Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
Dokument 22015D2125
Decision of the EEA Joint Committee No 258/2014 of 12 December 2014 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2015/2125]
Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2014 del 12 dicembre 2014 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2125]
Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2014 del 12 dicembre 2014 che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2125]
GU L 311 del 26.11.2015, S. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In Kraft
Beziehung | Rechtsakt | Kommentar | Betreffende Passage | Von | bis |
---|---|---|---|---|---|
Änderung | 21994A0103(52) | sostituzione | capo XII punto 54j testo | 13/12/2014 |
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 258/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2125]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 579/2014 abroga la direttiva 96/3/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 54j (direttiva 96/3/CE del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
«32014 R 0579: regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14).»
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 579/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14.
(2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.