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Document 22012D0663

2012/663/UE: Decisione n. 4/2012 del Comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 26 giugno 2012 , che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito

GU L 297 del 26.10.2012, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/663/oj

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/34


DECISIONE N. 4/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 26 giugno 2012

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito

(2012/663/UE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Turchia intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («convenzione») ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione.

(2)

È opportuno pertanto inserire nella convenzione, nell’ordine opportuno, la traduzione in lingua turca dei riferimenti linguistici ivi riportati.

(3)

La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Turchia alla convenzione.

(4)

Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Turchia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice III della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Turchia aderisce alla convenzione.

2.   I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III possono continuare a essere utilizzati con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2012

Per il Comitato congiunto

Il presidente

Mirosław ZIELIŃSKI


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


ALLEGATO

   Turchia TR»

1.

Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino dopo la Svizzera:

«—

2.

Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

   TR Sınırlı Geçerli»

2.1.

Nella prima parte della tabella «Validità limitata – 99200» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Vazgeçme»

2.2.

Nella seconda parte della tabella «Dispensa – 99201» è aggiunto il seguente trattinodopo NO:

«—

   TR Alternatif Kanıt»

2.3.

Nella terza parte della tabella «Prova alternativa – 99202» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)»

2.4.

Nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) – 99203» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir»

2.5.

Nella quinta parte della tabella «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme»

2.6.

Nella sesta parte della tabella «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR İzinli Gönderici»

2.7.

Nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato – 99206» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR İmzadan Vazgeçme»

2.8.

Nell’ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma – 99207» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır»

2.9.

Nella nona parte della tabella «Garanzia globale vietata – 99208» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım»

2.10.

Nella decima parte della tabella «Utilizzazione non limitata – 99209» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir»

2.11.

Nell’undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori – 99210» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Çeșitli»

2.12.

Nella dodicesima parte della tabella «Vari – 99211» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Dökme»

2.13.

Nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa – 99212» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

   TR Gönderici»

2.14.

Nella quattordicesima parte della tabella «Speditore – 99213» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:

«—

3.

L’allegato C1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C1

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui (4) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di … a destinazione dell’ufficio di …

Designazione delle merci:

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(firma) (6)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il … n. … (7)

(Timbro e firma)

4.

L’allegato C2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C2

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (8) … residente a (9) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (10), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(firma) (12)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

5.

L’allegato C4 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C 4

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (13) … residente a (14) … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30 % (15) dell’importo di riferimento nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (16), per tutte le somme di cui (17) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (18) in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, addì …

(firma) (19)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

6.

Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».

7.

Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

(4)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

(5)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(6)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.

(7)  Da completare a cura dell’ufficio di partenza.»

(8)  Cognome e nome o ragione sociale.

(9)  Indirizzo completo.

(10)  Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia”.»

(13)  Cognome e nome o ragione sociale.

(14)  Indirizzo completo.

(15)  Cancellare la dicitura inutile.

(16)  Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

(17)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

(18)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(19)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.»


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