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Document 22017D1050

Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1050]

GU L 161 del 22.6.2017, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1050/oj

22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 261/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1050]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzz [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzza.

32015 R 0984: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 43).

12zzzb.

32015 R 0985: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/984 e (UE) 2015/985 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 43.

(2)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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