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Document 22013D0215
Decision of the EEA Joint Committee No 215/2013 of 13 December 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 215/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 215/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 154 del 22.5.2014, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 4.2 punto 94 trattino | 14/12/2013 |
22.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 215/2013
del 13 dicembre 2013
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/213/UE della Commissione, del 29 aprile 2013, che modifica la decisione 2010/221/UE riguardo all'approvazione delle misure nazionali volte a impedire l'introduzione dell'ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell'Irlanda e del Regno Unito (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 94 (Decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32013 D 0213: Decisione di esecuzione 2013/213/UE della Commissione, del 29 aprile 2013 (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 16)». |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2013/213/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 16.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.