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Document 22013D0218

    Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 154 del 22.5.2014, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/218/oj

    22.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/11


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 218/2013

    del 13 dicembre 2013

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1o luglio 2013, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

    (2)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (3)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE, dopo il punto 93 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 della Commissione], è inserito il seguente punto:

    «94.

    32013 R 0636: Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1o luglio 2013, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 3)».

    Articolo 2

    I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Thórir IBSEN


    (1)  GU L 183 del 2.7.2013, pag. 3.

    (2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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