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Document 22013D0184
Decision of the EEA Joint Committee No 184/2013 of 8 November 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 92 del 27.3.2014, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo II punto 40 trattino | 09/11/2013 | |
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XII punto 54zzy trattino | 09/11/2013 |
27.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 184/2013
dell’8 novembre 2013
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, ametoctradin, Aureobasidium pullulans ceppi DSM 14940 e DSM 14941, ciproconazolo, difenoconazolo, ditiocarbammati, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpirad e tetraconazolo in o su determinati prodotti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb, pyraclostrobin e trifloxystrobin in o su determinati prodotti (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32013 R 0034: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1), |
— |
32013 R 0035: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)». |
Articolo 2
Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32013 R 0034: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1), |
— |
32013 R 0035: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)». |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) n. 34/2013 e (UE) n. 35/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEENon è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali (3).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1.
(2) GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali