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Document 22017D1308
Decision of the EEA Joint Committee No 25/2016 of 5 February 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex IV (Energy) to the EEA Agreement [2017/1308]
Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1308]
Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1308]
GU L 189 del 20.7.2017, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo IV punto 6m | 06/02/2016 | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo IV punto 6n | 06/02/2016 | |
Modifies | 21994A0103(54) | aggiunta | punto 26n | 06/02/2016 | |
Modifies | 21994A0103(54) | aggiunta | punto 26o | 06/02/2016 |
20.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 25/2016
del 5 febbraio 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1308]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (2). |
(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 6l [regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«6m. |
32015 R 1185: Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1). |
6n. |
32015 R 1189: Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).» |
Articolo 2
Dopo il punto 26bm [regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«26n. |
32015 R 1185: Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1). |
26o. |
32015 R 1189: Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).» |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) 2015/1185 e (UE) 2015/1189 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1.
(2) GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.