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Document 22016D0726
Decision of the EEA Joint Committee No 43/2015 of 20 March 2015 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2016/726]
Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2015, del 20 marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/726]
Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2015, del 20 marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/726]
GU L 129 del 19.5.2016, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | abrogazione | capo III punto 5 testo | 20/04/2016 | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo III punto 6 | 21/03/2015 | |
Modifies | 21994A0103(52) | modifica | capo III punto 6 | 21/03/2015 |
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 43/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/726]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (1). |
(2) |
La direttiva 2014/33/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo III dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
dopo il punto 5 (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
2. |
Il testo del punto 5 (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 20 aprile 2016. |
3. |
Sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», il punto 6 (Raccomandazione 95/216/CE della Commissione) è rinumerato come punto 1. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/33/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
(2) GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.