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Document 22017D1812

    Decisione del Comitato misto SEE n. 301/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1812]

    GU L 263 del 12.10.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1812/oj

    12.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 263/11


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 301/2015

    dell’11 dicembre 2015

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1812]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (8).

    (9)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 12nng [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

    «12nnh.

    32015 R 1726: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 14).

    12nni.

    32015 R 1727: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17).

    12nnj.

    32015 R 1728: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21).

    12nnk.

    32015 R 1729: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24).

    12nnl.

    32015 R 1730: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27).

    12nnm.

    32015 R 1731: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33).

    12nnn.

    32015 D 1736: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56).

    12nno.

    32015 D 1737: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1726, (UE) 2015/1727, (UE) 2015/1728, (UE) 2015/1729, (UE) 2015/1730 e (UE) 2015/1731 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1736 e (UE) 2015/1737 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Oda SLETNES


    (1)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 14.

    (2)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17.

    (3)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21.

    (4)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24.

    (5)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27.

    (6)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33.

    (7)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56.

    (8)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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