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Document 22013D0184

Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 92 del 27.3.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/184(2)/oj

27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 184/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, ametoctradin, Aureobasidium pullulans ceppi DSM 14940 e DSM 14941, ciproconazolo, difenoconazolo, ditiocarbammati, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpirad e tetraconazolo in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb, pyraclostrobin e trifloxystrobin in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0034: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1),

32013 R 0035: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)».

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0034: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1),

32013 R 0035: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 34/2013 e (UE) n. 35/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEENon è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali


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