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Документ 22014D0820
2014/820/EU: Decision No 1/2014 of the Joint CARIFORUM-EU Council of 24 October 2014 set up by the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning participation in the CARIFORUM-EU Consultative Committee
2014/820/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, del 24 ottobre 2014 , istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE
2014/820/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, del 24 ottobre 2014 , istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE
GU L 333 del 20.11.2014г., стр. 26—27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
В сила
20.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/26 |
DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE
del 24 ottobre 2014
istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE
(2014/820/UE)
IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,
visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»), in particolare l'articolo 232, paragrafo 2,
considerando che, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo e dell'impegno al relativo monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo, è opportuno determinare la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il comitato consultivo CARIFORUM-UE («il comitato») è costituito da quaranta (40) rappresentanti permanenti di organizzazioni della società civile, ripartiti come segue:
a) |
venticinque (25) in rappresentanza di organizzazioni aventi sede negli Stati del CARIFORUM; |
b) |
quindici (15) in rappresentanza di organizzazioni aventi sede nell'Unione europea. |
2. In ognuno dei due gruppi precedentemente indicati è presente una rappresentanza equilibrata di:
a) |
organizzazioni dei datori di lavoro; |
b) |
organizzazioni sindacali; |
c) |
altre organizzazioni economiche, sociali e non governative, comprese quelle che operano nei settori dello sviluppo e dell'ambiente; |
d) |
ambienti accademici. |
3. I rappresentanti permanenti restano in carica per due anni. Sono assicurati il possesso di conoscenze pertinenti e un'ampia rappresentanza in senso geografico e settoriale.
4. Ai fini della presente decisione, il termine «organizzazioni della società civile» include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.
5. Un'organizzazione è considerata situata nel territorio di uno Stato del CARIFORUM o dell'Unione europea se ha la sua sede legale, la sede gestionale e di controllo centrale nel territorio, a seconda dei casi, di uno Stato del CARIFORUM o dell'Unione europea.
Articolo 2
1. Il comitato è composto dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionate a norma dell'articolo 1, rispettivamente dall'Unione europea e dagli Stati del CARIFORUM.
2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE può anche modificare l'elenco dei membri, ove necessario.
3. Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.
4. La maggioranza dei membri selezionati dall'Unione europea e la maggioranza dei membri selezionati dagli Stati del CARIFORUM costituiscono il quorum del comitato.
Articolo 3
I rappresentanti permanenti possono ricevere un'assistenza finanziaria per l'espletamento delle proprie mansioni in seno al comitato.
Articolo 4
Qualsiasi organizzazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 232, paragrafo 1, dell'accordo può presenziare in qualità di osservatore alle riunioni del comitato.
Articolo 5
Il Comitato economico e sociale europeo funge da segretariato del comitato per un periodo iniziale, che termina il 31 dicembre 2014. Successivamente, fungerà da segretariato del comitato un'organizzazione o un'entità selezionata dagli Stati del CARIFORUM, seguita da un'organizzazione o un'entità selezionata dall'Unione europea, alternativamente per periodi di 12 mesi.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2014.
Fatto a Georgetown, il 24 ottobre 2014
Per gli Stati del CARIFORUM
C. RODRIGUES-BIRKETT
Per la parte UE
K. DE GUCHT