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Document 22013A0920(01)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese

GU L 250 del 20.9.2013, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2013/462/oj

Related Council decision

20.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/2


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo e per un periodo di tre (3) anni, sono fissate le possibilità di pesca concesse a norma degli articoli 5 e 6 dell’accordo per permettere la cattura delle specie altamente migratorie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ad esclusione delle specie protette o vietate dall’ICCAT o dalla legislazione gabonese.

2.   A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo potranno beneficiare delle possibilità di pesca le attività svolte da:

a)

27 tonniere congelatrici con reti a circuizione

b)

8 tonniere con lenze e canne.

Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   L’accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca gabonesi è concesso alle flotte straniere qualora esista un’eccedenza ai sensi dell’articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali del Gabon.

4.   In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca gabonesi solo se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato 1 dello stesso.

Articolo 2

Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 1 350 000 EUR all’anno.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo per l’accesso alla zona di pesca gabonese di 900 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 20 000 tonnellate/anno e

b)

un importo specifico annuo di 450 000 EUR destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca del Gabon.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 9 del presente protocollo.

4.   Il pagamento, da parte dell’Unione europea, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), relativa all’accesso delle navi UE alla risorsa alieutica del Gabon è effettuato al massimo entro tre (3) mesi dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno e alla ricorrenza anniversaria delle firma del protocollo per gli anni successivi.

5.   Le due parti hanno accettato di migliorare il monitoraggio periodico delle catture delle navi UE nella zona di pesca gabonese. A tal fine, nel corso di una campagna di pesca, l’Unione analizzerà periodicamente i dati relativi alle catture e allo sforzo delle navi da pesca unionali presenti nella zona di pesca gabonese. L’Unione terrà il Gabon regolarmente informato in merito ai risultati di queste analisi. Al fine di gestire un eventuale superamento del quantitativo di riferimento, l’Unione informerà i suoi Stati membri e il Gabon non appena il totale delle catture registrate nella zona di pesca gabonese avrà raggiunto l’80 % del quantitativo di riferimento fissato a 20 000 t.

6.   Non appena il quantitativo globale delle catture avrà raggiunto l’80 % del quantitativo di riferimento, la commissione mista si riunirà per stabilire le modalità del pagamento complementare dovuto al Gabon a titolo di questo eventuale superamento.

7.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 6 del presente articolo, nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi UE superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

8.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità del Gabon.

9.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico della Repubblica gabonese i cui riferimenti sono comunicati annualmente dalle autorità del Gabon.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nella zona di pesca gabonese

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca gabonese, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.

2.   A partire dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale data, l’Unione europea e il Gabon concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale in conformità della strategia nazionale gabonese nel settore della pesca e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti segnatamente:

a)

gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Gabon nell’ambito della politica nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, tra cui le zone marine protette;

c)

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3.   La destinazione degli importi è fondata sugli obiettivi concordati dalle due parti in sede di commissione mista, da realizzare conformemente al piano strategico «Gabon emergente» relativo al settore della pesca, nonché su una stima dell’impatto previsto dei progetti da realizzare.

4.   Con riguardo al primo anno di applicazione del protocollo, le attribuzioni del sostegno finanziario al settore della pesca da parte del Gabon sono comunicate all’Unione europea o approvate nell’ambito della commissione mista.

5.   Ogni anno il Gabon presenta uno stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento dell’aiuto settoriale che sarà esaminato dalla commissione mista sotto forma di una relazione annuale sui progressi compiuti. Il Gabon provvederà inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo.

6.   Il pagamento della contropartita finanziaria specifica per l’aiuto settoriale viene frazionato sulla base di una strategia fondata sull’analisi dei risultati dell’attuazione dell’aiuto settoriale e delle necessità.

7.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque gabonesi, basata sul principio di non discriminazione, con riguardo alle misure tecniche di conservazione, tra le diverse flotte che operano in tali acque e su quello di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e il Gabon si impegnano a collaborare per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca gabonese e per contribuire alla gestione della pesca.

3.   Le due parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.

4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

5.   Qualora necessario, secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, una riunione di esperti scientifici delle due parti potrà essere convocata su richiesta di una di esse. A tale riunione potranno partecipare, in funzione delle necessità, esperti scientifici indipendenti, nonché osservatori, rappresentanti delle parti interessate o rappresentanti di organismi regionali e internazionali per la gestione della pesca.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le parti possono adottare, in sede di commissione mista, le misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo che comportano una revisione delle possibilità di pesca. In tal caso, la contropartita finanziaria viene adeguata proporzionalmente e pro rata temporis.

2.   Per quanto riguarda le categorie non previste dal protocollo in vigore, conformemente all’articolo 6, secondo comma, dell’accordo, le due parti possono includere nuove possibilità di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici, confermati dal comitato scientifico congiunto indipendente e adottati in sede di commissione mista.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Su richiesta del Gabon, per alcune attività di pesca particolari il governo gabonese può fare appello all’Unione europea affinché prenda in considerazione la possibilità di una pesca sperimentale sotto il controllo diretto degli esperti scientifici delle due parti e di quelli dell’ICCAT o dell’organizzazione regionale della pesca competente.

2.   Le parti incoraggiano la pesca sperimentale nella zona di pesca gabonese. A tal fine, su richiesta del Gabon, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti. Le parti effettuano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni definite dal comitato scientifico previsto dal presente protocollo.

3.   Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati conclusivi, il governo può concedere alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. In tal caso sarà aumentata la contropartita finanziaria menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

4.   Le navi dedite alla pesca esplorativa ai sensi del protocollo devono avere a bordo un osservatore quale definito nell’allegato.

Articolo 7

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa, previa consultazione tra le parti, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca gabonese;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle parti che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

l’Unione europea o il Gabon constatano una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

2.   Nei casi menzionati al paragrafo 1, le attività di pesca sono sospese. La revisione o la sospensione del pagamento vengono applicate fatta salva la contropartita finanziaria dovuta a titolo delle attività di pesca già realizzate precedentemente alla decisione di sospensione.

3.   L’Unione europea, successivamente alla valutazione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento dell’aiuto finanziario al settore della pesca previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancato rispetto degli obiettivi di programmazione dell’aiuto settoriale o in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente agli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell’attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), può essere versata unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del protocollo.

Articolo 8

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca gabonese;

b)

mutamenti significativi negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)

l’Unione europea o il Gabon constatano una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

d)

l’Unione europea non provvede al pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 10, paragrafo 2, del presente protocollo;

e)

tra le parti sorge una controversia in merito all’interpretazione del presente protocollo;

f)

una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici.

2.   L’attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista.

3.   La sospensione dell’applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

5.   In caso di sospensione effettiva, le navi dell’Unione europea hanno l’obbligo di lasciare la zona di pesca gabonese entro un termine di ventiquattro ore.

Articolo 9

Diritto nazionale

1.   Salvo disposizione contraria del presente protocollo e dei relativi allegati, le attività dei pescherecci dell’Unione europea nella zona di pesca gabonese sono soggette alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Gabon.

2.   Le autorità del Gabon informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche della politica nazionale della pesca o a nuove norme di legge nel settore della pesca precedentemente alla loro entrata in vigore.

3.   In caso di contraddizioni tra le nuove disposizioni della legislazione nazionale gabonese, quali menzionate al paragrafo 2, e le disposizioni previste dal presente protocollo e dai relativi allegati, la commissione mista è convocata nel più breve termine al fine di chiarire gli aspetti che riguardano direttamente l’attività di pesca delle navi dell’Unione europea.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1.   La Repubblica gabonese e l’Unione europea si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta, previa approvazione da parte delle autorità competenti quali definite al capo I dell’allegato del presente protocollo.

3.   Il Gabon e l’Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza

La Repubblica gabonese e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le due parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque gabonesi siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell’ICCAT in materia. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria stabilita all’articolo 14.

Articolo 13

Denuncia

1.   In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno tre mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 14

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l’Unione europea

J. E. HOLZAPPEL

Per la Repubblica del Gabon

J. NKOGHE BEKALE


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL GABON DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o al Gabon in relazione a un’autorità competente designa:

per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE nel Gabon;

per il Gabon: il ministero della pesca.

2.   Zona di pesca del Gabon

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3, le navi UE potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base all’interno della zona di pesca del Gabon.

Il Gabon comunica all’UE, precedentemente all’applicazione provvisoria del protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base, della propria zona di pesca e di tutte le zone all’interno di essa in cui è vietata la pesca.

3.   Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di prospezione e sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione. Le navi dell’Unione europea provvedono affinché nessuno dei propri dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) dotato di trasponditore venga introdotto nelle zone suddette, nonché nella fascia di 12 miglia nautiche definita a partire dalla linea di base.

Le zone vietate alla pesca comprendono i parchi nazionali, le zone marine protette e le zone di riproduzione dei pesci, conformemente alla normativa nazionale in vigore.

Il ministero della pesca della Repubblica gabonese comunica i limiti di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca.

Le zone vietate alla navigazione e alla pesca sono altresì comunicate per informazione all’UE, così come ogni altra modifica, che deve essere notificata almeno due mesi prima della sua applicazione.

4.   Attività proibite

Il ricorso a navi ausiliarie è vietato nella zona di pesca del Gabon.

5.   Designazione di un agente locale

Le navi UE che prevedono di effettuare sbarchi in un porto del Gabon devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Gabon.

6.   Conto bancario

Il Gabon comunica all’UE, precedentemente all’applicazione provvisoria del protocollo, le coordinate del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi UE nel quadro dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «licenza» equivale al termine «autorizzazione di pesca» quale definito nella legislazione dell’Unione europea.

1.   Condizioni preliminari all’ottenimento di una licenza di pesca – navi ammissibili

Le licenze di pesca di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell’UE e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Gabon nel quadro dell’accordo. Qualsiasi nave che intenda esercitare un’attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere altresì iscritta nel registro dei pescherecci dell’ICCAT.

2.   Domanda di licenza

L’UE presenta al Gabon una domanda di licenza per ogni nave che intende esercitare attività di pesca nel quadro dell’accordo, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 1 del presente allegato. Per ciascuna prima domanda di licenza nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:

i)

dalla prova del pagamento del canone forfettario per il periodo di validità della licenza richiesta;

ii)

da nome e indirizzo del raccomandatario locale della nave, se esistente;

iii)

da una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di una dimensione minima di 15 cm x 10 cm;

iv)

dalle coordinate del trasponditore VMS e da ogni altro documento specificamente richiesto nell’ambito dell’accordo.

La domanda di rinnovo di una licenza nell’ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate sarà corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

3.   Canone forfettario e canone nazionale

1.

L’importo del canone forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

2.

L’importo dei canoni forfettari annui a carico degli armatori è fissato come segue, per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne:

per il primo anno di applicazione del protocollo: 55 EUR per tonnellata pescata nelle acque gabonesi;

per il secondo e il terzo anno: 65 EUR per tonnellata pescata.

3.

Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, di un canone nazionale pari all’importo forfettario seguente:

per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne: 13 750 EUR all’anno per tutta la durata del protocollo.

4.   Elenco provvisorio delle navi richiedenti

Non appena ricevute le domande di licenza, il Gabon stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

L’UE trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, il Gabon può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all’UE.

5.   Rilascio della licenza

Il Gabon rilascia l’autorizzazione agli armatori entro un termine di quindici giorni a decorrere dal ricevimento del fascicolo di domanda completo.

In caso di rinnovo di una licenza nel corso del periodo di applicazione del protocollo, la nuova licenza dovrà contenere un riferimento esplicito alla licenza iniziale.

L’UE trasmette la licenza all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, il Gabon può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all’UE.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, il Gabon stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella sua zona. L’elenco è immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio sopra menzionato.

7.   Durata di validità della licenza

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l’inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

i)

nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

ii)

in seguito, ogni anno civile completo;

iii)

nel corso dell’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo;

iv)

in riferimento al primo e all’ultimo anno di applicazione del protocollo, il canone nazionale è calcolato pro rata temporis.

La licenza è rilasciata per una nave specifica e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l’immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, e su richiesta dell’UE, la licenza è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

Ai fini del trasferimento, l’armatore o il suo raccomandatario consegna al Gabon la licenza da sostituire e il Gabon redige entro il più breve termine l’autorizzazione sostitutiva. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all’armatore o al suo raccomandatario al momento della consegna dell’autorizzazione da sostituire. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.

8.   Detenzione a bordo della licenza

La licenza, o in mancanza di essa una copia valida quarantacinque giorni a partire dalla data del rilascio, deve essere sempre conservata a bordo della nave.

Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio di cui al punto 4. Tali navi devono tenere permanentemente a bordo una copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva licenza.

Il Gabon aggiorna quanto prima l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall’ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico) o le disposizioni della legislazione gabonese applicabili in materia.

Nel corso delle operazioni di pesca nella zona di pesca gabonese, e ad eccezione dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) derivanti naturali, l’utilizzo di strumenti ausiliari di pesca che modificano il comportamento delle specie di grandi migratori e favoriscono in particolare la loro concentrazione in prossimità dello strumento ausiliario di pesca o sotto di esso sarà limitato a DCP derivanti artificiali detti ecologici la cui concezione, costruzione e utilizzazione dovranno permettere di evitare ogni cattura accidentale di cetacei, squali o tartarughe da parte dello strumento ausiliario. I materiali di cui gli strumenti ausiliari sono costituiti dovranno essere biodegradabili. La posa e l’uso dei suddetti DCP derivanti artificiali saranno soggetti all’adozione, da parte dell’Unione europea, di un piano di gestione conforme alle disposizioni adottate dall’ICCAT.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave UE operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca in francese, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca gabonese.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero.

Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Gabon i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca gabonese.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i)

in caso di passaggio in un porto del Gabon, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Gabon, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii)

in caso di uscita dalla zona di pesca gabonese senza passare preliminarmente per un porto del Gabon, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di quattordici giorni a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei trenta giorni successivi all’uscita dalla zona del Gabon;

a)

mediante spedizione postale al Gabon;

b)

via fax, al numero comunicato dal Gabon;

c)

oppure per posta elettronica.

Le due parti si adoperano per istituire un sistema di dichiarazione delle catture basato su uno scambio elettronico dell’insieme dei dati al fine di accelerarne la trasmissione.

Non appena risulti possibile la trasmissione delle dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca al Gabon all’indirizzo di posta elettronica da esso comunicato. Il Gabon conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca alla delegazione dell’UE in Gabon. Per le navi tonniere con reti a circuizione e per quelle con lenze e canne, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca all’Institut de Recherche Agricole et Forestière (IRAF) del Gabon nonché ad uno degli istituti scientifici seguenti:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement),

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografía),

iii)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se la nave torna nella zona del Gabon nel periodo di validità della sua licenza è tenuta a presentare una nuova dichiarazione di catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Gabon può sospendere la licenza della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e penalizzare l’armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Gabon può rifiutare il rinnovo della licenza. Il Gabon informa senza indugio l’UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

3.   Transizione verso un sistema elettronico

Le due parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell’appendice 6. Le parti convengono di definire di comune accordo le modalità di tale trasmissione con l’obiettivo di rendere il sistema operativo entro il più breve termine. Il Gabon informa l’UE non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione, le due parti si accordano su un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.

4.   Computo dei canoni per le navi tonniere con reti a circuizione e le navi tonniere con lenze e canne

Fino alla messa in funzione del sistema elettronico previsto al punto 3, l’UE stabilisce per ciascuna nave tonniera con reti a circuizione e ciascuna nave tonniera con lenze e canne, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno di calendario precedente.

L’UE invia questo computo finale al Gabon e all’armatore entro il 31 luglio dell’anno in corso.

Fino alla messa in funzione effettiva del sistema elettronico previsto al punto 3, l’UE stabilisce per ciascuna nave tonniera con reti a circuizione e ciascuna nave tonniera con lenze e canne, sulla base dei giornali di bordo archiviati presso i centri di sorveglianza della pesca (CSP) dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno di calendario precedente.

L’UE comunica questo computo finale al Gabon e all’armatore entro il 31 luglio dell’anno in corso.

In entrambi i casi ed entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Gabon può contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si concertano nell’ambito della commissione mista. Se il Gabon non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo finale si considera adottato.

Alla data di comunicazione del computo finale dalle catture al Gabon, l’UE trasmetterà una sintesi dei dati relativi alle catture e allo sforzo delle navi UE corrispondenti alla loro attività di pesca su DCP nella zona di pesca del Gabon, conformandosi alle misure e agli obblighi adottati dall’ICCAT, in particolare per il tramite della raccomandazione 11/01.

CAPO V

SBARCHI

1.   Procedura di sbarco

Il comandante di una nave UE che desidera sbarcare catture effettuate nella zona del Gabon in un porto del Gabon deve notificare al Gabon, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco:

a)

il nome della nave da pesca che deve sbarcare;

b)

il porto di sbarco;

c)

la data e l’ora previste per lo sbarco;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3).

Le navi devono sbarcare nei porti del Gabon tutte le catture accessorie effettuate nella zona di pesca del Gabon.

L’operazione di sbarco deve avvenire nelle acque di un porto del Gabon a tal fine autorizzato. Il trasbordo è vietato.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Gabon.

2.   Incoraggiamento degli sbarchi

a)   Tonniere con reti a circuizione

Non appena le strutture portuali e di trasformazione del tonno saranno operative in Gabon, gli armatori si impegnano a sbarcare almeno il 30 % delle catture realizzate nelle acque gabonesi, tenendo conto delle necessità effettive dell’unità di produzione. In occasione di questi sbarchi, le navi tonniere sbarcheranno altresì la totalità delle catture accessorie detenute a bordo al fine di alimentare il mercato locale. I suddetti sbarchi effettuati in Gabon dovranno poter essere commercializzati ai prezzi del mercato. Nel caso in cui l’unità di produzione sia sottoalimentata, le parti convocheranno la commissione mista al fine di trovare una soluzione.

b)   Tonniere con lenze e canne

Gli armatori si impegnano a sbarcare la totalità delle catture realizzate nelle acque del Gabon al fine di alimentare il mercato locale.

c)   Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano fatta salva la notifica, ad opera della parte gabonese, della messa in funzione effettiva delle infrastrutture interessate e previo esame ad opera della commissione mista.

CAPO VI

CONTROLLO

1.   Entrata e uscita dalla zona

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca gabonese di una nave UE titolare di una licenza deve essere notificata al Gabon con un anticipo minimo di sei ore prima dell’entrata o dell’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i)

la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii)

la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal Gabon. Il Gabon conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica. Il Gabon notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Ogni nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Gabon senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca illegalmente.

2.   Ispezione in mare

L’ispezione in mare, nella zona del Gabon, delle navi UE titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori del Gabon chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Gabon comunicano alla nave UE la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

Gli ispettori del Gabon restano a bordo della nave UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Il Gabon può autorizzare l’UE a partecipare all’ispezione in mare in qualità di osservatore.

Il comandante della nave UE facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Gabon.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Gabon redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave UE.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave UE, gli ispettori del Gabon consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Gabon trasmette una copia del rapporto di ispezione all’UE entro un termine di otto giorni a decorrere dall’ispezione.

3.   Ispezione in porto

L’ispezione in porto delle navi UE che sbarcano nelle acque di un porto del Gabon catture effettuate nella zona del Gabon è condotta da ispettori abilitati.

L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori del Gabon restano a bordo della nave UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione e svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco e il carico.

Il Gabon può autorizzare l’UE a partecipare all’ispezione in porto in qualità di osservatore.

Il comandante della nave UE facilita il lavoro degli ispettori del Gabon.

Al termine di ciascuna ispezione, l’ispettore del Gabon redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave UE.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma».

Non appena conclusa l’ispezione, l’ispettore del Gabon consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave UE. Il Gabon trasmette una copia del rapporto di ispezione all’UE entro un termine di otto giorni a decorrere dall’ispezione.

4.   Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell’Unione europea segnalano la presenza, nella zona di pesca del Gabon, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell’elenco delle navi autorizzate a pescare nel Gabon.

Il comandante di un peschereccio dell’UE che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all’autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l’osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all’organismo da essa designato. La Commissione europea trasmette questa informazione al Gabon.

Il Gabon trasmette quanto prima all’UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN nella zona di pesca gabonese.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

Durante la loro permanenza nella zona del Gabon, le navi UE titolari di una licenza devono disporre di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione reca le seguenti informazioni:

a)

l’identificazione della nave,

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99 %,

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione,

d)

la velocità e la rotta della nave.

Ogni messaggio di posizione deve essere configurato secondo il formato di cui all’appendice 4 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona del Gabon è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona del Gabon, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CSP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CSP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di dieci giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Gabon.

Le navi che pescano nella zona del Gabon con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CSP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Gabon

Il CSP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CSP del Gabon. I CSP dello Stato di bandiera e del Gabon si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CSP dello Stato di bandiera e del Gabon avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CSP del Gabon informa senza indugio il CSP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Gabon verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CSP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente nel Gabon.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, il Gabon può chiedere al CSP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Questi elementi di prova devono essere trasmessi dal Gabon al CSP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CSP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Gabon i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Gabon ne informa immediatamente il CSP dello Stato di bandiera e l’UE; esso li informa successivamente delle eventuali misure adottate.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1.   Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave UE titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all’UE e allo Stato di bandiera.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

2.   Fermo della nave – Riunione di informazione

Ove consentito dalla legislazione vigente del Gabon per l’infrazione in oggetto, ogni nave UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Gabon.

Il Gabon notifica all’UE, entro un termine massimo di ventiquattro ore, ogni fermo di una nave UE titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Gabon organizza su richiesta dell’UE, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.   Sanzione dell’infrazione – Procedura transattiva

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata dal Gabon secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell’infrazione richiede una procedura giudiziaria, prima dell’avvio di quest’ultima, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, fra il Gabon e l’UE viene avviata una procedura transazionale volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’UE. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Gabon il cui importo, fissato dal Gabon, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

nella sua totalità, se non è imposta alcuna sanzione,

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Il Gabon informa l’UE sui risultati della procedura giudiziaria entro un termine di otto giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP;

per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP.

2.

Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi di nazionalità gabonese.

3.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4.

I contratti di lavoro dei marittimi dei paesi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.

Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Gabon e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6.

I marittimi ingaggiati dalle navi dell’Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

CAPO X

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di una licenza sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell’ambito dell’accordo.

Il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall’ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico).

2.   Navi e osservatori designati

Il Gabon designa le navi UE che devono imbarcare un osservatore nonché l’osservatore ad esse assegnato almeno quindici giorni prima della data prevista per l’imbarco dell’osservatore. Su richiesta delle autorità gabonesi, i pescherecci dell’UE imbarcano un osservatore; l’obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 25 % delle navi autorizzate.

Al momento del rilascio della licenza, il Gabon informa l’UE e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell’osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Gabon informa senza indugio l’UE e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Il Gabon procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l’obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Gabon.

La presenza dell’osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.   Contropartita finanziaria forfettaria

All’atto del pagamento del canone annuo, l’armatore versa al Gabon per ciascuna nave un importo forfettario di 200 EUR.

4.   Retribuzione dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Gabon.

5.   Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Gabon.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6.   Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell’osservatore

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica al Gabon, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non è sbarcato in un porto del Gabon, l’armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell’osservatore nel Gabon nel più breve termine.

8.   Compiti dell’osservatore

L’osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva l’attività di pesca della nave;

b)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

c)

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di un programma scientifico;

d)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati sulle catture effettuate nella zona del Gabon riportati nel giornale di bordo;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

g)

comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona del Gabon, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

L’osservatore fa pervenire il suo rapporto al Gabon, che ne trasmette una copia all’UE entro un termine di otto giorni a decorrere dallo sbarco dell’osservatore.

Appendici del presente allegato

1.

Appendice 1 – Modulo di domanda di licenza

2.

Appendice 2 – Scheda tecnica

3.

Appendice 3 – Giornale di pesca

4.

Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS

5.

Appendice 5 – Limiti della zona di pesca gabonese

6.

Appendice 6 – Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA GABON - UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

Image

Appendice 2

SCHEDA TECNICA

Zona di pesca

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla navigazione e alla pesca quali previste all’appendice 5.

Categorie autorizzate

Tonniere con reti a circuizione

Tonniere con lenze e canne

Catture accessorie

Rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO

Canoni e quantitativi

Canone per tonnellata catturata

Tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne:

1o anno 55 EUR/t

2o e 3o anno: 65 EUR/t

Canone nazionale annuo

Tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne:

13 750 EUR/anno per tutta la durata del protocollo

Numero di navi autorizzate a pescare

27 tonniere con reti a circuizione

8 tonniere con lenze e canne

Altro

Osservatori a bordo del 25 % delle navi autorizzate a pescare – contributo finanziario forfettario: 200 EUR per unità e per anno.

Marittimi: il 20 % dei marittimi imbarcati devono essere cittadini di paesi ACP.

Appendice 3

Giornale di pesca

Image

Appendice 4

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL GABON

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1)

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

2)

Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l’inizio della trasmissione.

3)

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).

4)

Un’unica barra (/) separa il codice dal dato.

5)

Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

6)

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio.

Appendice 5

LIMITI DELLA ZONA DI PESCA GABONESE

COORDINATE DELLA ZONA DI PESCA

Le autorità competenti del Gabon comunicano ai servizi competenti dell’UE le coordinate geografiche della linea di base gabonese, della zona di pesca gabonese e delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Le autorità del Gabon si impegnano altresì a comunicare con almeno un mese di anticipo ogni modifica relativa alle suddette delimitazioni.

Appendice 6

a)   Linee direttrici per l’inquadramento e l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Riferimento: allegato del protocollo dell’accordo di pesca UE/Gabon.

Disposizioni generali

1)

Ogni nave da pesca dell’UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere dati relativi all’attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nelle acque del Gabon.

2)

Le navi UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nelle acque del Gabon per svolgervi attività di pesca.

3)

I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di sorveglianza della pesca (di seguito: CSP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CSP del Gabon.

4)

Lo Stato membro di bandiera e il Gabon si accertano che i rispettivi CSP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre anni.

5)

Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro introduzione.

6)

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

7)

Lo Stato di bandiera e il Gabon designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

a)

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.

b)

I CSP dello Stato di bandiera e del Gabon si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

c)

Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

8)

La nave da pesca dell’UE deve:

a)

comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque del Gabon;

b)

registrare per ciascuna operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

c)

per le specie identificate nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Gabon deve essere altresì indicata l’assenza di catture;

d)

ciascuna specie deve essere identificata mediante il suo codice FAO alfa-3;

e)

i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di individui;

f)

registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

g)

registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nelle acque del Gabon un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Gabon i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

h)

trasmettere quotidianamente i dati ERS al CSP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59 UTC.

9)

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

10)

Il CSP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CSP del Gabon.

11)

Il CSP del Gabon conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CSP dello Stato di bandiera

12)

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CSP dello Stato di bandiera.

13)

Lo Stato di bandiera informa il Gabon in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

14)

In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci giorni. Se entro tale termine di dieci giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nelle acque del Gabon solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Gabon.

15)

Una nave da pesca non può lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

a)

il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e del Gabon, oppure

b)

non sia a ciò autorizzata dallo Stato membro di bandiera. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Gabon della sua decisione prima della partenza della nave.

16)

Le navi UE che operano nelle acque del Gabon con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CSP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CSP del Gabon.

17)

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Gabon tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al paragrafo 10 sono trasmessi dal CSP dello Stato di bandiera al CSP del Gabon con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

18)

Se il CSP del Gabon non riceve i dati ERS di una nave per tre giorni consecutivi, il Gabon può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CSP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CSP del Gabon

19)

Quando uno dei CSP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell’altro CSP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

20)

Il CSP dello Stato di bandiera e il CSP del Gabon convengono di comune accordo, prima dell’avvio operativo dell’ERS, sui mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CSP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

21)

Quando il CSP del Gabon segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CSP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CSP dello Stato di bandiera informa il CSP del Gabon e l’UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di ventiquattro ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

22)

Se la soluzione del problema richiede più di ventiquattro ore, il CSP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CSP del Gabon ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

23)

Il Gabon informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CSP del Gabon in seguito a un problema operativo di uno dei CSP.

Manutenzione di un CSP

24)

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CSP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CSP con almeno settantadue ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CSP non appena possibile.

25)

Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione.

26)

Se l’intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CSP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

27)

Il Gabon informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CSP.


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