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Document 22014D0206

Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2014, del 30 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1274]

GU L 202 del 30.7.2015, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1274/oj

30.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/87


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2014

del 30 settembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1274]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etilene (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva ipoclorito di sodio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinate (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva fosfonati di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2013 della Commissione, del 19 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva acido acetico (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva piretrine (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenox (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diclorprop-P (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1178/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etoprofos (16).

(17)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/191/UE della Commissione, del 10 aprile 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/38/UE della Commissione, del 18 gennaio 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina (19).

(20)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/205/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone (20).

(21)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/431/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate (21).

(22)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0187: Regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 10);

32013 R 0190: Regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 19),

32013 R 0365: Regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 27),

32013 R 0369: Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39),

32013 R 0485: Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12),

32013 R 0532: Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 6),

32013 R 0781: Regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013 (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 22),

32013 R 0790: Regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2013 della Commissione, del 19 agosto 2013 (GU L 222 del 20.8.2013, pag. 6),

32013 R 0798: Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 9),

32013 R 1089: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 31),

32013 R 1124: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013 (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 34),

32013 R 1150: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013 (GU L 305 del 15.11.2013, pag. 13),

32013 R 1165: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013 (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17),

32013 R 1166: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013 (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 22),

32013 R 1178: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1178/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 33).»

2.

Dopo il punto 13zzzb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzc.

32012 D 0191: Decisione di esecuzione 2012/191/UE della Commissione, del 10 aprile 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 15).

13zzzd.

32012 D 0363: Decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70).

13zzze.

32012 R 0686: Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

13zzzf.

32013 D 0038: Decisione di esecuzione 2013/38/UE della Commissione, del 18 gennaio 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina (GU L 18 del 22.1.2013, pag. 17).

13zzzg.

32013 R 0369: Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva fosfonati di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39).

13zzzh.

32013 D 0205: Decisione di esecuzione 2013/205/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 20).

13zzzi.

32013 R 0485: Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12).

13zzzj.

32013 D 0431: Decisione di esecuzione 2013/431/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 28).

13zzzk.

32013 R 0781: Regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 22).

13zzzl.

32013 R 1165: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 686/2012, (UE) n. 187/2013, (UE) n. 190/2013, (UE) n. 365/2013, (UE) n. 369/2013, (UE) n. 485/2013, (UE) n. 532/2013, (UE) n. 781/2013, (UE) n. 790/2013, (UE) n. 798/2013, (UE) n. 1089/2013, (UE) n. 1124/2013, (UE) n. 1150/2013, (UE) n. 1165/2013, (UE) n. 1166/2013 e (UE) n. 1178/2013 e delle decisioni di esecuzione 2012/191/UE, 2012/363/UE, 2013/38/UE, 2013/205/UE e 2013/431/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (22), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (23).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5.

(2)  GU L 62 del 6.3.2013, pag. 10.

(3)  GU L 62 del 6.3.2013, pag. 19.

(4)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 27.

(5)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39.

(6)  GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12.

(7)  GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 6.

(8)  GU L 219 del 15.8.2013, pag. 22.

(9)  GU L 222 del 20.8.2013, pag. 6.

(10)  GU L 224 del 22.8.2013, pag. 9.

(11)  GU L 293 del 5.11.2013, pag. 31.

(12)  GU L 299 del 9.11.2013, pag. 34.

(13)  GU L 305 del 15.11.2013, pag. 13.

(14)  GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17.

(15)  GU L 309 del 19.11.2013, pag. 22.

(16)  GU L 312 del 21.11.2013, pag. 33.

(17)  GU L 102 del 12.4.2012, pag. 15.

(18)  GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70.

(19)  GU L 18 del 22.1.2013, pag. 17.

(20)  GU L 117 del 27.4.2013, pag. 20.

(21)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 28.

(22)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(23)  Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.


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