.