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Document 22017D0051

    Decisione n. 1/2016 del Comitato misto per l'agricoltura, del 16 novembre 2016, relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51]

    GU L 7 del 12.1.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/51/oj

    12.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 7/20


    DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

    del 16 novembre 2016

    relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51]

    IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

    visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l'accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

    (2)

    L'allegato 10 dell'accordo riguarda il riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi.

    (3)

    A norma dell'articolo 6 dell'allegato 10 dell'accordo, il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» esamina tutte le questioni relative all'allegato 10 e alla sua applicazione, esaminando periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato suddetto. Il gruppo di lavoro formula in particolare proposte che presenta al comitato onde adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato suddetto. Ha pertanto proposto al comitato di modificare l'allegato in questione al fine di includere gli agrumi nel campo di applicazione, in seguito al riconoscimento delle norme fitosanitarie per questo tipo di prodotto. Inoltre, l'allegato 10 dovrebbe riflettere l'adozione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    (4)

    È pertanto opportuno modificare l'allegato 10,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 1 dell'allegato 10 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    Campo d'applicazione

    Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l'Unione europea ha fissato norme di commercializzazione o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell'Unione in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2017.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

    Per il Comitato misto per l'agricoltura

    La presidente e capo della delegazione dell'Unione europea

    Susana MARAZUELA-AZPIROZ

    Il capo della delegazione svizzera

    Krisztina BENDE

    Il segretario del Comitato

    Ioannis VIRVILIS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


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