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Document 22014A0124(01)
Agreement between the European Union and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China on certain aspects of air services
Accordo tra l’Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei
Accordo tra l’Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei
GU L 21 del 24.1.2014, p. 2–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/35/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 22014A0124(01)R(01) | (BG, MT) |
24.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/2 |
ACCORDO
tra l’Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei
L'UNIONE EUROPEA (in prosieguo «l’Unione»)
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (in prosieguo la «RAS di Macao»), debitamente autorizzato a concludere questo accordo dal governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese
dall’altra,
(in prosieguo «le parti»),
CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione e la RAS di Macao hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione,
CONSTATANDO che l’Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri dell’Unione con terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione, i vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra Stati membri dell’Unione e terzi,
VISTI gli accordi fra l’Unione e alcuni terzi che prevedono, per i cittadini di tali terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione dell’Unione,
RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e la RAS di Macao, che sono contrarie al diritto dell’Unione, devono essere rese integralmente conformi a tale diritto, al fine di istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l’Unione e la RAS di Macao e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione, i vettori aerei di quest'ultima non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell’Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione e la RAS di Macao che: i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,
CONSTATANDO che questo accordo non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione e la RAS di Macao, né alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della la RAS di Macao, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini di qualsiasi Stato membro.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dalla RAS di Macao, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la RAS di Macao rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) |
il vettore aereo sia stabilito, conformemente ai trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione; e |
b) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
c) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
3. La RAS di Macao può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
a) |
il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, conformemente ai trattati UE, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conformemente alla legislazione dell’Unione; |
b) |
il controllo regolamentare del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure |
c) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
La RAS di Macao esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla RAS di Macao ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la RAS di Macao si applicano ugualmente con riguardo all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e all'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla RAS di Macao che operano tra un punto situato sul territorio di detto Stato membro e un altro punto sul territorio di detto Stato membro o sul territorio di un altro Stato membro.
Articolo 5
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1: i) richiede o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano o falsino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o restringano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare su base provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi ed intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via transitoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския сьюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Pela União Europeia
За правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао
Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República popular China
Za vládu Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao
For regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao
Für die Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Pour le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine
Per il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
Ķīnas Tautas Republikas Makao Īpašās pārvaldes apgabala valdības vārdā –
Ypatingojo administracinio Kinijos regiono Makao vyriausybės vardu
A Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya részéről
Għall-Guvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
Voor de regering van de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China
W imieniu Rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej
Pentru Guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze
Za vládu osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao
Za vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Macaon hallituksen puolesta
För Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macaos regering
Pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
ALLEGATO 1
Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo
Accordi in materia di servizi aerei e altri accordi, emendati o modificati, tra la RAS di Macao e gli Stati membri conclusi, firmati o siglati alla data della firma del presente accordo:
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Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo di Macao, fatto a Vienna il 4 novembre 1994, di seguito "Accordo RAS di Macao-Austria" nell'allegato 2; |
— |
Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo di Macao relativo al trasporto aereo, fatto Bruxelles il 16 novembre 1994, di seguito "Accordo RAS di Macao - Belgio" nell'allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese fatto a Praga il 25 settembre 2001, di seguito "Accordo RAS di Macao -Repubblica ceca" nell’allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo di Macao fatto a Oslo il 12 dicembre 1996, di seguito "Accordo RAS di Macao - Danimarca" nell'allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo di Macao fatto a Macao il 9 settembre 1994, di seguito "Accordo RAS di Macao - Finlandia" nell’allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese fatto a Parigi il 23 maggio 2006, di seguito "Accordo RAS di Macao - Francia" nell’allegato 2; |
— |
Accordo fra il Governo della Repubblica federale di Germania e il governo di Macao fatto a Bonn il 5 settembre 1996, di seguito "Accordo RAS di Macao - Germania" nell’allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese siglato a Macao il 17 febbraio 2006, di seguito "Accordo RAS di Macao - Grecia" nell’allegato 2; |
— |
Accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo di Macao in materia di servizi aerei fatto a Macao il 14 dicembre 1994, di seguito"Accordo RAS di Macao - Lussemburgo" nell’allegato 2; |
— |
Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e Macao in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto all’Aia il 16 novembre 1994, di seguito"Accordo RAS di Macao - Paesi Bassi" nell’allegato 2; |
— |
Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Polonia e il Governo di Macao fatto a Varsavia il 22 ottobre 1999, di seguito"Accordo RAS di Macao - Polonia" nell’allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica portoghese e il Governo di Macao fatto a Lisbona il 31 agosto 1995, di seguito"Accordo RAS di Macao - Portogallo" nell’allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica slovacca e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese siglato a Macao il 3 marzo 2006, di seguito"Accordo RAS di Macao - Slovacchia" nell’allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo di Macao fatto a Oslo il 12 dicembre 1996, di seguito"Accordo RAS di Macao - Svezia" nell'allegato 2; |
— |
Accordo sui servizi aerei fra il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord fatto a Londra il 19 gennaio 2004, di seguito"Accordo RAS - Regno Unito" nell’allegato 2. |
ALLEGATO 2
Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato 1 di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Tassazione del carburante:
|
ALLEGATO 3
Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |