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Document 22015D2160

Decisione del Comitato misto SEE n. 293/2014 del 12 dicembre 2014 che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE [2015/2160]

GU L 311 del 26.11.2015, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2160/oj

26.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 293/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE [2015/2160]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5 [regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione] dell’allegato XIV dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32014 R 0316: Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 6, paragrafo 1, dopo “A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;

b)

all’articolo 6, paragrafo 2, dopo “A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2/2003” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;

c)

alla fine dell’articolo 7 è aggiunto il seguente testo:

“Conformemente all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l’Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato.

Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è rivolta una raccomandazione in conformità del paragrafo 1. La Commissione è informata di tale raccomandazione.

Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all’Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo.

Ai sensi dell’accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti ha l’obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata.

Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all’Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne informa la Commissione. Se quest’ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l’articolo 92, paragrafo 2, dell’accordo.

L’Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all’applicazione della presente disposizione.

Nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell’accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull’opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri dell’UE e l’Autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di tenore equivalente diretta allo Stato o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione.” »

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 316/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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